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L’obiezione di coscienza: ripercussioni concrete e significativi aspetti

obiezione di coscienza
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Indice:

1. Premessa sull’obiezione di coscienza

2. Il ruolo dell’obiettore di coscienza

3. Riflessioni storiche e giuridiche

4. Articolo 9, Legge 194/78; Articolo 16, Legge 40/2004

5. La funzione democratica dell’obiezione di coscienza

6. Conclusioni sull’obiezione di coscienza

 

1. Premessa sull’obiezione di coscienza

L’obiezione di coscienza è quel meccanismo foriero della possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere che l’ordinamento impone in nome di una convinzione etica, religiosa o morale.

È tutelata  giuridicamente, ma, per l’ossequio che deve al principio di legalità, non può limitarsi all’atto omissivo che porta a non rispettare un precetto legale, piuttosto deve acquisire un fondamento nel tessuto sociale e nelle dinamiche relazionali poiché rientra nell’ottica dei diritti inviolabili dell’uomo, base del nostro portato costituzionale.

L’obiezione di coscienza è così la garanzia per la libertà di autodeterminazione del singolo senza pregiudizi per la collettività sempre che non si concretizzi una mera disobbedienza alle leggi, soprattutto se ci si colloca in contesto medico-ospedaliero dove si ritrovano doverosi obiettivi di assistenza e tutela del bene supremo quale quello del diritto alla salute, riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione.

 

2. Il ruolo dell’obiettore di coscienza

In questa via è centrale chiarire che l’obiettore non mette in discussione l’autorità da cui proviene il precetto legale, piuttosto vuole che gli sia concesso di non obbedire a quella data norma perché in contrasto con la sua tavola di valori. Da queste premesse è chiaramente ravvisabile la natura personale dell’obiezione di coscienza con peculiari caratteristiche.

La medesima, in ambito bioetico, comporta il non voler sottostare ad un certo precetto normativo, le ragioni di questa volontà risiedono nel non vedere lesi i propri principi morali e o religiosi: si desidera rendere nota la propria concezione della realtà e far conoscere il proprio comportamento per non ricevere una sanzione.

Da questo ultimo punto deriva la necessità di trovare un legame tra l’obiezione di coscienza e il nostro tessuto valoriale presente in Costituzione.

Si deduce perciò che questo istituto può essere disciplinato dalla legge ed è osservabile come una scelta lasciata ai consociati a fronte di dettagliati limiti perché non se ne abusi.

L’obiezione si mostra con minore nitidezza e rigore nell’ambito della deontologia medica. Qualora  infatti sia posta in essere da un professionista la questione diviene ancor più delicata e perciò è fondamentale trovare un punto di incontro che possa creare garanzia sia per il professionista sia per chi usufruisca delle prestazioni medico-assistenziali.

In questo senso si ravvisa l’esigenza di tutelare la coscienza di tutti i consociati con ossequio al principio pluralista, cardine dell’odierna democrazia, oltre che al principio di laicità che comporta l’astensione statale dalla dimensione etico-valoriale degli individui.

Pertanto molti identificano l’obiezione come portatrice dei valori che auspicano il trionfo della persona e delle sue istanze rispetto all’apparato statuale.

Non si può tralasciare, per inverso, il rischio che questo istituto porta in sé: l’abuso delle prerogative dell’obiezione, conducendo a comportamenti che creino un danno, ma che si ritengano giustificati dalla rilevanza sociale delle convinzioni interiori del soggetto.

 

3. Riflessioni storiche e giuridiche

In ordine al discorso in oggetto, è utile partire dall’etimologia di coscienza, ossia da cum scientia, da cui comprendiamo che la coscienza ha forte legame con la dimensione conoscitiva, la quale poi trova, nel presente argomento, un forte nesso con quella morale. Tale concezione morale - conoscitiva trae origine dalle prerogative del singolo con successiva comunicazione verso l’esterno dei propri convincimenti e proprio per questo l’obiezione di coscienza deve operare come forma di tutela non solo per chi obietta, ma anche per i consociati.

In una visione distorta l’obiezione si realizza con la disobbedienza al principio di legalità e di conseguenza a forme di mancato rispetto dell’ordine civile, altra prospettiva errata è quella che pone l’obiezione di coscienza in relazione a meri comportamenti opportunistici, come poteva, in talune ipotesi, verificarsi nel caso di obiettori che rifiutavano il servizio militare armato (sul punto Legge 772/72; Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1991)

Tali evenienze non corrispondono alla reale concezione della obiezione di coscienza che si colloca in un contesto di rispetto generale delle norme, solo con una diversa valutazione di certi valori

Appare perciò evidente che questo istituto, in origine, si configura come fenomeno morale che solo in un secondo momento necessita di subire un intervento correlato alle istanze del diritto.

Concentrandoci sulla dimensione giuridica, l’attuale concezione di obiezione di coscienza consente di comprendere come sia fortemente connessa con l’evoluzione del concetto stesso di diritto: si parte dall’impostazione ottocentesca riscontrabile a partire dal Code Napoleon fino a quella desumibile nella seconda metà del Novecento insita nelle Costituzioni successive all’eccidio nazista, come quella italiana e tedesca.

Fondante punto nodale che ben esprime le dinamiche evolutive dell’obiezione di coscienza si radica sulla considerazione del diritto non più concepito come un insieme di leggi, ma come un insieme di valori, riscontrabili nel tessuto costituzionale, con al centro il ruolo della persona umana.

Così si realizza la difficile convivenza tra il principio di legalità e le istanze promosse dalla coscienza individuale di chi non rispetta certi comandi normativi, ritenendoli in disaccordo con un valore individuale, ma protetto costituzionalmente.

Tutto questo mostra una relativa apertura da parte della Costituzione nei confronti dell’obiezione di coscienza in rapporto ad un progressivo equilibrio tra ciò che costituisce la base dell’obiezione stessa e i principi inerenti il  pluralismo e la laicità.

Sempre però deve risultare chiara la preminente funzione dell’obiezione di coscienza che opera con ruolo democratico e proprio in questo senso si riscontrano norme come la legge 194/78, sull’interruzione volontaria della gravidanza e la legge 40 /2004, sulla procreazione medicalmente assistita: entrambe sono foriere di una clausola di coscienza che apre scenari applicativi concreti e attuali.

 

4. Articolo 9, Legge 194/78; Articolo 16, Legge 40/2004

Secondo l’articolo 9 della Legge 194, l’obiezione deve essere comunicata preventivamente con apposita dichiarazione e il personale sanitario può così non partecipare agli interventi di interruzione di gravidanza.

Tutto questo non esonera il personale obiettore né dai suoi compiti operativi antecedenti e successivi alla fase di interruzione di gravidanza né da eventuali mansioni necessarie per salvaguardare la vita della donna in caso di emergenza. 

La giurisprudenza si è molto interrogata su questa norma poiché poteva essere sfumato il profilo del lecito e dell’illecito, in definitiva la Cassazione è approdata ad una interpretazione che valorizza il ruolo del medico obiettore che deve garantire la sua presenza ed operatività per tutte le prassi antecedenti e successive al materiale intervento di interruzione della gravidanza poiché se si postulasse un rifiuto di intervento si concretizzerebbe il delitto di rifiuto d’atti d’ufficio (vedasi Cassazione penale, sez. VI, sentenza 02/04/2013, n. 14979).

Parallelamente a quanto espresso in ordine all’articolo 9 della Legge 194, anche la normativa sulla fecondazione assistita riporta una clausola di coscienza all’articolo 16. Il contesto è quello di una norma che nasce dopo ampio dibattito interpretativo e che ha osservato negli anni numerose pronunce della giurisprudenza, tra le quali merita menzione, al di là della questione dell’obiezione di coscienza, quella della Corte Costituzionale sul divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso (Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2019).

 

5. La funzione democratica dell’obiezione di coscienza

L’obiezione necessita di essere disciplinata da fonti normative, come nei casi delle due leggi summenzionate poiché, in alternativa, il risultato sarebbe una significativa riduzione del significato democratico di cui l’obiezione di coscienza è portatrice anche qualora si riscontrasse, malgrado tutto, un importante riferimento a valori costituzionalmente rilevanti.

D’altro canto, oggigiorno, ci ritroviamo in uno stato pluralista e democratico, come si evince da vari testi internazionali ratificati dall’Italia, tra cui l’articolo 18  della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Questa norma, letta unitamente all’articolo 1 della Dichiarazione universale stessa, è foriera di quei principi di libertà di pensiero e coscienza che sono espressione della dignità delle persone, in armonia con il contenuto precipuo dell’obiezione di coscienza.

In materie molto delicate, come la bioetica e il contesto di assistenzialismo medico-ospedaliero, la problematicità inerente le scelte delle persone e le loro ideologie riveste ruolo pregnante soprattutto se il fondamento è insito in un contesto democratico.

L’obiezione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona però non è sufficiente il profilo esclusivamente soggettivo, infatti serve un riscontro giuridico e pertanto un’analisi oggettiva che permetta un vaglio dei valori in contrasto tra loro.

Pertanto, per avere testimonianza di una obiezione di coscienza secundum legem, non è sufficiente la libertà di coscienza, ma necessita un bilanciamento tra la medesima libertà, foriera delle ideologie dell’obiettore e  il valore protetto dalla norma.

 

6. Conclusioni sull’obiezione di coscienza

Il tema in questione è particolarmente articolato poiché coinvolge aspetti non sempre tangibili e inerenti le più svariate sensibilità.

Ci si confronta con valori eterogenei e il bilanciamento da realizzare mostra il confronto tra le ideologie dell’obiettore e le necessità dei consociati.

In tutto questo assume centralità la convinzione del professionista nell’esercizio della sua attività e, riferendosi alla prassi medica, si può asserire che il professionista può esimersi da certi compiti che confliggono con il suo portato valoriale sempre che non derivi, da questa scelta, un pregiudizio immediato per il paziente, preservando sempre e comunque l’ethos professionale degli operatori.

L’idea predominante è quella di far trionfare, in ambito medico, l’impostazione di prestazioni erogate e rivolte a persone libere che possano autodeterminarsi in base alle loro scelte, alla loro cultura e coscienza, evitando così una meccanizzazione del ruolo del professionista in una bieca dimensione autoritaria da scongiurare anche perché in contrasto con le garanzie costituzionali.

I tratti autoritari sono presenti in quegli ordinamenti che non consentono l’obiezione di coscienza proprio come si può osservare nella trageda sofoclea “Antigone”: la donna, protagonista, incarna i precetti di una primordiale obiezione in cui si valorizzano le leggi non scritte (agrapta) in contrapposizione a quelle scritte dello zio Creonte, re di Tebe, che impediva la sepoltura di Polinice, fratello di Antigone e, secondo l’idea di Creonte, traditore della patria. Antigone dà sepoltura alle spoglie del fratello pagando con la vita il suo gesto: il suo atto concretizza un primo segno di emersione di quella che noi oggi conosciamo come obiezione di coscienza.

In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, è auspicabile un più equilibrato assetto di disciplina dell’obiezione tale da non discriminare né gli obiettori né chi non lo è, garantendo profili di adeguata tutela soprattutto in tutti gli ambiti in cui il diritto preminente della salute sia coinvolto, senza  ledere alcuna convinzione.

Letture consigliate:

Obiezione di coscienza, Commissione Generale di Bioetica, Dicembre 2011, www.ohsjd.org

Legge 194/79

Legge 40/2004

Legge 772/72

Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1991

Corte Cassazione, sentenza n. 14979/2013, sez. VI

Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2019

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Nazioni Unite, 1948

Antigone, Sofocle