Tribunale Nola: omessa dichiarazione per ammissione a gratuito patrocinio

Il G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo ha assolto perché il fatto non sussiste l’imputato al quale era stato revocato - in sede di giudizio dibattimentale con conseguente trasmissione degli atti in Procura - l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine alle false dichiarazioni scoperte in seguito agli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza che dimostravano come i componenti del nucleo familiare del giudicabile godevano di proprietà immobiliari e mobili registrati di rilevante valore.

Corretto e puntuale risulta l’iter argomentativo seguito dal Giudicante che attraverso l’esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell’accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione (art. 96 co. 2 drp 115/02).

Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.

Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati dall’imputato nell’istanza di ammissione corrispondevano effettivamente a quanto dichiarato; mentre nulla risultava aver dichiarato il prevenuto in ordine all’esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte dei componenti il suo nucleo familiare.

Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali, il fatto tipico di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato con conseguente proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste.

Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4) che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto espressamente vietata dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) e dall’art. 25 comma II della Costituzione.

La massima che si può evincere dalla pronuncia in oggetto è la seguente:

La norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in ordine all’ obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.

(Tribunale Penale di Nola, Sentenza 1 dicembre 2006, G.U.P. Elia Taddeo: Omessa dichiarazione di possedere beni immobili: configurabilità del reato - esclusione).

[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it, nota e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli]

Il G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo ha assolto perché il fatto non sussiste l’imputato al quale era stato revocato - in sede di giudizio dibattimentale con conseguente trasmissione degli atti in Procura - l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine alle false dichiarazioni scoperte in seguito agli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza che dimostravano come i componenti del nucleo familiare del giudicabile godevano di proprietà immobiliari e mobili registrati di rilevante valore.

Corretto e puntuale risulta l’iter argomentativo seguito dal Giudicante che attraverso l’esame della nuova norma incriminatrice ha escluso che la stessa si limitasse a punire automaticamente chi avesse subito la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell’accertato diverso tenore di vita dichiarato in sede di autocertificazione (art. 96 co. 2 drp 115/02).

Al riguardo, ha precisato il Giudice che la norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisiti indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia - per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue.

Orbene, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza i redditi indicati dall’imputato nell’istanza di ammissione corrispondevano effettivamente a quanto dichiarato; mentre nulla risultava aver dichiarato il prevenuto in ordine all’esistenza di beni immobili e mobili registrati da parte dei componenti il suo nucleo familiare.

Tuttavia, poiché la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella parte terza del d.p.r. 115/02, non prevede alcun obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali, il fatto tipico di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02 non risulta integrato con conseguente proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste.

Nè appariva ammissibile al Giudice operare una analogia in malam partem con la precedente normativa (L. 217/90 art. 5 comma II, n. 4) che espressamente imponeva di rendere dichiarazioni in ordine ai beni immobili e mobili registrati appartenenti al nucleo familiare in quanto espressamente vietata dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) e dall’art. 25 comma II della Costituzione.

La massima che si può evincere dalla pronuncia in oggetto è la seguente:

La norma sanziona solo chi abbia fatto dichiarazioni false od omissive in ordine ai requisite indicati nelle lett. b), c), d) dell’art. 79 co. 1 drp 115/02, ossia -per quanto riguarda il caso di specie - le condizioni di reddito annue, mentre nulla dispone la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in ordine all’ obbligo di documentare od attestare le proprie condizioni patrimoniali.

(Tribunale Penale di Nola, Sentenza 1 dicembre 2006, G.U.P. Elia Taddeo: Omessa dichiarazione di possedere beni immobili: configurabilità del reato - esclusione).


[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it, nota e massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli]