Truffa a noleggio
Abstract
Nel presente articolo si propone una dinamica fraudolenta che possiamo definire “innovativa” in quanto si inserisce tra le larghe maglie di due sistemi di prevenzione alla frode. Da una parte le procedure liquidative delle imprese di assicurazioni e dall’altra la norma del codice penale che vede nel primo soggetto colpito dalla frode, ovvero la società di noleggio auto, un soggetto privo di legittimazione a proporre querela.
Indice:
1. La costruzione di un sinistro falso ex articolo 642 codice penale
2. La truffa alle società di noleggio auto
3. Conclusioni
1. La costruzione di un sinistro falso ex articolo 642 codice penale
Abbiamo già avuto modo in precedenti contributi di spiegare come la frode assicurativa, ex articolo 642 del Codice Penale, costituisca una copiosa fonte di introiti economici per le organizzazioni criminali. In numerosi territori dello stivale le frodi assicurative sono quasi interamente gestite dalla criminalità organizzata locale e le frodi nel campo della cosiddetto RCAuto sono ancora oggi il terreno di azione più “gettonato” per tutta una serie di peculiarità esclusive del settore auto.
Prima di addentrarci nelle specificità dell’innovazione fraudolenta che andremo a trattare è bene proporre un breve incipit su come è strutturata una frode assicurativa gestita dalle organizzazioni criminali e quali sono gli attori in gioco. In prima battuta è fondamentale capire che la particolarità per eccellenza di questo genere di frodi sta nell’estraneità del deus ex machina rispetto agli attori coinvolti. Difatti l’organizzatore raramente, se non addirittura mai, compare come soggetto coinvolto nel sinistro.
Possiamo definirlo una sorta di procacciatore che attraverso la sua rete di conoscenze propone a soggetti, spesso in difficoltà economiche, di prestarsi alla frode, assumendosi la responsabilità del sinistro o ricoprire il ruolo di danneggiato o ancora di testimone. La contropartita economica proposta a questi soggetti ammonta a cifre irrisorie, che si aggirano intorno alle pochissime centinaia di euro.
Una volta che le parti hanno sottoscritto la constatazione amichevole o la dichiarazione testimoniale vengono “catechizzate” circa gli eventuali controlli che potranno ricevere da parte degli uffici antifrode delle compagnie assicurative e viene raccomandato loro di non conferire con nessuno, ma devono limitarsi a reperire il recapito telefonico, garantendo che verranno ricontattati dall’avvocato. Nel frattempo, viene dunque allertato il procacciatore, il quale si presenterà come un collaboratore dello studio legale e gestirà i rapporti tra le parti a vario titolo coinvolte ed il fiduciario della compagnia.
Abbiamo perciò due veicoli, il più delle volte assicurati con due compagnie differenti. Questo aspetto assumerà presto rilevanza per ciò che andremo ad esporre. La compagnia del mezzo danneggiato si chiama compagnia gestionaria, mentre la compagnia del mezzo responsabile è la compagnia debitrice. Tali definizioni si basano su quella che è comunemente chiamata convenzione CARD, ovvero un accordo tra imprese assicurative che prevede il c.d. indennizzo diretto. In poche parole, la compagnia dell’automobilista danneggiato risarcirà il proprio cliente e successivamente si rifarà nei confronti della compagnia del mezzo responsabile. Questa procedura è finalizzata ad accelerare le tempistiche di liquidazione, a tutela del consumatore.
La compagnia gestionaria è definita tale in quanto spetta a lei l’onere, appunto, di gestire il sinistro, incaricando il perito, l’accertatore o il medico legale. Il perito generalmente viene incaricato per la stima dei danni del veicolo danneggiato, ma accade spesso che venga richiesta anche la perizia di riscontro, ovvero, esaminare i danni del mezzo responsabile ed esprimersi sulla compatibilità con quelli del mezzo danneggiato.
La celerità è uno dei parametri più rilevanti nella valutazione delle compagnie assicurative e dei funzionari preposti alla liquidazione, i liquidatori. Questi a loro volta su questo stesso parametro valuteranno i loro fiduciari.
2. La truffa alle società di noleggio auto
Dietro la necessità di chiudere in maniera celere le pratiche di sinistro, soprattutto se considerate “minori”, è facile dar vita ad un fenomeno estremamente in voga negli ultimi anni, “la truffa agli autonoleggi”. Tale fenomeno vede quali vittime del raggiro, non soltanto le imprese di assicurazione ma, loro malgrado, anche le società di autonoleggio, i cui veicoli vengono noleggiati con il solo fine di mettere in atto un disegno fraudolento e trarre dunque un indebito profitto. Vediamo dunque come si sviluppa. Alla restituzione del veicolo, questo non presenterà alcun danno e il cliente non comunica alla società di noleggio alcun sinistro. Sarà perciò esente da qualunque penale o franchigia.
Nel periodo successivo alla restituzione del veicolo noleggiato, differenti compagnie assicurative si troveranno a gestire sinistri che vedono coinvolti i loro clienti, che denunceranno di aver subito un danno dal veicolo preso a noleggio in quel dato periodo di tempo. Danni di cui la società di autonoleggio non era informata e non ne ha pertanto dato comunicazione alla sua impresa di assicurazione.
Ovviamente la società di noleggio riceverà comunicazione dell’apertura di un sinistro di cui il loro veicolo è responsabile ma questo accadrà solo dopo diverse settimane. Durante queste settimane il mezzo sarà noleggiato a numerosi altri clienti e non è da escludersi che in questo arco di tempo il veicolo subisca danni reali che rendano difficoltoso determinare se gli stessi siano riconducibili a questo o a quell’evento di sinistro. Inoltre, accade altrettanto spesso che il mezzo non sia sempre disponibile al perito per i rilievi tecnici di riscontro, perché a differenza del veicolo di un privato, potrebbe esser già noleggiato quando il fiduciario intende eseguire la perizia.
A questo si aggiunga che, altrettanto spesso, soprattutto in certe realtà dove i premi assicurativi sono molto alti, la sede legale della società di noleggio si trovi in altra provincia o in altra regione, al fine di godere di un miglior mercato assicurativo. In questi casi il perito incaricato che dovrà eseguire la perizia di riscontro non è nelle condizioni di adempiere all’incarico in quanto il mezzo da esaminare non è presente nella provincia della sede legale. Dovrà perciò rimettere l’incarico e comunicare alla sua committente che il veicolo non è presente in quella provincia e suggerirà alla sua committente di incaricare un collega di zona. Questo farà inevitabilmente dilatare le tempistiche per la perizia di riscontro.
A sua volta la società di noleggio non ricevendo con puntualità la notizia del sinistro a suo carico, proprio per il fatto che la comunicazione perviene alla sede legale e non alla sede operativa non sarà nelle condizioni di presentare con sollecitudine la prova contraria dell’infondatezza della pretesa risarcitoria alla propria compagnia assicurativa. Come abbiamo detto infatti con il trascorrere del tempo sarà chiaramente più complesso, ricostruire il trascorso del veicolo interessato.
Inoltre, il fatto che siano previste penali da applicare al cliente al momento della restituzione del veicolo, pone un altro quesito, ovvero che il sinistro sia realmente avvenuto e il cliente non lo abbia comunicato per evitare l’applicazione della penale.
La sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti di una constatazione amichevole ha il valore di confessione stragiudiziale. In queste circostanze dunque i tempi di liquidazione sono di 30 giorni, a meno che la compagnia non provi attraverso elementi oggettivi che il sinistro sia avvenuto con dinamiche differenti da quella denunciata. Pertanto, non sarà sufficiente che la società di autonoleggio disconosca l’evento di sinistro se non portando elementi oggettivi che ne costituiscano prova contraria.
Anche in questo caso, ciò accade sempre troppo tardivamente per impedirne la liquidazione con tutte le conseguenze negative a loro carico che ne derivano come ad es. il malus applicato nei successivi premi, il pagamento di franchigie a fronte di ogni sinistro e l’indisponibilità del mezzo perché possa essere periziato. A ciò si aggiungano le gravi difficoltà a reperire intermediari che assicurino ancora i loro mezzi per via dell’alta sinistrosità.
Accade talvolta che le società di noleggio tentino di proporre querela, a fronte del grave danno patito ma si trovano a far fronte a due difficoltà. In primis, le querele non vengono acquisite dalle autorità di P.G. in quanto la fattispecie che si configura in questi casi è l’articolo 642 codice penale, ovvero la frode assicurativa, la cui legittimazione a proporre querela è in capo alla sola compagnia. La giurisprudenza a tal proposito è copiosa e altalenante per ciò che concerne la legittimazione ad agire della compagnia gestionaria o di quella debitrice, ma su un punto è chiara, ovvero la linea secondo la quale non è legittimato a presentare querela il proprietario del veicolo indicato come responsabile del sinistro falso.
Vi sono casi in cui le querele sono state presentate direttamente alla Procura della Repubblica, per truffa, ex articolo 640 codice penale ma tutti i casi noti a chi scrive sono capitolati nell’archiviazione del reato per difetto di legittimità a proporre querela, ravvisando nella fattispecie denunciata, gli elementi di cui all’articolo 642 codice penale e non quelli del 640 codice penale
È chiaro che questi tecnicismi non siano alla portata di tutti coloro che prendono parte ad un sinistro falso ed è appunto qui che assume rilievo la figura del procacciatore, indispensabile in quanto si occupa, da una parte, di individuare i soggetti disponibili a prender parte alla frode, tra i quali coloro che noleggiano il veicolo.
Dall’altra individua le società di noleggio più vulnerabili, secondo una serie di parametri: preferibilmente piccole società con un basso numero di dipendenti e un piccolo parco auto e possibilmente vetusto; con la sede legale lontana dal territorio di operatività; e che noleggia i propri mezzi anche senza carta di credito. Il procacciatore inoltre, conosce perfettamente le dinamiche di liquidazione di ciascuna compagnia assicurativa e sulla scorta di ciò individua i soggetti che rivestiranno il ruolo di danneggiati, tra i clienti di imprese di assicurazione differenti tra loro, in modo che non possano monitorare su base statistica l’impatto dei sinistri di questa o quella società di noleggio auto e differenti dall’impresa che assicura il parco auto della società di noleggio, in modo da dilatare le tempistiche di comunicazione tra imprese.
3. Conclusioni
È evidente che le procedure di liquidazione volte alla celerità a tutela del consumatore nascondano, quale contropartita, una certa vulnerabilità delle imprese di assicurazione per ciò che concerne la frode. Dall’altra parte l’orientamento della Corte e di riflesso delle Procure, sicuramente condivisibile in un’ottica generale, vada rivisto nel caso specifico quando la società di noleggio assuma inopinabilmente il ruolo di parte lesa ma soprattutto di soggetto primo del raggiro.
Difatti il momento del noleggio del mezzo costituisce la fase prodromica del disegno criminoso finalizzato alla realizzazione dell’indebito profitto. Difatti il noleggiatore concede un suo mezzo al cliente con le finalità dell’uso e del trasporto, ma nel caso concreto ha finalità illecite.
È in questo scenario che riteniamo applicabile il reato di truffa in luogo della frode assicurativa, dal momento che come abbiamo detto il disegno criminoso non prende vita durante la sottoscrizione della constatazione amichevole, ma va individuata decisamente più indietro nel tempo, al momento della sottoscrizione del noleggio e ciò ci permette di individuare nell’addetto della società il ruolo di raggirato ex articolo 640 codice penale.
Recentemente gli ermellini si sono pronunciati a tal proposito su un caso che presenta delle analogie con quello in esame. Si tratta della consegna di banconote false ad un addetto alla cassa di un distributore di carburante. A tal proposito la Corte dichiara: “la stretta relazione tra il bene illecitamente appreso e la persona che patisce l'azione fraudolenta consente di identificare nel possessore raggirato (nel caso di specie l'addetto alla cassa) la "persona offesa" dal reato, anche se il danno patrimoniale incide la sfera patrimoniale di un altro soggetto (nel caso di specie il titolare dell'esercizio commerciale)” (Cass. pen. Sez. II, Sent., 26-09-2018, n. 41785).
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, possiederebbe perciò legittimazione a proporre querela per il reato di truffa ex articolo 640 codice penale, non solo il titolare del bene offeso che nel nostro caso sarebbe la Compagnia assicurativa (ma non solo), ma anche il soggetto vittima del raggiro, ovvero la società di noleggio.