Tribunale Prato: il trust come cassaforte del Fallimento nell’azione revocatoria
Questa la vicenda in sintesi. Il Tribunale di Prato accoglieva l’azione revocatoria proposta da un Fallimento e per l’effetto condannava un istituto di credito alla restituzione di una ingente somma, oltre interessi e spese. Quest’ultimo, intendendo impugnare la pronuncia e contestandone in ogni caso la forza esecutiva, si è offerto di costituire in trust l’importo oggetto di revocatoria.
Il Curatore aderisce alla richiesta e formula istanza al Tribunale affinché autorizzi la costituzione del trust. Il Tribunale di Prato autorizza il Curatore ad accettare la proposta con ordinanza del 12 luglio 2006.
In sostanza l’accordo prevede:
- la costituzione in trust del fallimento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado del Tribunale di Prato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo sino all’avverarsi di uno dei seguenti eventi: sentenza della Corte d’appello di Firenze o raggiungimento di un accordo transattivo;
- l’istituto di credito rinuncia comunque ad un eventuale ricorso in Cassazione e a sua volta il Curatore rinuncia a porre in esecuzione la pronuncia di primo grado;
- indipendentemente dall’esito del giudizio di secondo grado, la Curatela può fare propri i rendimenti maturati dalle somme vincolate in trust;
- alla scadenza del trust, la somma vincolata in trust apparterrà al Fallimento per l’importo stabilito dalla sentenza di secondo grado oppure dall’accordo transattivo e, per l’eventuale parte residua, all’istituto bancario;
- l’istituto bancario rimborsa alla Curatela del Fallimento l’importo versato per la registrazione della sentenza di primo grado.
[Documentazione cortesemente fornita dall’Avv. Annapaola Tonelli]
Questa la vicenda in sintesi. Il Tribunale di Prato accoglieva l’azione revocatoria proposta da un Fallimento e per l’effetto condannava un istituto di credito alla restituzione di una ingente somma, oltre interessi e spese. Quest’ultimo, intendendo impugnare la pronuncia e contestandone in ogni caso la forza esecutiva, si è offerto di costituire in trust l’importo oggetto di revocatoria.
Il Curatore aderisce alla richiesta e formula istanza al Tribunale affinché autorizzi la costituzione del trust. Il Tribunale di Prato autorizza il Curatore ad accettare la proposta con ordinanza del 12 luglio 2006.
In sostanza l’accordo prevede:
- la costituzione in trust del fallimento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado del Tribunale di Prato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo sino all’avverarsi di uno dei seguenti eventi: sentenza della Corte d’appello di Firenze o raggiungimento di un accordo transattivo;
- l’istituto di credito rinuncia comunque ad un eventuale ricorso in Cassazione e a sua volta il Curatore rinuncia a porre in esecuzione la pronuncia di primo grado;
- indipendentemente dall’esito del giudizio di secondo grado, la Curatela può fare propri i rendimenti maturati dalle somme vincolate in trust;
- alla scadenza del trust, la somma vincolata in trust apparterrà al Fallimento per l’importo stabilito dalla sentenza di secondo grado oppure dall’accordo transattivo e, per l’eventuale parte residua, all’istituto bancario;
- l’istituto bancario rimborsa alla Curatela del Fallimento l’importo versato per la registrazione della sentenza di primo grado.
[Documentazione cortesemente fornita dall’Avv. Annapaola Tonelli]