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Trasparenza totale per le gare della Pubblica Amministrazione

Con le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 si fa sempre più pressante l’azione del legislatore in materia di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al ramo degli appalti di beni e servizi, settore più degli altri soggetto a continui interventi modificativi.

Di notevole rilevanza in campo urbanistico è il Capo V “Obblighi di pubblicazioni in settori speciali” (articoli dal 37 al 42), dedicato alla trasparenza nei contratti pubblici, ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, all’attività di pianificazione e governo del territorio, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale e agli atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze, a cui si in aggiunge anche l’inserimento di un indicatore capace di individuare i tempi medi di pagamento.

Al fine dell’adempimento di cui sopra, le amministrazioni dovranno dotare l’home page dei propri siti istituzionali di un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella quale, ogni sei mesi, dovranno far confluire le informazioni e i documenti di tutti i dati a pubblicazione obbligatoria, tra cui quelli inerenti le aggiudicazioni degli appalti. La diretta accessibilità delle notizie da parte degli utenti diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini.

Sempre più trasparenti quindi, i rapporti tra amministrazioni e vincitori dei bandi, con la conseguenza che il soggetto che si sarà aggiudicato l’appalto dovrà non soltanto compilare una scheda dettagliata sulla propria natura giuridica/economica, ma anche sui finanziamenti ottenuti per portare a compimento l’opera oggetto del bando. In tal modo l’attenzione si sposta, dai soggetti erogatori, allo stato di avanzamento dell’opera, fino alle sovvenzioni riconosciute dagli enti amministrativi.

Tutto, insomma, sarà schedato e registrato cosicché il quadro normativo attuale sarà in perfetta coerenza alla recente legge anticorruzione, in base alla quale le imprese sono tenute tra l’altro ad iscriversi alla “white list” presso le Prefetture e cioè nell’apposito elenco dei soggetti cosiddetti virtuosi. Si inaugura una nuova fase nel settore degli appalti pubblici, quella cioè della trasparenza assoluta tra tutte le parti in causa.

Una rivoluzione che obbligherà i soggetti aggiudicatori a illustrare dettagliatamente la propria ragione sociale, il numero dei dipendenti, i legali rappresentanti e qualsiasi altra informazione utile a definire il profilo di chi dovrà compiere un’opera utile alla collettività, poggiando su commesse del pubblico. Naturalmente, in questo modo l’obiettivo primario che ci si attende di raggiungere dalle nuove disposizioni è quello di ridurre i casi di negligenza da parte degli appaltatori e, insieme, rendere più concrete eventuali sanzioni comminate nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete.

Operazione trasparenza anche per gli appalti affidati a trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara: in questo caso dovrà essere resa pubblica la delibera a contrarre.

Il provvedimento punta, poi, a fare luce anche sulle operazioni di trasformazione urbana. La novità principale è data dall’obbligo di pubblicare i documenti relativi alle proposte di trasformazione, anche privata, nel caso in cui prevedano bonus volumetrici o cessione di aree o volumi per finalità pubbliche.

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione suindicati costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, oltre a eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Al riguardo sono previste dalla normativa sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della violazione, i cui importi oscillano da un minimo di 500,00 a un massimo 10.000,00 euro.

Sarà poi compito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) comunicare alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti.

Il quadro applicativo non risulta però ancora molto chiaro e le nuove normative rischiano di trasformarsi in un intreccio di impegni per dirigenti e funzionari pubblici, con il duplice rischio di sovrapposizione di obblighi già previsti dall’ordinamento, come ad esempio la trasmissione dei dati sugli appalti di importo superiore a 50 mila euro all’Osservatorio gestito dall’Autorità, e di impossibilità di dar seguito ai nuovi impegni per l’assenza degli appositi provvedimenti di attuazione e di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Per definire l’organizzazione della sezione in argomento il decreto ha previsto l’emanazione di linee guida da parte del ministero della Funzione pubblica, che però non sono state ancora pubblicate.

Proprio per la complessità del vigente quadro normativo, in costante evoluzione, l’AVCP ha inoltrato al Governo specifica richiesta di chiarimenti in ordine agli obblighi di trasparenza a cui le varie amministrazioni devono ottemperare in materia di appalti.

Secondo la suddetta Autorità, infatti, considerato che le norme sulla pubblicità e la trasparenza hanno importanti ricadute sulla regolarità delle procedure di gara, sarebbe necessario un intervento normativo ad hoc per coordinare le disposizioni esistenti.

Con le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 si fa sempre più pressante l’azione del legislatore in materia di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al ramo degli appalti di beni e servizi, settore più degli altri soggetto a continui interventi modificativi.

Di notevole rilevanza in campo urbanistico è il Capo V “Obblighi di pubblicazioni in settori speciali” (articoli dal 37 al 42), dedicato alla trasparenza nei contratti pubblici, ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, all’attività di pianificazione e governo del territorio, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale e agli atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze, a cui si in aggiunge anche l’inserimento di un indicatore capace di individuare i tempi medi di pagamento.

Al fine dell’adempimento di cui sopra, le amministrazioni dovranno dotare l’home page dei propri siti istituzionali di un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella quale, ogni sei mesi, dovranno far confluire le informazioni e i documenti di tutti i dati a pubblicazione obbligatoria, tra cui quelli inerenti le aggiudicazioni degli appalti. La diretta accessibilità delle notizie da parte degli utenti diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini.

Sempre più trasparenti quindi, i rapporti tra amministrazioni e vincitori dei bandi, con la conseguenza che il soggetto che si sarà aggiudicato l’appalto dovrà non soltanto compilare una scheda dettagliata sulla propria natura giuridica/economica, ma anche sui finanziamenti ottenuti per portare a compimento l’opera oggetto del bando. In tal modo l’attenzione si sposta, dai soggetti erogatori, allo stato di avanzamento dell’opera, fino alle sovvenzioni riconosciute dagli enti amministrativi.

Tutto, insomma, sarà schedato e registrato cosicché il quadro normativo attuale sarà in perfetta coerenza alla recente legge anticorruzione, in base alla quale le imprese sono tenute tra l’altro ad iscriversi alla “white list” presso le Prefetture e cioè nell’apposito elenco dei soggetti cosiddetti virtuosi. Si inaugura una nuova fase nel settore degli appalti pubblici, quella cioè della trasparenza assoluta tra tutte le parti in causa.

Una rivoluzione che obbligherà i soggetti aggiudicatori a illustrare dettagliatamente la propria ragione sociale, il numero dei dipendenti, i legali rappresentanti e qualsiasi altra informazione utile a definire il profilo di chi dovrà compiere un’opera utile alla collettività, poggiando su commesse del pubblico. Naturalmente, in questo modo l’obiettivo primario che ci si attende di raggiungere dalle nuove disposizioni è quello di ridurre i casi di negligenza da parte degli appaltatori e, insieme, rendere più concrete eventuali sanzioni comminate nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete.

Operazione trasparenza anche per gli appalti affidati a trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara: in questo caso dovrà essere resa pubblica la delibera a contrarre.

Il provvedimento punta, poi, a fare luce anche sulle operazioni di trasformazione urbana. La novità principale è data dall’obbligo di pubblicare i documenti relativi alle proposte di trasformazione, anche privata, nel caso in cui prevedano bonus volumetrici o cessione di aree o volumi per finalità pubbliche.

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione suindicati costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, oltre a eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Al riguardo sono previste dalla normativa sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della violazione, i cui importi oscillano da un minimo di 500,00 a un massimo 10.000,00 euro.

Sarà poi compito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) comunicare alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti.

Il quadro applicativo non risulta però ancora molto chiaro e le nuove normative rischiano di trasformarsi in un intreccio di impegni per dirigenti e funzionari pubblici, con il duplice rischio di sovrapposizione di obblighi già previsti dall’ordinamento, come ad esempio la trasmissione dei dati sugli appalti di importo superiore a 50 mila euro all’Osservatorio gestito dall’Autorità, e di impossibilità di dar seguito ai nuovi impegni per l’assenza degli appositi provvedimenti di attuazione e di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Per definire l’organizzazione della sezione in argomento il decreto ha previsto l’emanazione di linee guida da parte del ministero della Funzione pubblica, che però non sono state ancora pubblicate.

Proprio per la complessità del vigente quadro normativo, in costante evoluzione, l’AVCP ha inoltrato al Governo specifica richiesta di chiarimenti in ordine agli obblighi di trasparenza a cui le varie amministrazioni devono ottemperare in materia di appalti.

Secondo la suddetta Autorità, infatti, considerato che le norme sulla pubblicità e la trasparenza hanno importanti ricadute sulla regolarità delle procedure di gara, sarebbe necessario un intervento normativo ad hoc per coordinare le disposizioni esistenti.