Tribunale Nola: omessa dichiarazione per ammissione a gratuito patrocinio
Corretto e puntuale risulta l’iter argomentativo seguito dal Giudicante che attraverso l’esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell’accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione (art. 96 co. 2 drp 115/02).
Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.
Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati dall’imputato nell’istanza di ammissione corrispondevano effettivamente a quanto dichiarato; mentre nulla risultava aver dichiarato il prevenuto in ordine all’esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte dei componenti il suo nucleo familiare.
Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali, il fatto tipico di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato con conseguente proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste.
Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4) che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto espressamente vietata dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) e dall’art. 25 comma II della Costituzione.
La massima che si può evincere dalla pronuncia in oggetto è la seguente:
La norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in ordine all’ obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.
[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it, nota e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli]
Corretto e puntuale risulta l’iter argomentativo seguito dal Giudicante che attraverso l’esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell’accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione (art. 96 co. 2 drp 115/02).
Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.
Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati dall’imputato nell’istanza di ammissione corrispondevano effettivamente a quanto dichiarato; mentre nulla risultava aver dichiarato il prevenuto in ordine all’esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte dei componenti il suo nucleo familiare.
Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali, il fatto tipico di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato con conseguente proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste.
Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4) che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto espressamente vietata dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) e dall’art. 25 comma II della Costituzione.
La massima che si può evincere dalla pronuncia in oggetto è la seguente:
La norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in ordine all’ obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.
[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it, nota e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli]