Tribunale di Perugia: il giudice italiano non decide dopo la sentenza spagnola di divorzio
In sintesi la vicenda. La ricorrente di nazionalità lituana, residente in Italia, contrasse matrimonio nel 2003 in Spagna con un cittadino spagnolo residente in Spagna. I coniugi stabilirono come domicilio coniugale "convenzionale" la città di residenza del marito in Spagna. Vista la crisi coniugale, il marito, anteriormente alla notifica del ricorso per separazione giudiziale intentato dalla moglie in Italia, presentò ricorso per divorzio in Spagna, contenzioso in cui la moglie rimase contumace.
Data la regolarità del contraddittorio instaurato in Spagna, rilevato altresì che la moglie ha rinunciato ad interporre appello avverso la sentenza di divorzio resa dal Tribunale catalano, il Tribunale di Perugia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del 27.11.2003 n. 2201/2203, disciplinante i rapporti tra le autorità giurisdizionali di paesi appartenenti all’Unione Europea.
Leggiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia.
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che "Risulta che in data antecedente al 22.8.2007 -quindi prima della instaurazione del presente giudizio - il resistente ha chiesto all’autorità giudiziaria spagnola il divorzio; con il provvedimento del 22.8.2007 il giudice spagnolo ha emesso una sentenza interlocutoria con la quale ha fra l’altro dichiarato la propria giurisdizione e competenza territoriale. Avviate le procedure di notifica secondo la legge processuale spagnola, il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 7.3.2008. La sentenza è stata depositata il 28.6.2008 nel presente giudizio dal resistente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. quando ancora era impugnabile secondo la legge spagnola; non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente, sicchè ormai deve ritenersi definitiva".
In diritto il Tribunale ha ricordato che: "i rapporti tra le autorità giudiziarie della Unione Europea in tema di materia matrimoniale e responsabilità genitoriale sono regolati dal Regolamento del 27.11.2003 n.2201/2203. Va premesso che nel caso in esame l’autorità giudiziaria spagnola, adita preventivamente, ha dichiarato la sua giurisdizione con sentenza poi divenuta definitiva. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 24 del predetto Regolamento, direttamente applicabile dal giudice interno, e secondo la interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito ma deve o sospendere il processo finché la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita non sia stata accertata o dichiarare la propria incompetenza (recte il difetto di giurisdizione) - riconoscendo quella dell’autorità giudiziaria preventivamente adita - senza alcun potere discrezionale".
"Secondo l’interpretazione dell’art. 19 della migliore dottrina, i concetti di litispendenza e connessione hanno una accezione più ampia di quella del diritto interno: in particolare, in campo matrimoniale rientrano nell’art. 19 anche i casi di falsa litispendenza, caratterizzata da identità soggettiva ma non oggettiva, come nei casi delle procedure di separazione e divorzio: una diversa interpretazione infatti non garantirebbe la trattazione unitaria delle cause relative alla stessa situazione matrimoniale, con il rischio di contrasto tra giudicati, essendo le discipline interne eterogenee.
Va altresì aggiunto che il limite ex art. 24 del Regolamento, per il quale il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito, prevale anche sui limiti ex art. 22 relativi alla contumacia, che si riferiscono alla decisione sul merito e non a quella meramente processuale, con la conseguenza che la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria preventivamente adita (art. 19), anche mediante i rimedi ripristinatori della contumacia previsti nell’ordinamento giuridico la cui applicazione è stata in precedenza richiesta".
Conclude il Tribunale: "Scopo evidente della norma è quello di evitare contrasti tra giudicati, individuando in una sola giurisdizione quella in grado di procedere alla decisione del caso concreto. Orbene, nel caso in esame l’accertamento sulla giurisdizione, che è contenuto nei provvedimenti giudiziari spagnoli prodotti dal resistente, è divenuto definitivo, essendo la sentenza passata in giudicato, e non può il giudice interno promuovere un giudicato esterno per evidenti ragioni di difetto di giurisdizione.
Dunque, il Tribunale, attesa la presenza del giudicato sulla giurisdizione, deve declinare la propria giurisdizione e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria spagnola preventivamente adita".
(Tribunale Civile di Perugia, Sentenza 29 marzo 2010, n.377).
[Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Saschia Soli]
In sintesi la vicenda. La ricorrente di nazionalità lituana, residente in Italia, contrasse matrimonio nel 2003 in Spagna con un cittadino spagnolo residente in Spagna. I coniugi stabilirono come domicilio coniugale "convenzionale" la città di residenza del marito in Spagna. Vista la crisi coniugale, il marito, anteriormente alla notifica del ricorso per separazione giudiziale intentato dalla moglie in Italia, presentò ricorso per divorzio in Spagna, contenzioso in cui la moglie rimase contumace.
Data la regolarità del contraddittorio instaurato in Spagna, rilevato altresì che la moglie ha rinunciato ad interporre appello avverso la sentenza di divorzio resa dal Tribunale catalano, il Tribunale di Perugia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del 27.11.2003 n. 2201/2203, disciplinante i rapporti tra le autorità giurisdizionali di paesi appartenenti all’Unione Europea.
Leggiamo i passaggi più rilevanti della pronuncia.
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che "Risulta che in data antecedente al 22.8.2007 -quindi prima della instaurazione del presente giudizio - il resistente ha chiesto all’autorità giudiziaria spagnola il divorzio; con il provvedimento del 22.8.2007 il giudice spagnolo ha emesso una sentenza interlocutoria con la quale ha fra l’altro dichiarato la propria giurisdizione e competenza territoriale. Avviate le procedure di notifica secondo la legge processuale spagnola, il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 7.3.2008. La sentenza è stata depositata il 28.6.2008 nel presente giudizio dal resistente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. quando ancora era impugnabile secondo la legge spagnola; non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente, sicchè ormai deve ritenersi definitiva".
In diritto il Tribunale ha ricordato che: "i rapporti tra le autorità giudiziarie della Unione Europea in tema di materia matrimoniale e responsabilità genitoriale sono regolati dal Regolamento del 27.11.2003 n.2201/2203. Va premesso che nel caso in esame l’autorità giudiziaria spagnola, adita preventivamente, ha dichiarato la sua giurisdizione con sentenza poi divenuta definitiva. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 24 del predetto Regolamento, direttamente applicabile dal giudice interno, e secondo la interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito ma deve o sospendere il processo finché la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita non sia stata accertata o dichiarare la propria incompetenza (recte il difetto di giurisdizione) - riconoscendo quella dell’autorità giudiziaria preventivamente adita - senza alcun potere discrezionale".
"Secondo l’interpretazione dell’art. 19 della migliore dottrina, i concetti di litispendenza e connessione hanno una accezione più ampia di quella del diritto interno: in particolare, in campo matrimoniale rientrano nell’art. 19 anche i casi di falsa litispendenza, caratterizzata da identità soggettiva ma non oggettiva, come nei casi delle procedure di separazione e divorzio: una diversa interpretazione infatti non garantirebbe la trattazione unitaria delle cause relative alla stessa situazione matrimoniale, con il rischio di contrasto tra giudicati, essendo le discipline interne eterogenee.
Va altresì aggiunto che il limite ex art. 24 del Regolamento, per il quale il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito, prevale anche sui limiti ex art. 22 relativi alla contumacia, che si riferiscono alla decisione sul merito e non a quella meramente processuale, con la conseguenza che la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria preventivamente adita (art. 19), anche mediante i rimedi ripristinatori della contumacia previsti nell’ordinamento giuridico la cui applicazione è stata in precedenza richiesta".
Conclude il Tribunale: "Scopo evidente della norma è quello di evitare contrasti tra giudicati, individuando in una sola giurisdizione quella in grado di procedere alla decisione del caso concreto. Orbene, nel caso in esame l’accertamento sulla giurisdizione, che è contenuto nei provvedimenti giudiziari spagnoli prodotti dal resistente, è divenuto definitivo, essendo la sentenza passata in giudicato, e non può il giudice interno promuovere un giudicato esterno per evidenti ragioni di difetto di giurisdizione.
Dunque, il Tribunale, attesa la presenza del giudicato sulla giurisdizione, deve declinare la propria giurisdizione e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria spagnola preventivamente adita".
(Tribunale Civile di Perugia, Sentenza 29 marzo 2010, n.377).
[Sentenza cortesemente inviata dall’Avv. Saschia Soli]