Tribunale di Taranto: il procedimento d’urgenza prevale sul tentativo di conciliazione
In particolare, per il Giudicante, in mancanza di un’espressa previsione di legge, la dedotta condizione di procedibilità non può trovare applicazione nei procedimenti cautelari d’urgenza, anche in considerazione dell’art. 412 bis cpc, in forza del quale "...il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV".
In proposito, ha rilevato ancora il Giudice, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 2000, ha osservato come il limite all’immediatezza della tutela giurisdizionale, in materia di controversie di lavoro, risulti ragionevole, tra l’altro, proprio perché "prima dell’espletamento del tentativo di conciliazione e durante il tempo per il suo espletamento, la situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al riparo da eventuali pregiudizi dalla durata del processo a cognizione piena".
La tutela cautelare, in definitiva, costituisce per il Giudicante uno strumento d’azione necessario per l’effettiva tutela del diritto controverso, costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 24 e 111 della nostra Carta fondamentale, quando si prospetti una situazione di pericolo nel ritardo, che, in quanto tale, non tollera attese e necessita di una risposta di tutela a volte immediata, come confermato dalla possibilità di assumere persino provvedimenti inaudita altera parte (in tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: fra gli altri, Trib. Lanciano, 11 marzo 2005; Trib. Brindisi, 18 agosto 2006; Trib. Roma, 20 maggio 2002).
(Tribunale di Taranto - Sezione Distaccata di Ginosa, Dott. Italo Federici, Ordinanza 25 novembre 2008).
[Avv. Alfredo Matranga e Avv. Tommaso Bozza]
In particolare, per il Giudicante, in mancanza di un’espressa previsione di legge, la dedotta condizione di procedibilità non può trovare applicazione nei procedimenti cautelari d’urgenza, anche in considerazione dell’art. 412 bis cpc, in forza del quale "...il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV".
In proposito, ha rilevato ancora il Giudice, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 2000, ha osservato come il limite all’immediatezza della tutela giurisdizionale, in materia di controversie di lavoro, risulti ragionevole, tra l’altro, proprio perché "prima dell’espletamento del tentativo di conciliazione e durante il tempo per il suo espletamento, la situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al riparo da eventuali pregiudizi dalla durata del processo a cognizione piena".
La tutela cautelare, in definitiva, costituisce per il Giudicante uno strumento d’azione necessario per l’effettiva tutela del diritto controverso, costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 24 e 111 della nostra Carta fondamentale, quando si prospetti una situazione di pericolo nel ritardo, che, in quanto tale, non tollera attese e necessita di una risposta di tutela a volte immediata, come confermato dalla possibilità di assumere persino provvedimenti inaudita altera parte (in tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: fra gli altri, Trib. Lanciano, 11 marzo 2005; Trib. Brindisi, 18 agosto 2006; Trib. Roma, 20 maggio 2002).
(Tribunale di Taranto - Sezione Distaccata di Ginosa, Dott. Italo Federici, Ordinanza 25 novembre 2008).
[Avv. Alfredo Matranga e Avv. Tommaso Bozza]