Tregua fiscale 2023: la rottamazione quater
Tregua fiscale 2023: la rottamazione quater
Considerazioni introduttive
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto un’articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria “tregua fiscale” ad ampio raggio.
Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, vale a dire:
- definizione agevolata degli avvisi bonari;
- ravvedimento operoso speciale;
- sanatoria delle irregolarità formali;
- definizione agevolata degli accertamenti con adesione, dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di istituti deflattivi del contenzioso;
- stralcio dei carichi fino a 1000 euro;
- rottamazione quater;
- criptovalute;
- iva e ritenute delle società sportive.
Tanto chiarito, con il presente elaborato si analizzerà più nel dettaglio, la misura della “Definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente della riscossione”, la cd. rottamazione quater.
Ambito di applicazione della rottamazione quater
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e il cd. aggio.
Ne consegue che sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Debiti che rientrano nella definizione agevolata
Come chiarito in premessa, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 della L. 197/2022, la “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
Inoltre, come disposto dal comma 251 dell’art 1 cit., la rottamazione quater riguarda, altresì, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, purché l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provveda a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Inoltre, ai sensi del comma 245 dell’art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un’istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Come previsto dal comma 247 dell’art. 1 cit., la Rottamazione quater riguarda anche le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), ma in tal caso la sanatoria si applica limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio, conseguendone che si è comunque tenuti al pagamento della sanzione.
Infine, il successivo comma 248 prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Debiti esclusi dalla definizione agevolata
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
L’istanza di adesione
L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023 con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.
Più nel dettaglio, si segnala che è possibile presentare la domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
A tale scopo sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• attraverso la cd. area riservata, che consente l’accesso solo mediante le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
• attraverso la cd. area pubblica, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.
Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Inoltre, sempre entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste, l’eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Ne consegue che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ai sensi del comma 240 dell’art. 1 cit.:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. In altri termini, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere, invece, ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. In altri termini, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ad ogni modo, entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
Inoltre, ai sensi del comma 238 dell’art.1 cit., ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
Tuttavia, come previsto dal comma 239 dell’art. 1 cit., le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Modalità di pagamento
Anche con questa quarta edizione della rottamazione dei ruoli è stato confermato che la sanatoria si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.
Una delle novità di maggior rilievo (seppur prevista per la rottamazione ter) è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; la legge ha, infatti, previsto 18 rate da ripartire in cinque annualità.
Il comma 232 dell’art. 1 cit., prevede, infatti, che il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate:
- la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- e le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Tuttavia, il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 % annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Come previsto dal comma 244 dell’art. 1 cit., in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tale ipotesi, riprendono anche a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata istanza di rottamazione quater:
a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.