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Tribunale di Torino: diffamazione aggravata per mezzo di email aziendale

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Indice

1. Premessa sul caso e sulla aggravante della diffamazione

2. La diffamazione del dirigente mediante email

3. Questioni rilevanti per la diffamazione: capacità diffusiva e manipolazione dei fatti

4. Mancata concessione dell’esimente della provocazione

5. Riflessioni conclusive sui contrasti giurisprudenziali in materia di diffamazione mediante email

 

1. Premessa sul caso e sulla aggravante della diffamazione

Una sentenza del Tribunale di Torino (sentenza n. 2515/18, depositata in data 02.08.2018) si sofferma sul complesso tema della diffamazione commessa con l’utilizzo di una mail aziendale e costituisce un arresto giurisprudenziale significativo per gli interpreti.

La statuizione, aderendo a precedenti di consolidata giurisprudenza (tra le altre: Cassazione, sez. V, n. 29221/2011), può definirsi esplicativa ed anche innovativa: ha concreto ed attento approccio di analisi del peculiare caso concreto, valorizza gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta e, ricostruendo con puntualità l’iter commissivo, struttura un proficuo parametro di studio per il reato summenzionato.

Proprio la dirimente attenzione serbata nel corpo motivazionale integra quel netto discrimen che permette di ritenere perfezionata la presenza dell’aggravante di cui al terzo comma dell’articolo 595 del Codice penale, elemento alquanto importante poiché la contestazione dell’aggravante o meno comporta il possibile delinearsi della competenza del giudice monocratico o di quello di pace.

 

2. La diffamazione del dirigente mediante email

Il caso concreto, per come riassunto con precisione dal Giudice nelle risultanze fattuali riportate in sentenza, è quello di un soggetto assunto in prova presso un’azienda e successivamente non confermato nell’incarico, ma destinato ad altra mansione nella stessa compagine aziendale. In seguito a questi eventi, il reo intenta una causa di lavoro.

Un dirigente dello stesso gruppo, venuto a conoscenza della nuova mansione svolta, comunica, ai diretti superiori del soggetto in questione, l’esistenza di una causa pendente.

In fase successiva, il reo invia una email, dal contenuto ampiamente offensivo nei confronti del dirigente che aveva portato in luce l’esistente procedimento pendente, utilizzando il sistema di posta elettronica aziendale.

I destinatari del messaggio sono circa 150 persone.

 

3. Questioni rilevanti per la diffamazione: capacità diffusiva e manipolazione dei fatti

L’elemento preponderante nel caso in oggetto e ampiamente illustrato in sede motivazionale dalla sentenza in questione, è la capacità diffusiva del messaggio inviato mediante email.

La Corte di Cassazione si è più volte posta l’interrogativo in ordine a questo profilo approdando all’affermazione della capacità diffusiva di un messaggio spedito via email, soprattutto se i destinatari sono molti e vi sia, in aggiunta, una possibile diffusione derivata che ampli la cerchia dei potenziali fruitori della comunicazione diffamante.

Sul punto più pronunce della Cassazione sono concordi ed è utile citare la n. 311 del 2017, sezione V e la n. 44980 del 2012, sezione V.

In particolare, la pronuncia del 2017 si inserisce in una complessa vicenda che era approdata ad una sentenza del Tribunale di Chieti: si era riconosciuta una diffamazione semplice nel contesto di un messaggio di posta elettronica inviato ai facenti parte di un consorzio di autisti professionali.

La Cassazione aveva poi optato, in vaglio di definitiva interpretazione, per una diffamazione aggravata. Questo approccio è stato un punto di svolta per la sentenza del Tribunale di Torino poiché il focus si incentra sulla concreta offensività: è ampliata con effetto di considerevole espansione se si considera il mezzo adoperato, ossia una rete di posta elettronica aziendale.

Il summenzionato assunto funge da base per  un vaglio critico tale da corroborare il dato dell’ampio numero dei fruitori della comunicazione: il messaggio inviato tramite email aziendale, infatti, come asserisce il Giudice, approda sì alle caselle postali degli effettivi destinatari, ma alla lettura non sono esonerati soggetti ulteriori rispetto ai diretti interessati come segretarie e funzionari di fiducia.

Questo precipuo aspetto è posto a fondamento della decisione soprattutto perché foriero del convincimento di un comportamento del reo consapevole e partecipe della capacità diffusiva del messaggio inviato.

La sentenza è altresì utile, ai fini degli interpreti che devono relazionarsi con ipotesi ex articolo 595, c. 3 Codice Penale, poiché si concentra sul controverso tema della verità o falsità della notizia rappresentata nel messaggio diffamante.

Il Giudice pone l’attenzione sulla modalità in cui la notizia viene presentata e resa nota: può esservi un nucleo di verità, ma l’incompletezza in cui i dati sono esposti o l’aggiunta di ultronei elementi può inficiare l’intero assetto della rappresentazione.

Queste ipotesi, come illustrato in sentenza, ricomprendono altresì la manipolazione dei fatti, la quale rientra a pieno titolo nell’ipotesi diffamatoria.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già in precedenza posto l’attenzione tanto da ricordare come la immutatio veri fosse rilevante sotto il profilo della diffamazione (Cassazione, n. 36838/2016, sezione V).

Sotto il profilo soggettivo, la sentenza vuole identificare la specifica volontà di diffamare e, pertanto, osserva presenti sia i toni volti a tale precipuo fine sia l’obiettivo di gettare discredito sul destinatario delle invettive in modo tale da determinare una reale rappresaglia verso i superiori dell’autore del messaggio.

 

4. Mancata concessione dell’esimente della provocazione nella diffamazione

Ulteriori spunti interessanti risiedono nella non concessione dell’esimente della provocazione e nella mancata applicazione dell’articolo 131 bis Codice Penale.

L’esimente della provocazione, ex articolo 599 Codice Penale, c. 2, prevede che non sia punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

Il Giudice precisa come i fatti summenzionati siano intervenuti in un momento molto distante dai potenziali eventi causativi della volontà di diffamare, inoltre si pongono rivolti a un soggetto non direttamente coinvolto nelle dinamiche giuslavoriste del reo.

L’assente subitaneità tra la condotta del reo e l’episodio che ha determinato l’approdo alla condotta del reo medesimo, non permette di ritenere corretto l’approdo all’applicazione dell’esimente.

La giurisprudenza si è posta analiticamente sul delicato tema dell’esimente in questione ed ha affermato proprio come l’immediatezza della reazione, nel caso oggetto di analisi assente, costituisca un tratto distintivo della fattispecie  (sul punto Cassazione, n. 35239 del 2012, sezione V).

Questi fondamentali aspetti sono risolutivi e consentono di escludere l’esimente tanto come non si potrà ritenere applicabile l’articolo 131 bis Codice Penale poiché, come il Giudice ampiamente illustra, si rende palese la consapevolezza diffamatoria anche in virtù del ruolo dei destinatari della missiva e l’elevato numero di fruitori, come evidenziato in precedente narrativa.

L’esclusione della punibilità non è stata ritenuta applicabile in virtù della ricostruzione operata dal Giudice delle condotte intervenute e delle ripercussioni rinvenibili dall’intento diffamatorio.

Fondamentale ruolo rivestono, in questo senso, il contesto aziendale di elevato livello e il precipuo ruolo dei destinatari dei messaggi.

 

5. Riflessioni conclusive sul contrasto in materia di diffamazione mediante email

Preme rilevare come, in materia, sia presente, ad ogni modo, un contrasto giurisprudenziale.

Infatti, per alcuni interpreti, l’invio di messaggi tramite email, seppur a un cospicuo numero di persone, non potrebbe integrare una diffamazione aggravata, la quale può materializzarsi solo in ipotesi di invii ad incertam personam, come nei casi di utilizzo della bacheca Facebook (vedasi Cassazione, sez. I, n. 24431/2015).

Si tratta di un’impostazione più volte sposata dalla giurisprudenza, ma il Tribunale di Torino, in questa sentenza dell’Agosto 2018, ha posto in luce aspetti salienti e, argomentando compiutamente, anche alla luce di consolidate posizioni emerse in sede di statuizioni della Corte di Cassazione, ha dimostrato come casi di email inviate ad un ampio numero di soggetti, soprattutto in contesti come quello aziendale, debbano rientrare nel dettato dell’articolo 595, comma 3 Codice Penale in nome dell’espansione dei fruitori del messaggio.

In conclusione, è indubbia l’utilità di questa pronuncia intervenuta poiché delimita i confini di un tema delicato e complesso quale il reato di diffamazione, nel sempre più attuale contesto delle comunicazioni via email e sulla potenzialità diffusiva di un messaggio diffamante: nodo focale determinante nel distinguere la diffamazione semplice da quella aggravata.