Tribunale di Catanzaro: ordine di riattivare l’account eBay del rivenditore
Particolare interesse suscita la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla disattivazione (giudicata illegittima) di un account professionale eBay. Il Tribunale coglie così l’occasione per approfondire alcuni importanti temi legati al commercio elettronico, tra i quali: le modalità di perfezionamento del contratto on line, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto e il requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.
Partendo dalla valutazione del fumus boni iuris, il Tribunale chiarisce che al contratto in essere tra eBay e una società che svolge professionalmente attività di commercio on line (il ricorrente), avente ad oggetto l’utilizzazione di servizio di hosting, non si applicano le norme del Codice del consumo (D.lgs. 205/2005) e della subfornitura (Legge n. 192/98), ma quelle del Codice Civile (art. 1341).
Ciò premesso, il Tribunale chiarisce che:
- per il perfezionamento del contratto, “vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di un contratto a forma libera”; - le clausole vessatorie on line si considerano approvate solo con la specifica sottoscrizione delle medesime, non essendo sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale. Pertanto per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate specificamente con la firma digitale; - la conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici è raggiunta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o pagine di secondo livello, “purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link)”.
Chiariti detti aspetti, il Tribunale passa all’esame del caso specifico e alle contestazioni, non accolte, sollevate da eBay, osservando che non trovano applicazione l’articolo 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento), che necessita di una pronuncia costitutiva del Giudice, né l’articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, posto che la pattuizione può considerarsi risolutiva espressa solo ove vi sia “una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l’indicazione è invece generica o il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola non ha alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563/00; Cass. 1950/09)”, come nel caso di specie, ove la clausola risolutiva invocata da eBay fa un generico riferimento a “azioni contrarie alle proprie regole”.
Secondo il Tribunale di Catanzaro, la scelta di eBay di disattivare l’account non può neppure essere fatta rientrare nello schema dell’articolo 1460 del Codice Civile, che attribuisce al contraente la facoltà di rifiutare la prestazione per l’inadempimento altrui, posto che le regole sugli standards del venditore, ovvero le regole non rispettate secondo eBay, non sono facilmente conoscibili dagli utenti del sito. “Ritiene il Giudicante che la conoscibilità richieda che alla lettura della regola si possa pervenire dal testo negoziale accettato dalle parti attraverso passaggi univoci e diretti e non già attraverso una ricerca mirata della regola attraverso il motore di ricerca o la mappa del sito o avvalendosi della sezione aiuto.”
Il Tribunale riconosce altresì la sussistenza del periculum in mora: essendo il settore dell’ecommerce attualmente caratterizzato dalla presenza di pochi operatori, tra i quali eBay vanta il maggior numero di utenti, l’esclusione a tempo indeterminato da eBay non si traduce semplice danno economico (che escluderebbe l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 700 del c.p.c.), ma incide sulla capacità dell’impresa di restare nel mercato elettronico e sulla sua reputazione. Pertanto, “è facile immaginare che la scomparsa della società dalla vetrina eBay possa determinare negli utenti del sito il convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed affidabile … e potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell’impresa … che opera unicamente nel commercio on line”.
Alla luce delle motivazione di cui sopra, il Tribunale, in sede di reclamo, riformando il provvedimento reclamato, ha disposto la riattivazione dell’account.
(Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile, Ordinanza 30 aprile 2012)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Particolare interesse suscita la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla disattivazione (giudicata illegittima) di un account professionale eBay. Il Tribunale coglie così l’occasione per approfondire alcuni importanti temi legati al commercio elettronico, tra i quali: le modalità di perfezionamento del contratto on line, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto e il requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.
Partendo dalla valutazione del fumus boni iuris, il Tribunale chiarisce che al contratto in essere tra eBay e una società che svolge professionalmente attività di commercio on line (il ricorrente), avente ad oggetto l’utilizzazione di servizio di hosting, non si applicano le norme del Codice del consumo (D.lgs. 205/2005) e della subfornitura (Legge n. 192/98), ma quelle del Codice Civile (art. 1341).
Ciò premesso, il Tribunale chiarisce che:
- per il perfezionamento del contratto, “vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di un contratto a forma libera”; - le clausole vessatorie on line si considerano approvate solo con la specifica sottoscrizione delle medesime, non essendo sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale. Pertanto per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate specificamente con la firma digitale; - la conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici è raggiunta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o pagine di secondo livello, “purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link)”.
Chiariti detti aspetti, il Tribunale passa all’esame del caso specifico e alle contestazioni, non accolte, sollevate da eBay, osservando che non trovano applicazione l’articolo 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento), che necessita di una pronuncia costitutiva del Giudice, né l’articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, posto che la pattuizione può considerarsi risolutiva espressa solo ove vi sia “una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l’indicazione è invece generica o il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola non ha alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563/00; Cass. 1950/09)”, come nel caso di specie, ove la clausola risolutiva invocata da eBay fa un generico riferimento a “azioni contrarie alle proprie regole”.
Secondo il Tribunale di Catanzaro, la scelta di eBay di disattivare l’account non può neppure essere fatta rientrare nello schema dell’articolo 1460 del Codice Civile, che attribuisce al contraente la facoltà di rifiutare la prestazione per l’inadempimento altrui, posto che le regole sugli standards del venditore, ovvero le regole non rispettate secondo eBay, non sono facilmente conoscibili dagli utenti del sito. “Ritiene il Giudicante che la conoscibilità richieda che alla lettura della regola si possa pervenire dal testo negoziale accettato dalle parti attraverso passaggi univoci e diretti e non già attraverso una ricerca mirata della regola attraverso il motore di ricerca o la mappa del sito o avvalendosi della sezione aiuto.”
Il Tribunale riconosce altresì la sussistenza del periculum in mora: essendo il settore dell’ecommerce attualmente caratterizzato dalla presenza di pochi operatori, tra i quali eBay vanta il maggior numero di utenti, l’esclusione a tempo indeterminato da eBay non si traduce semplice danno economico (che escluderebbe l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 700 del c.p.c.), ma incide sulla capacità dell’impresa di restare nel mercato elettronico e sulla sua reputazione. Pertanto, “è facile immaginare che la scomparsa della società dalla vetrina eBay possa determinare negli utenti del sito il convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed affidabile … e potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell’impresa … che opera unicamente nel commercio on line”.
Alla luce delle motivazione di cui sopra, il Tribunale, in sede di reclamo, riformando il provvedimento reclamato, ha disposto la riattivazione dell’account.
(Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile, Ordinanza 30 aprile 2012)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]