Trasferimento fraudolento di valori: art. 512-bis c.p.
Il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 512 bis del c.p. è un reato istantaneo ad effetto permanente che lo rende di fatto di difficile applicazione. Esaminiamo la proposta di renderlo un reato permanente.
Trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia di beni): breve excursus
L’articolo 512-bis del codice penale, sanziona chi "attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter", cioè dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
La condotta sanzionata dall’articolo 512-bis è punita con la reclusione da due a sei anni.
Tale grave reato è spesso centrale nelle indagini e nei procedimenti giudiziari nei confronti della criminalità organizzata, poiché tende ad assicurare al soggetto che lo commette la disponibilità sostanziale dei beni ottenuti grazie ad attività illecite e a sottrarli agli interventi di sequestro e confisca da parte dello Stato.
L’articolo 512-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 4, comma 1, let tera b), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (cosiddetta "riforma Orlando"), non costituisce una novità in quanto la disposizione da ultimo citata ha riprodotto senza modifiche l’articolo 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante interventi urgenti di contrasto alla criminalità mafiosa.
Tale norma, che faceva quindi parte di una legge speciale, è stata opportunamente reintrodotta nel codice penale.
L’originario articolo 12-quinquies, introdotto nell’ordinamento giuridico nel periodo delle stragi di mafia del 1992, era nato proprio con lo scopo principale di combattere la criminalità mafiosa che ha come obiettivo l’accumulo di beni capitali di natura illecita.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p.: reato a forma libera
Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura come un reato cosiddetto "a forma libera", che può presentarsi con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.
A titolo esemplificativo, si cita la frequente cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l’attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p.: reato a forma libera nella giurisprudenza della Suprema Corte
Il delitto di cui all’art. 12-quinquies DL 306/1992 è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (Sez. 2, 8452/2019).
Sebbene la fattispecie ex art. 12-quinquies DL 306/1992 sia intitolata “trasferimento fraudolento di valori” il che farebbe pensare ad un “passaggio” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio, si ritiene che questa lettura puramente formale ed esteriore della norma non sia condivisibile poiché i contorni della fattispecie in esame ed in particolare la condotta attiva, devono essere esattamente individuati attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio. Il precetto dell’art. 12-quinquies parla precisamente di “attribuzione fittizia” ad altri della “titolarità o disponibilità” di denaro, beni od altre utilità ed individua espressamente la finalità della norma (quale elemento oggetto di dolo specifico) nell’intento di impedire l’elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita.
L’individuazione della materialità del delitto in esame nella “attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità” di denaro, beni od altre utilità, consente di affermare che il legislatore prescinde da concetti giuridico-formali. In primo luogo, infatti, l’impiego dei termini “disponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono all’esigenza di ricondurre nell’ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. In secondo luogo, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo potere sul bene “attribuito” in capo al soggetto che effettua l’attribuzione ovvero per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione medesima viene compiuta; richiedendo, pertanto, l’accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. In altri termini, il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la “attribuzione fittizia”, ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico- formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.
Questo deve ritenersi sia il significato del principio, già formulato e da ribadire, secondo il quale il delitto in esame è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o un’altra utilità, realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione. Si tratta in altri termini, della dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, non essendo previsto dalla fattispecie incriminatrice che la provvista per le intestazioni fittizie debba avere natura illecita.
La finalità elusiva che connota il reato in esame può riguardare non solo la fase iniziale della procedura di prevenzione patrimoniale (quando la stessa sia già in atto o, ancor prima, quando non sia ancora stata intrapresa ma possa fondatamente presumersene l’inizio), ma anche fase finale della procedura, nella tensione a precludere qualsiasi spazio di elusione al divieto. Il riferimento alle mere disposizioni di legge anziché alle misure (già in essere o ancora sub indice) evidenzia icasticamente (solo) l’abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie (che è a forma libera come sopra detto), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta, ma non esclude che possa configurarsi il reato anche dopo che la misura sia stata disposta quando la manovra elusiva si inserisca nella fase esecutiva della procedura ablativa.
Occorre avere riguardo, infatti, alla ratio della norma incriminatrice che richiamando le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ( e non personali) si correla alla finalità ad esse sottesa che è quella di inibire al proposto lo svolgimento di attività di impresa (e non solo di sottrargli la disponibilità di beni ) con la conseguenza che l’attribuzione fittizia integra il delitto di cui all’art. 12-quinquies quando volta a consentire al proposto, cui è inibito il normale svolgimento di attività di impresa, di continuare a svolgere tale attività (Sez. 2, 8452/2019).
Nei casi affrontati nelle aule giudiziarie, solitamente è presente un fiduciario (la cosiddetta "testa di legno"), che risponde del medesimo reato a titolo di concorso.
Per la configurabilità del reato la cassazione ha precisato che: "Si deve osservare che per poter rispondere a titolo di concorso nel reato di cui all'art.512 bis cod. pen., è necessario che il soggetto apporti un concreto contributo materiale o morale efficiente alla produzione dell'evento, costituito dalla intestazione fittizia, della quale possono quindi essere chiamati a rispondere soltanto il beneficiario della fittizia intestazione e la cd. "testa di legno", cioè l'intestatario fittizio" cassazione penale sezione II n. 16520 del 18 marzo 2021.
Sebbene la pena edittale prevista con senta di effettuare intercettazioni anche con lo strumento del trojan quando, come frequentemente avviene, l’attività sia collegata alla criminalità organizzata, tuttavia la struttura del reato pone un serio problema che ne riduce fortemente la concreta applicabilità e l’efficacia deterrente.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p.: momento consumativo
Il reato di cui all’articolo 512-bis del codice penale, così come strutturato nel codice e come confermato da tutta la giurisprudenza anche della Cassazione e dalla dottrina, è considerato un reato cosiddetto istantaneo ad effetto permanente.
Ciò significa che il reato è consumato nel momento in cui si conclude il negozio simulato e avviene lo spostamento apparente del bene e che i termini di prescrizione iniziano a decorrere da tale momento.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p.: momento consumativo nella giurisprudenza della Suprema Corte
In tema di individuazione del momento consumativo del reato di trasferimento di valori la cassazione ha ribadito che: "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l’intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell’attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l’eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di operare sui conti della stessa, era stata sottoposta a misura cautelare personale per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori " (Sez. 2, 16520/2021).
La sentenza suindicata è conforme e costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, tra le tante: "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, pur avendo natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l’ultima di esse, sì che la serie concatenata di atti trasformativi realizza un’azione unitaria che si qualifica con il raggiungimento dell’assetto stabile e definitivo della nuova “apparenza” della compagine sociale" (Sez. 2, 47452/2015).
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p. e le indagini
Nella maggior parte dei casi, come evidenzia l’esperienza giudiziaria, il reato viene alla luce nell’ambito di indagini più ampie, quando il trasferimento fittizio è avvenuto già da un significativo lasso di tempo, anche quattro, cinque o sei anni, con la conseguenza che in questi casi risulta già maturata una parte significativa del periodo di tempo cui consegue la prescrizione del reato, prescrizione già di per sé, in ragione dell’entità della pena edittale, non elevata, essendo pari a sette anni e sei mesi.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p. e le differenze con l'art. 648-bis c.p. riciclaggio
Il reato di intestazione fittizia si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis proprio perché mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell’altra si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata può integrare altri reati (Sez. 2, 14088/2019).
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p. e la proposta di modifica da reato istantaneo a permanente
La consumazione istantanea del reato rende di fatto, l’articolo 512-bis del codice penale poco efficacie nell'ambito punitivo.
La proposta di legge n. 3346, appena presentata alla Camera dei deputati, prevede di modificare la struttura del reato sotto il profilo del momento della consumazione, trasformandolo da reato istantaneo con effetti permanenti, come è considerato attualmente, in reato permanente.
La permanenza del reato dovrebbe considerarsi cessata solo nel momento in cui l’intestazione fittizia sia venuta meno per scelta dell’agente, a seguito di indagini giudiziarie o per altra causa.
Solo da quel momento inizierà quindi a decorrere la prescrizione.
In questo modo, più difficilmente potrà essere vanificato il conseguimento dei fini perseguiti dalla norma, che non riguarda soltanto la protezione di interessi patrimoniali in senso stretto, ma ha lo scopo, in prospettiva, di rendere improduttiva, anche a monte, l’attività criminale di coloro che ricorrono in modo sistematico e strategico all’intestazione fittizia dei propri guadagni illeciti.
Secondo i proponenti con una modifica di agevole attuazione e non contrastante con alcun principio costituzionale o alcuna regola di garanzia, si disporrà così di uno strumento più dissuasivo, in grado soprattutto di impedire l’aggiramento delle norme in materia di prevenzione patrimoniale e di contrastare la commissione di reati essenziali per il funzionamento di qualsiasi organizzazione criminale.
La proposta di legge si compone di un solo articolo, con il quale si aggiunge all’articolo 512-bis del codice penale un ulteriore comma, ai sensi del quale il reato di trasferimento fraudolento di valori si considera permanente per tutto il tempo durante il quale si protrae l’attribuzione fittizia presso altri della titolarità o della disponibilità di denaro, dei beni o delle altre utilità attribuite.
Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p. : il testo della proposta di modifica
Dopo il primo comma dell’articolo 512-bis del codice penale è aggiunto il seguente: "Il reato di cui al primo comma si considera permanente per tutto il tempo durante il quale si protrae l’intestazione fittizia ad altri della titolarità o della di sponibilità del denaro, dei beni o delle altre utilità attribuiti".