Truffa - Cassazione Penale: la mancata consegna della merce venduta, previa corresponsione di un acconto sul prezzo da parte dell’acquirente, integra il reato di truffa
La Corte di Cassazione ha specificato gli elementi fattuali sintomatici della volontà dell’agente di non adempiere le obbligazioni contrattuali, costituente l’elemento soggettivo del reato di truffa.
Il fatto contestato
A seguito della stipulazione di un contratto di compravendita e il versamento, da parte dell’acquirente, di un acconto sul prezzo, il venditore aveva omesso di effettuare la consegna del bene oggetto della compravendita, rendendosi successivamente irreperibile.
Il procedimento penale avviato nei confronti del venditore inadempiente aveva condotto in primo grado ad una condanna per il reato di truffa di cui all’articolo 640 del Codice Penale, sentenza riformata in appello in ragione della riqualificazione del fatto contestato all’imputato nel diverso reato di insolvenza fraudolenta di cui all’articolo 641 del Codice Penale.
Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, ritenendo che il giudice d’appello non avesse motivato in relazione ai motivi dai quali desumere l’iniziale stato d’insolvenza del prevenuto e il conseguente proposito di inadempimento, insistendo per l’irrilevanza penale della condotta posta in essere.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno censurato il ragionamento della Corte territoriale, ritenendo di dover riqualificare nuovamente la condotta contestata nel reato di truffa, ravvedendo, nel caso di specie, la volontà in capo all’imputato di non adempiere gli obblighi contrattuali già prima della stipulazione del contratto.
A parere della Corte, “deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line”.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata, sul punto della qualificazione giuridica del fatto contestato, riqualificato ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 18 aprile 2017, n. 18821)
La Corte di Cassazione ha specificato gli elementi fattuali sintomatici della volontà dell’agente di non adempiere le obbligazioni contrattuali, costituente l’elemento soggettivo del reato di truffa.
Il fatto contestato
A seguito della stipulazione di un contratto di compravendita e il versamento, da parte dell’acquirente, di un acconto sul prezzo, il venditore aveva omesso di effettuare la consegna del bene oggetto della compravendita, rendendosi successivamente irreperibile.
Il procedimento penale avviato nei confronti del venditore inadempiente aveva condotto in primo grado ad una condanna per il reato di truffa di cui all’articolo 640 del Codice Penale, sentenza riformata in appello in ragione della riqualificazione del fatto contestato all’imputato nel diverso reato di insolvenza fraudolenta di cui all’articolo 641 del Codice Penale.
Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, ritenendo che il giudice d’appello non avesse motivato in relazione ai motivi dai quali desumere l’iniziale stato d’insolvenza del prevenuto e il conseguente proposito di inadempimento, insistendo per l’irrilevanza penale della condotta posta in essere.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno censurato il ragionamento della Corte territoriale, ritenendo di dover riqualificare nuovamente la condotta contestata nel reato di truffa, ravvedendo, nel caso di specie, la volontà in capo all’imputato di non adempiere gli obblighi contrattuali già prima della stipulazione del contratto.
A parere della Corte, “deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line”.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata, sul punto della qualificazione giuridica del fatto contestato, riqualificato ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 18 aprile 2017, n. 18821)