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Espansione ordinamentale di nuove fonti di giustiziabilità diretta ed indiretta nello spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza

Tramonto, Madonna di Campiglio
Ph. Luca Martini / Tramonto, Madonna di Campiglio

Espansione ordinamentale di nuove fonti di giustiziabilità diretta ed indiretta nello spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza

 

Nei rapporti fra socialità e sfera pubblica sovranazionale, quale modello di evoluzione teorico e storico del diritto finalizzato alla creazione di una più efficace disciplina comune “Internazionale ed Europea” ed in una prospettiva di effettiva e rinnovata costituzionalizzazione risulta centrale il complesso dei diritti che rendono  concreta la tutela nei confronti dei cittadini. 

Particolare rilevanza assume in tal senso il postulato guida sulla Giustizia Sociale inserito nella “Dichiarazione ONU 2008 sulla Giustizia Sociale per una Globalizzazione effettiva” relativo alla tutela dei principi e dei diritti fondamentali in materia di lavoro e di un più evoluto e sviluppato sistema di tutele effettive processuali (ex art.113 cost., art.117 cost., art.47 carta dei diritti fondamentali della UE ed articoli 3 e 6 CEDU con particolare riferimento al Diritto ad un Ricorso Effettivo a favore di ogni individuo i cui diritti e libertà fondamentali riconosciuti costituzionalmente risultino violati).

Se la questione della Giustiziabilià dei Diritti risulta di rilevanza storico-sociale, in funzione delle carenze istituzionali, dovute alle attuali resistenze delle strutture democratiche non ancora abbastanza efficienti ed uniformi nel considerare l’aspetto Amministrativo-Sociale del fenomeno Costituzionale da evolvere, una appropriata risposta dottrinale de iure condendo in materia può essere rappresentata dalle innovative istanze teoriche e giuridico sociali del Filosofo Politico John RAWLS, il quale ha postulato una nuovissima concezione di Giustizia Equamente Distribuita all’interno del Diritto Soggettivo Universalmente Tutelabile a favore dei soggetti socialmente deboli (c.d. Teoria dell’Eguaglianza delle Opportunità).

In tal senso, RAWLS stabilisce che, attraverso l’uso virtuoso del contratto sociale e delle innovazioni apportate nell’ambito dell’Ordine Giuridico Europeo Democratico  in quello che viene denominato Spazio Giuridico Europeo di Giustizia, Sicurezza e Libertà si possa concretamente teorizzare un’effettività di tutela dei diritti e la connessa Giustiziabilità degli stessi ai fini di una reciprocità di diritti di cittadinanza comune fra stati.

Per poter dare concretezza a tale teoria e tecnica giuridica sociale è necessario armonizzare il Sistema di Tutela dei Diritti Fondamentali della Persona, attraverso riforme processuali come  quelle individuate dal PNRR.

Si pensi alla riduzione della durata temporale dei processi civili e penali e all’implementazione dell’efficienza – efficacia di funzioni relative al Sistema di Prevenzione e Repressione della Corruzione individuate nel nuovo Quadro Anticorruzione Europeo  che dovrebbero essere rese esecutive in ogni Stato membro.

Da queste nuove istanze di Giustiziabilità il nuovo Sistema Giurisdizionale in ambito PNRR dovrebbe interconnettersi con le Sfere di Tutelabilità effettiva di Giustizia Sociale comprendendo le nuove istanze della suindicata Dichiarazione ONU sulla Giustizia Sociale anche in termini di parità di genere nel garantire per esempio l’accesso alle professioni dando vita ad una “Parità di Opportunità” professionali legate agli sviluppi più analitici e concreti del postulato costituzionale italiano ex art.3 c.2 e da considerarsi anche in termini di Garanzia di Giustiziabilità diretta a prescindere dalle condizioni di nascita e successione.

A fronte di tali nuovi modelli etico giuridici di Giustiziabilità dovrebbero istituirsi nuove funzioni pubbliche “Attive” negli ordinamenti giuridici, economici e sociali atte ad eliminare ex ante la Disuguaglianza Sociale nell’Economia Pubblica, nel Welfare, nel nuovo diritto dell’immigrazione e dell’emigrazione così come nella Politica Estera. Tali modelli dovrebbero basarsi su azioni a lungo termine secondo nuovi processi Multilaterali ed etico sociali in grado di superare i vincoli e i limiti della politica interna.

Dai nuovi principi di Giustizia Sociale e di Giustizia Giuridica Giurisdizionale dovrebbero conseguire:

A) Giustizia Economica: atta a regolamentare e garantire una più ampia ed equa redistribuzione delle ricchezze socio economiche e del bene collettivo;

B) Giustizia Sanitaria: atta a garantire dal punto di vista BioEtico l'accesso “Universale” ed egualitario al Sistema Sanitario in particolare per le famiglie a basso reddito in modo da prevenire le prevedibili ingiustizie sociali fra individui. Si possono annoverare in questo senso le nuove strutture sociali ed economiche che consentono nel settore pubblico e anche in quello della medicina preventiva il pari accesso ai servizi sanitari a prescindere dal reddito, dal sesso, dal grado di istruzione o da altri fattori di stratificazione;

C)La Giustizia Ambientale: atta a determinare, come sostenuto dal terzo principio della Carta della Terra, una nuova transizione ecologica in termini positivi contro gli attuali cambiamenti climatici ("climate changes") da attuarsi in particolare senza costi e spese gravanti sui ceti subalterni contrariamente al favor ordinario che agevola i ceti abbienti. 

In definitiva è necessario creare delle basi scientifiche per un nuovo modello ordinamentale di tutela dei Diritti Fondamentali della persona da svilupparsi non solo nei tre ambiti scientifici sociali suindicati ma anche in termini di un rinnovato valore "metacostituzionale" quale clausola guida di quello che è considerato il multilivel costituzionalism di stampo internazionale ed europeo ai fini del principio di pari dignità della persona umana.

Il minimo comune denominatore della nuova "solidarietà-sussidiarietà" quale funzione pubblica passa, pertanto, da una visione dottrinale prettamente cattolica basata sulla condivisione dei beni spirituali prima ancora di quelli materiali, ad una nuova garanzia perpetua di diritti inviolabili della persona ex art. 2 Cost. da cui prende vita il principio interno di solidarietà politica, economica e sociale, secondo la nuova clausola di Solidarietà ex art. 222 TFUE ed art. 5 TFUE (Sussidiarietà Europea), in termini innovativi di equità delle decisioni pubbliche.

Tale visione innovativa della giustiziabilità di stampo internazionale dovrebbe essere adottata al fine di porre in essere una tipologia di azione sempre più vicina al cittadino e in connessione con il principio di proporzionalità in linea con gli obiettivi più effettivi in materia di trattati europei.

Tali postulati sono stati recepiti all’interno della riforma posta in essere dal PNRR in materia di Giustizia. L’obiettivo è quello di rendere più funzionale il sistema mediante la più efficace gestione della fase istruttoria attraverso il principio di leale collaborazione tra Giudice e parti, la migliore digitalizzazione del processo, la riduzione dei termini processuali sia civili che penali, il rinvio pregiudiziale in Cassazione per risolvere problematiche interpretative ed infine la semplificazione del processo esecutivo, del diritto di famiglia e della disciplina dell'insolvenza in adempimento della direttiva UE 1023 del 2019.

Il processo di riforma in ambito PNRR è stato completato dalla fondamentale introduzione di cui all'art. 391 quater c.p.c. dell'istituto della revocazione straordinaria processuale ex nunc nei confronti delle sentenze passate in giudicato contrarie alla CEDU o a uno dei suoi Protocolli al fine di eliminare, in termini di effettiva giustiziabilità, i pregiudizi specie quelli processuali e le lesioni allo Stato di diritto della persona.

Tale nuovo istituto ha rappresentato uno strumento fondamentale a far sì che anche lo Stato italiano, carente nell'attuare le sentenze della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 46 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 6 CEDU relativo all'equo processo, si adeguasse. 

Nello sviluppo in corso del Sistema di Giustiziabilità diretta ed indiretta tale nuovo istituto processuale si può considerare un primo fondamentale passo verso un ordinamento capace di autosanarsi in modo virtuoso nel cosiddetto Spazio Giudiziario Europeo di sicurezza, giustizia e libertà, corollario di una nuova funzione pubblica etico-sociale universalmente riconoscibile a livello giuridico.

E', pertanto, in definitiva auspicabile in successione a tali riforme un nuovo processo di cambiamento della "Architettura costituzionale" e comunitaria del Sistema di Giustiziabilità dei diritti dal livello dottrinale a quello sostanziale e processuale. 

Nuovi modelli giuridici basati sulla clausola guida della c.d. "E-Justice" derivata dal regolamento UE n. 606/2013 entrano pertanto in funzione consentendo l’adeguamento dell’autotutela diretta processuale ad un complesso quadro di Autority che va a sanare i diritti negati illecitamente perchè contrari a diritti costituzionali, protocolli UE, CEDU, principi della Corte di Giustizia comportando addirittura l’ammissione di una nuova forma di tutela risarcitoria annessa.

In tal senso tali nuove strutture di Giustizia preventiva potrebbero essere completate da Commissioni Intergovernative finalizzate ad eliminare preventivamente la violazione di obblighi di ratifica ed armonizzazione con riguardo allo Spazio Giudiziario Europeo di sicurezza, giustizia e libertà.

Ne deriverebbe quale effetto finale un modello innovativo di "Giustiziabilità indiretta" che svolgerebbe funzione onnicomprensiva determinando la necessaria "Democratizzazione" delle strutture interne e intergovernative ai fini di una più estesa ed universale tutela dei diritti umani delle persone sia a livello sostanziale che a livello preventivo e processuale sulla base di quanto stabilito dalla CEDU, dai Patti internazionali sui diritti economici e sociali e dalla Dichiarazione ONU 2008 sulla Giustizia Sociale.

Il tutto dovrebbe essere completato dalla previsione di nuove forme di risarcimento dei danni economici derivanti da questa nuova giustiziabilità e dalle nuove procedure di anticorruzione preventiva basate sul contrasto delle economie illegali più diffuse. 

Fra queste tematiche si potrebbe far rientrare anche il tema della violenza di genere. 

La vulnerabilità del soggetto femminile può considerarsi uno dei temi più attuali ove sviluppare la portata evolutiva del nuovo concetto costituzionale di Giustiziabilità dei Diritti Universali. 

Il riconoscimento della tutela femminile si è nel corso del tempo evoluto, rafforzato e “ampliato”. Inizialmente esso veniva inteso come una materia prettamente e strettamente “statale” mentre poi agli ordinamenti statali interni si sono affiancati i sistemi sovranazionali cosa questa che ha comportato l'internazionalizzazione ed europeizzazione della tutela delle donne nel più ampio alveo della protezione dei diritti umani. Ne è un esempio la Convenzione di Istanbul.

È noto come inizialmente le politiche antidiscriminatorie di genere fossero strettamente correlate all'ambito del lavoro femminile e quindi all'efficienza dei mercati.

Con il trascorrere del tempo però l'Unione europea da economica si è aperta ad altri ambiti come quello politico e dei diritti cosa questa che ha spinto all'avvicinamento di Carte come quella di Nizza e la CEDU così come all'osmosi delle rispettive giurisprudenze (Causa C-13/94 ) fenomeno questo che è andato crescendo facendo sempre più teorizzare un uniformarsi delle tutele e quindi dei diritti. È auspicabile pertanto che ciò riguardi anche l'ambito della tutela della violenza sulle donne comprendendo essa tutta una serie di “ declinazioni” che riportano comunque agli ambiti di tutela dei diritti fondamentali delle Carte.

Per “declinazioni” di violenza femminile si intendono nello specifico i seguenti ambiti: psicologico, sessuale, lavorativo ed economico.

La diversità di approcci e la conflittualità con cui le Corti affrontano in ambito europeo tali questioni fa sperare affinché si possano arricchire ed ampliare entrambi gli ordinamenti di elementi diversi.

È auspicabile che lo stesso fermento si ponga in essere nei singoli ordinamenti degli Stati dove le statistiche di femminicidio ma anche le condanne da parte della Corte europea di Strasburgo mostrano l'insufficienza e l'inefficacia degli attuali sistemi di tutela.

Sarebbe sicuramente interessante riportare il tema della violenza sulle donne nell'alveo del principio di dignità umana il primo ad affermare la giustiziabilità dei diritti nel sistema comunitario dopo Nizza. A questo proposito è bene rammentare che la stessa Corte europea ha evidenziato gli effetti “diretti orizzontali” e l'applicabilità diretta delle norme sancite nella Carta di Nizza tra privati che versino in una condizione di “diversità”. 

Emblematico in questo senso è il caso Test – Achats dove ad essere richiamato è proprio l'art. 23 della Carta di Nizza relativo alla “Parità tra uomini e donne”. 

 

La speranza è che, attraverso l'affermazione sempre più netta del diritto alla dignità umana e al principio di non discriminazione in base al sesso, i gender crimes ricevano per “riflesso” una giustiziabilità sempre più ampia realizzando anche in questo ambito quello che poi viene teorizzato da RAWLS ovvero l’effettività di tutela dei diritti e la connessa Giustiziabilità degli stessi con il fine di creare reciprocità e interconnessione di diritti fra Stati.