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Tutela contro misure di coercizione

First attempt, Isola Rossa, Francia, Agosto 2016
Ph. Giacomo Porro / First attempt, Isola Rossa, Francia, Agosto 2016

Abstract

“Beweissichernde Sicherstellung im Strafverfahren” (assicurare le prove nel procedimento penale), la legittimità della stessa e le “Impugnazioni” contro i relativi provvedimenti. Quest’è il tema del presente articolo.

 

Indice:

1. Misure coercitive e diritti fondamentali

2. “Impugnabilità"

3. Provvedimenti, che sono già stati eseguiti

4. L’ordinanza 96, 27 della Corte Costituzionale Federale

5. La Corte Suprema Federale e il “Beschluss” 5-R (VS) 2/98

 

1. Misure coercitive e diritti fondamentali

Misure di carattere coercitivo comportano – in linea di principio – quasi sempre una restrizione considerevole dei diritti fondamentali. È, quindi, di importanza “capitale”, che alla persona, contro la quale una misura del genere, viene adottata e, più ancora, eseguita, siano assicurati adeguati “rimedi” di carattere giuridico per potersi opporre alla medesima, o, perlomeno, ottenere un riesame del relativo provvedimento.

Ciò è tanto più importante, qualora la misura venga disposta, non dal giudice, ma dal PM o dalla PG (nel caso in cui vi è “Gefahr im Verzug” (pericolo nel ritardo)). Ma anche se la “Maßnahme” è adottata dal giudice, gli effetti di essa – sui diritti fondamentali – sono gli stessi, per cui vi è ugualmente un “interesse” “legittimo” poter sottoporre a “riesame” il provvedimento dispositivo.

L’articolo 19, comma 4, della Costituzione federale (Grundgesetz – GG) sancisce – in linea di massima – il diritto al “riesame” delle misure adottate dalle autorità (e, pertanto, anche di quelle poste in essere, sia dal potere esecutivo, sia da quello giudiziario).

Il mezzo di “impugnazione” dei provvedimenti emanati dal giudice nel corso del procedimento di 1° grado, è, in genere, la “Beschwerde” (di cui ai §§ 304 e segg. StPO (CPP)), mentre la sentenza, che conclude il dibattimento, è impugnabile con appello e con “Revision”.

 

2. “Impugnabilità"

Provvedimenti coercitivi vengono in genere disposti nel corso delle indagini preliminari, ma possono essere emanati anche in altre fasi del procedimento. Infatti, il § 304, comma 1, StPO ammette la “Beschwerde” contro tutti i “Beschlüsse” (ordinanze) emanati nel corso del procedimento di 1° grado o in appello; può trattarsi di “Beschlüsse” contro provvedimenti di chi presiederà il collegio e del giudice per le indagini preliminari, a meno che non vi sia apposita norma che escluda l’impugnabilità.

Per quanto concerne però l’adozione delle misure della custodia cautelare in carcere, di sequestri, sospensioni provvisorie della “Fahrerlaubnis” (permesso di circolazione), divieti provvisori di esercitare una professione e decisioni che hanno effetti nei confronti di terzi, il § 305 StPO prevede un’eccezione.

Dato che questo paragrafo si riferisce a decisioni emanate dall’“erkennenden Gericht”, le stesse non sono soggette a “Beschwerde”. Tuttavia, per quanto concerne decisioni riguardanti la custodia cautelare in carcere, la norma ora citata trova applicazione soltanto a decorrere dall’inizio della fase dibattimentale. Pertanto, nel corso delle indagini preliminari, tutti i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari, sono soggetti a “Beschwerde”. Se la stessa viene ritenuta fondata, il giudice provvede in conformità al proposto reclamo; altrimenti, la “Beschwerde” deve essere trasmessa, entro 3 giorni, al cosiddetto Beschwerdegericht.

Qualora sia stata disposta la custodia cautelare in carcere (cosiddetta Untersuchungshaft), la persona soggetta alla medesima, è facoltizzata a proporre sia la cosiddetta Haftbeschwerde, che richiedere l’“Haftprüfung” prevista dal § 117, comma 1, StPO.

È proponibile “Beschwerde” contro provvedimenti, che già hanno avuto esecuzione? Spesso, specie nel corso delle indagini preliminari, la persona soggetta alla “Zwangsmaßnahme”, non può proporre “impugnazione”, prima dell’esecuzione della medesima in quanto la “Maßnahme” diventa nota soltanto ad esecuzione avvenuta.

L’esempio, che spesso viene fatto, è quello dell’ufficiale di PG, che si presenta al proprietario dello stabile o al conduttore dello stesso, con in mano un’ordinanza di perquisizione, esibisce la stessa e, immediatamente, procede alla “Durchsuchung”.

In questi casi, è proponibile la “Beschwerde"?

 

3. Provvedimenti, che sono già stati eseguiti

Il § 304 StPO nulla dispone in proposito. Secondo parte della dottrina, contro “erledigte Verfügungen”, non sussisterebbe più alcun “interesse” alla tutela giuridica, a meno che il provvedimento adottato non abbia avuto conseguenze particolarmente gravi. La giurisprudenza propende invece per la tesi, secondo la quale sarebbe ravvisabile un sufficiente “Rechtsschutzinteresse”, qualora il provvedimento comporti un “schweren Grundrechtseingriff” e venga eseguito senza che la persona soggetta al provvedimento abbia avuto notizia prima dell’avvenuta esecuzione.

Quali tutele possono essere invocate contro provvedimenti non adottati dal giudice, ma dal PM o dalla PG?. Anche in questi casi deve essere garantito un riesame da arte un giudice. Il CPP detta, in proposito, una disciplina specifica per il sequestro (§ 98, comma 2, StPO) e per l’impiego di agenti che agiscono senza che sia nota la loro qualifica.

In entrambi i casi, il “riesame” è di competenza del giudice, che sarebbe stato competente a emanare il provvedimento. Con riferimento all’articolo 19, comma 4, GG , si reputa però, che il § 98, comma 2, parte 2^, StPO, sia applicabile – in via analogica - anche a provvedimenti concernenti altre misure di coercizione, a proposito delle quali è necessaria un’ordinanza del giudice.

Il § 107, comma 7, parte 2^, StPO prevede il diritto di richiedere il riesame, oltre che della legittimità in sé del provvedimento, anche della legittimità delle modalità, con le quali il provvedimento è stato eseguito.

Pure le misure coercitive disposte e attuate dal PM o dalla PG, possono essere oggetto di “riesame” giudiziale, una volta eseguite? C’è chi reputa, che la persona destinataria del provvedimento, possa chiedere il “riesame” con riferimento ai §§ 23 e 28 “EGGVG” (“Einführungsgestz zum Gerichtsverfassungsgesetz”), che prevedono un cosiddetto Fortsetzungsfestellungsverfahren dinanzi alla Corte d’appello. È da osservare, che secondo il BGH (Corte Suprema Federale), anche in questo caso debba trovare applicazione – in via analogica – il § 98, comma 2, parte 2^, StPO, riservando la decisione al giudice per le indagini preliminari competente per tutti provvedimenti, che non hanno avuto (ancora) esecuzione.

Ovviamente anche nel caso de quo, gli effetti del provvedimento devono essere gravi nel senso di incidere notevolmente sui diritti fondamentali della persona, qual è il caso, per esempio, a seguito di una perquisizione domiciliare. Si veda, sul punto, BVerfGE (Corte costituzionale federale) 96, 27.

 

4. L’ordinanza 96, 27 della Corte Costituzionale Federale

A proposito dell’effettività della tutela dei diritti (prevista dal § 19, comma 4, della Cost. feder. (GG), la Corte costituzionale federale ha emanato un’ordinanza (96, 27), che ha riguardato un caso, in cui la “Beschwerde” era diretta contro un provvedimento di perquisizione domiciliare; la Corte ha deciso, che la “Beschwerde” è ammissibile anche a seguito dell’avvenuta “Durchsuchung”.

Con ordinanza emanata dall’“Amtsgericht”, era stata disposta la perquisizione del domicilio (e dei locali in cui veniva esercitata l’attività commerciale) del ricorrente, allo scopo di sequestrare un “Allbereichsempfänger” (apparecchio atto a ricevere tutte le frequenze radio); ciò, per violazione della legge sulle telecomunicazioni.

Nel corso della perquisizione era stato sequestrato il predetto apparecchio. Contro la “Beschlagnahme” veniva proposta “Beschwerde”; ma, prima della stessa, il procedimento era stato archiviato e l’“Allbereichsempfänger” restituito al legittimo proprietario.

Ciò nonostante, la persona, nei confronti della quale il sequestro era stato eseguito, aveva insistito sulla proposta “Beschwerde” dinanzi all’“Amtsgericht” e poi davanti al “Landgericht”, chiedendo che venisse accertata l’illegittimità del provvedimento di perquisizione.

Con due ordinanze, la “Beschwerde” era stata dichiarata inammissibile (“unzulässig”) e “überholt”.

Il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale federale avente per oggetto il provvedimento di perquisizione e il rigetto delle “Beschwerden”, veniva motivato con la violazione degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 13, comma 1, 19, comma 4 e 103, comma 1, della Costituzione federale.

Ha statuito questa Corte, che le predette “Beschwerden” non potevano essere ritenute “prozessual überholt”.

L’articolo 19, comma 4, della Costituzione federale, sancisce il diritto fondamentale a una tutela giuridica effettiva e, in linea di massima, completa, contro atti der “öffenlichen Gewalt” (dei poteri pubblici - vedasi BVerfGE 67, 43).

Questo diritto sussiste, anche se gli effetti di un provvedimento si sono già esauriti, qualora si tratti di “tiefgreifende Grundrechtseingriffe”. In questi casi, vi è ”Fortbestand des Rechtsschutzinteresses” (BVerfGE 49, 329 (343)) e i giudici di merito non possono far sí, che questo diritto venga vanificato.

Ha precisato il BVerfGE, che “tiefgreifende Grundrechtseingriffe” sono ravvisabili soprattutto se l’adozione di provvedimenti limitativi di diritti fondamentali, è riservata, di norma, al giudice (come nelle perquisizioni.).

Nel caso sottoposto al vaglio dei essa Corte, il rigetto delle “Beschwerden”, non è stato legittimo, non avendo i giudici tenuto conto del “Gewicht des Eingriffes”, che la perquisizione ha comportato per il ricorrente.

La garanzia dell’“Unverletzlichkeit der Wohnung” (dell’inviolabilità del domicilio) verrebbe elusa, se non vi fosse la facoltà di far “riesaminare” la legittimità di un’ordinanza di perquisizione, anche ex post. Ciò, perché il giudice emana l’ordinanza di perquisizione domiciliare, ovviamente senza previa audizione della persona, che ne è destinataria. L’esito della perquisizione non ha nulla a che fare con la legittimità della “Durchsuchung” (BVerfGE 9, 89).

Le impugnate ordinanze (di rigetto) violano l’articolo 19, comma 4, GG, in relazione all’articolo 13 GG in quanto hanno erroneamente ritenuto l’”Überholung”, alla quale sopra abbiamo accennato.

Ciò premesso, la Corte costituzionale federale ha accolto il ricorso e ha condannato il Land Nordrhein-Westfalen a rifondere al ricorrente le spesse sostenute.

 

5. La Corte Suprema Federale e il “Beschluss” 5-R (VS) 2/98

Impugnabile è un provvedimento di perquisizione anche con riferimento alle modalità di esecuzione dello stesso. In proposito, il BGH (Corte Suprema Federale) ha emanato l’ordinanza di data 7. 12. 1998 - 5 – AR (VS) 2/98.

Nell’abitazione dell’indagato, sospettato di omicidio, in data 24. 10. 97 era stata eseguita, su iniziativa della PG, una perquisizione – in presenza dell’indagato – al fine di “Beweismittel aufzufinden” (ricercare prove). La PG aveva proceduto al sequestro di vari oggetti. In data 2.11.97, il PM aveva disposto la restituzione degli stessi all’indagato. Due giorni dopo, l’indagato aveva chiesto al “Kammergericht”, che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità dell’avvenuta perquisizione a causa delle modalità, con le quali la stessa era stata eseguita. Aveva anche dedotto, che difettavano i presupposti per l’esecuzione di questo provvedimento e che gli era stato impedito di mettersi in contatto con un difensore, affinché assistesse alla “Durchsuchung”.

Il “Kammergericht”, stante la giurisprudenza oscillante, aveva rimesso il procedimento al BGH (Corte Suprema Federale), il quale ha sentenziato, affermando l’ammissibilità della richiesta di riesame di una perquisizione domiciliare, anche una volta che la stessa sia stata ultimata, qualora sussista un “Rechtsschutzinteresse” da parte del richiedente, se vi è (stato) un “tiefgreifender Grundrechtseingriff”. Questo vale, sia quando la perquisizione è stata eseguita dalla PG di iniziativa propria, sia quando si tratta di “richterlicher Durchsuchung”. Tuttavia, in caso di “nichtrichterlicher Durchsuchung” (perquisizione non disposta dal giudice), il “riesame” non è di competenza dell’”Amtsgericht”, ma dell’“Oberlandesgericht” (Corte d’appello). Con questa statuizione, il BGH, dopo aver confermato l’ammissibilità di una richiesta di riesame dopo che una perquisizione domiciliare è già stata eseguita, ha fatto propria la richiesta del “Generalbundesanwalt”, che si è richiamato al § 25 EGGVG.