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Tribunale di Napoli: confermata la condanna alla restituzione delle spese di pagamento delle fatture per contratto di somministrazione di energia elettrica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile – in persona del dott. Michele OLIVA in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 25822 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

ENEL distribuzione S.p.a. con sede in Roma via Ombrone n. 2, in persona del procuratore Rag. Mario Franco Fadda, giusta procura speciale per notaio Matilde Atlante di Roma del 30 giugno 2004 rep. 11016, elettivamente domiciliata presso ********* Appellante

E

********** rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Napolitano giusta procura a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado presso il cui domicilio in via De Gasperi, n. 45, Napoli, elettivamente domicilia Appellata

Conclusioni per l’appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di ********** condannandola alla refusione delle competenze ed onorari del grado e condannando il percipiente alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Conclusioni per l’appellata: rigettare l’appello perchè infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con atto di citazione del 24/05/2005 la sig.ra *********** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli l’Enel distribuzione in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo la restituzione delle spese di pagamento delle fatture per contratto di somministrazione di energia elettrica con il n. cliente ************, per 17 bollette per un importo di € 11,59, chiedendo fra l’altro la maggiorazione degli interessi legali e la condanna al risarcimento dei danni con attribuzione delle spese e competenze di giudizio, adducendo che la società convenuta non aveva indicato un punto di pagamento gratuito.

Il giudice di pace di Napoli con sentenza depositata in data 30 dicembre 2005 accoglieva la domanda condannando l’Enel distribuzione al pagamento della somma di € 11,59 con interesse legali anno per anno su ogni bolletta pagata per le spese postali per le somme così rivalutate, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento ed al pagamento delle spese di giudizio.

Proponeva appello l’Enel distribuzione con atto notificato il 31 luglio 2006 chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) la sentenza sarebbe viziata in modo evidente dal momento che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che sorreggerebbero la condanna di essa società al pagamento delle spese;

2) l’Autorità per l’energia Elettrica e il gas è stata istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995 con finalità di promuovere la concorrenza e l’efficienza e di garantire livelli qualitativi nell’erogazione del servizio; la detta autorità con deliberazione del 28 dicembre 1999 n. 200 adottava la Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica prevedendo, per quanto riguarda il pagamento delle bollette, che la società deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; nel corso degli anni la società appellante dava corso alle indicazioni formulate nella delibera n. 200/1999; successivamente, a seguito di richiesta di essa concludente, veniva emessa la delibera n. 72/2004 a chiarimento della delibera del 1999; faceva presente la società appellante che nel corso del tempo venivano stipulate delle convenzioni con istituti di credito al fine di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello bancario senza alcun onere per il cliente e senza la necessità di apertura di conto corrente o di altro rapporto con la banca medesima, che altra modalità di pagamento era costituita dal servizio “CONTOWATT” che consente di effettuare il pagamento delle bollette tramite addebito sul conto corrente bancario, o dal servizio “bolletta da pagare on line” o dal servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito.

Fa ancora presente l’ENEL appellante che con la delibera n. 72/2004 l’A.E.E.G. la diffidava ad adempiere entro 120 gg. alla delibera onde garantire una modalità gratuita di pagamento su tutto il territorio nazionale. L’Enel impugnava innanzi al TAR di Milano la delibera. Nel frattempo essa appellante dava seguito alla delibera stipulando nuove convenzioni con le banche al fine di garantire in tutte le principali città italiane la possibilità di pagare le bollette senza oneri. Nella provincia di Napoli essa società appellante ha sottoscritto due convenzioni bancarie per il pagamento, senza commissioni, delle fatture. Si costituiva la ********* il cui procuratore chiedeva il rigetto dell’appello.

Precisate le conclusioni, la causa, all’udienza del 18 settembre 2007, passava in decisione con discussione orale.

Motivi della decisione

L’appello proposto dalla S.p.a. E.N.E.L. Distribuzione in persona del suo legale rapp.te avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli depositata in data 30 dicembre 2005, con atto notificato il 03.07.2006 non è fondato e deve essere, pertanto, respinto. In ordine al primo motivo di gravame riguardante la circostanza che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata in ordine alla condanna di essa società al pagamento delle 17 fatture, osserva questo giudice che tale motivo di impugnazione non ha giuridico fondamento in quanto il giudice di primo grado, seppure succintamente, ha indicato le ragioni della condanna in quanto ha richiamato la legge n. 281/1998 e la delibera n. 72/2004. In ordine al secondo motivo di gravame riguardante la circostanza che essa società appellante non avrebbe ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas laddove l’Enel aveva messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese, osserva questo giudice che anche questo motivo di gravame non ha giuridico fondamento.

Come ha scritto il giudice di pace di Teano nella sentenza depositata in data 24 ottobre 2006, l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art. 1 legge citata). Inoltre l’art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione, tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37: tale comma così recita: il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazione dell’Autorità di cui all’art. 12 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas emanò la delibera n. 200/1999 (vedi G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 supp. or. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera all’art. 6 capoverso n. 6.4 imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette. D’altra parte il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite.

Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione; Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca.

L’Autorità con lettera del 29.10.2004 scriveva che l’ENEL distribuzione s.p.a. assicura una coperta territoriale stabile con 136 punti di riscossione gratuita della bolletta attivi diffusi sul territorio con una capillarità maggiore rispetto a quella gratuita ai clienti alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 200/1999.

Tale adempimento, però, decorre dal 2004, mentre le fatture della ********* si riferiscono al 2000.

L’ENEL distribuzione, quindi, è rimasta inadempiente al contratto di somministrazione stipulato con la *********. D’altra parte l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia.

Che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 secondo la quale il termine legge secondo l’opinione prevalente in dottrina deve intendersi, tecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisce il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio.

D’altra parte originariamente l’art. 1339 c.c. prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata con conseguente condanna dell’Enel distribuzione s.p.a. in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile in persona del giudice unico dott. Michele OLIVA definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Enel distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 5484 del 30 dicembre 2005 con atto notificato il 03 luglio 2006 così provvede:

1) rigetta l’appello;

2) condanna l’Enel distribuzione s.p.a. in in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 50,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 1000,00 per onorari oltre spese IVA e CPA nelle misure legali.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2007.

Depositata in cancelleria il 02/11/2007

Il giudice unico

Dott. M. Oliva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile – in persona del dott. Michele OLIVA in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 25822 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

ENEL distribuzione S.p.a. con sede in Roma via Ombrone n. 2, in persona del procuratore Rag. Mario Franco Fadda, giusta procura speciale per notaio Matilde Atlante di Roma del 30 giugno 2004 rep. 11016, elettivamente domiciliata presso ********* Appellante

E

********** rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Napolitano giusta procura a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado presso il cui domicilio in via De Gasperi, n. 45, Napoli, elettivamente domicilia Appellata

Conclusioni per l’appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di ********** condannandola alla refusione delle competenze ed onorari del grado e condannando il percipiente alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Conclusioni per l’appellata: rigettare l’appello perchè infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con atto di citazione del 24/05/2005 la sig.ra *********** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli l’Enel distribuzione in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo la restituzione delle spese di pagamento delle fatture per contratto di somministrazione di energia elettrica con il n. cliente ************, per 17 bollette per un importo di € 11,59, chiedendo fra l’altro la maggiorazione degli interessi legali e la condanna al risarcimento dei danni con attribuzione delle spese e competenze di giudizio, adducendo che la società convenuta non aveva indicato un punto di pagamento gratuito.

Il giudice di pace di Napoli con sentenza depositata in data 30 dicembre 2005 accoglieva la domanda condannando l’Enel distribuzione al pagamento della somma di € 11,59 con interesse legali anno per anno su ogni bolletta pagata per le spese postali per le somme così rivalutate, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento ed al pagamento delle spese di giudizio.

Proponeva appello l’Enel distribuzione con atto notificato il 31 luglio 2006 chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) la sentenza sarebbe viziata in modo evidente dal momento che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che sorreggerebbero la condanna di essa società al pagamento delle spese;

2) l’Autorità per l’energia Elettrica e il gas è stata istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995 con finalità di promuovere la concorrenza e l’efficienza e di garantire livelli qualitativi nell’erogazione del servizio; la detta autorità con deliberazione del 28 dicembre 1999 n. 200 adottava la Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica prevedendo, per quanto riguarda il pagamento delle bollette, che la società deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; nel corso degli anni la società appellante dava corso alle indicazioni formulate nella delibera n. 200/1999; successivamente, a seguito di richiesta di essa concludente, veniva emessa la delibera n. 72/2004 a chiarimento della delibera del 1999; faceva presente la società appellante che nel corso del tempo venivano stipulate delle convenzioni con istituti di credito al fine di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello bancario senza alcun onere per il cliente e senza la necessità di apertura di conto corrente o di altro rapporto con la banca medesima, che altra modalità di pagamento era costituita dal servizio “CONTOWATT” che consente di effettuare il pagamento delle bollette tramite addebito sul conto corrente bancario, o dal servizio “bolletta da pagare on line” o dal servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito.

Fa ancora presente l’ENEL appellante che con la delibera n. 72/2004 l’A.E.E.G. la diffidava ad adempiere entro 120 gg. alla delibera onde garantire una modalità gratuita di pagamento su tutto il territorio nazionale. L’Enel impugnava innanzi al TAR di Milano la delibera. Nel frattempo essa appellante dava seguito alla delibera stipulando nuove convenzioni con le banche al fine di garantire in tutte le principali città italiane la possibilità di pagare le bollette senza oneri. Nella provincia di Napoli essa società appellante ha sottoscritto due convenzioni bancarie per il pagamento, senza commissioni, delle fatture. Si costituiva la ********* il cui procuratore chiedeva il rigetto dell’appello.

Precisate le conclusioni, la causa, all’udienza del 18 settembre 2007, passava in decisione con discussione orale.

Motivi della decisione

L’appello proposto dalla S.p.a. E.N.E.L. Distribuzione in persona del suo legale rapp.te avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli depositata in data 30 dicembre 2005, con atto notificato il 03.07.2006 non è fondato e deve essere, pertanto, respinto. In ordine al primo motivo di gravame riguardante la circostanza che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata in ordine alla condanna di essa società al pagamento delle 17 fatture, osserva questo giudice che tale motivo di impugnazione non ha giuridico fondamento in quanto il giudice di primo grado, seppure succintamente, ha indicato le ragioni della condanna in quanto ha richiamato la legge n. 281/1998 e la delibera n. 72/2004. In ordine al secondo motivo di gravame riguardante la circostanza che essa società appellante non avrebbe ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas laddove l’Enel aveva messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese, osserva questo giudice che anche questo motivo di gravame non ha giuridico fondamento.

Come ha scritto il giudice di pace di Teano nella sentenza depositata in data 24 ottobre 2006, l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art. 1 legge citata). Inoltre l’art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione, tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37: tale comma così recita: il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazione dell’Autorità di cui all’art. 12 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas emanò la delibera n. 200/1999 (vedi G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 supp. or. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera all’art. 6 capoverso n. 6.4 imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette. D’altra parte il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite.

Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione; Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca.

L’Autorità con lettera del 29.10.2004 scriveva che l’ENEL distribuzione s.p.a. assicura una coperta territoriale stabile con 136 punti di riscossione gratuita della bolletta attivi diffusi sul territorio con una capillarità maggiore rispetto a quella gratuita ai clienti alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 200/1999.

Tale adempimento, però, decorre dal 2004, mentre le fatture della ********* si riferiscono al 2000.

L’ENEL distribuzione, quindi, è rimasta inadempiente al contratto di somministrazione stipulato con la *********. D’altra parte l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia.

Che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 secondo la quale il termine legge secondo l’opinione prevalente in dottrina deve intendersi, tecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisce il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio.

D’altra parte originariamente l’art. 1339 c.c. prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata con conseguente condanna dell’Enel distribuzione s.p.a. in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – X sezione civile in persona del giudice unico dott. Michele OLIVA definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Enel distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 5484 del 30 dicembre 2005 con atto notificato il 03 luglio 2006 così provvede:

1) rigetta l’appello;

2) condanna l’Enel distribuzione s.p.a. in in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 50,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 1000,00 per onorari oltre spese IVA e CPA nelle misure legali.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2007.

Depositata in cancelleria il 02/11/2007

Il giudice unico

Dott. M. Oliva