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Tutela del suolo con particolare riferimento alla legislazione austriaca

tutela del suolo
tutela del suolo

Abstract

Uno dei problemi più “scottanti” è la protezione delle risorse naturali e, tra esse, quella del suolo (e del sottosuolo). Per tanto tempo, anzi, per troppo tempo, è stata negletta o, comunque, in gran parte, trascurata e non si è tenuto adeguatamente conto dei pericoli, che inquinamento/i del suolo, possono provocare e, in alcune zone, hanno già provocato e continuano a causare.

 

Indice:

1. Tutela dell’ambiente – Funzione essenziale dello Stato e degli enti pubblici

2. Normativa sopranazionale

3. Il suolo non è più una “risorsa” illimitata

4. Sensibilità per la tutela del suolo

5. L’importanza dell’adozione di misure preventive e le sostanze più nocive

6. “Bodenverdichtung” e impiego di fertilizzanti nonché di anticrittogamici

7. Suolo boschivo – Riserva di carbonio

8. Importanza del suolo per la selvicoltura – Norme sanzionatorie contenute nel Codice penale

 

1. Tutela dell’ambiente – Funzione essenziale dello Stato e degli enti pubblici

A differenza delle norme concernenti la tutela delle acque, raccolte organicamente nel “WRG – Wasserrechtsgesetz”, la normativa riguardante la tutela del suolo, in Austria, è sparsa in varie leggi (federali, dei “Länder”) e in regolamenti.

L’industrializzazione e l’aumento della popolazione, hanno avuto conseguenze negative sull’ambiente, in particolare, sull’aria, sul suolo, sull’acqua e, indirettamente, sulla flora e sulla fauna.

Se certi residui dei cicli di produzione, si sedimentano sul suolo e penetrano nelle acque sotterranee, la nostra salute è minacciata, anche perché l’uomo è “parte” dell’ambiente e, in un certo qual modo, la sopravvivenza dello stesso, delle specie animali e vegetali, “dipende” da una natura, se non intatta, almeno in gran parte salvaguardata.

Può dirsi, che la tutela dell’ambiente, è una funzione essenziale dello Stato e della comunità intera; è uno degli obiettivi (sempre più pressanti), che ogni “Gemeinwesen” deve perseguire (è una “Staatszielbestimmung”). Altrettanto importante è la sensibilità della popolazione alle esigenze di tutela dell’ambiente.

La tutela ambientale, al giorno d’oggi, si estrinseca: 1) nell’eliminare danni già prodottisi, 2) nel “neutralizzare” danni incombenti, 3) nell’ovviare a potenziali danni, 4) nel conservare l’ambiente esistente e, infine, 5) nel “miglioramento degli strumenti” di tutela a disposizione e che si prevedono necessari nel futuro.

Da “antropocentrica”, la tutela dell’ambiente è diventata sempre più “ecocentrica/fisiocentrica”.

 

2. Normativa sopranazionale

Anche l’UE ha emanato alcune norme, volte alla tutela dell’ambiente; si veda, per esempio, l’articolo 37 dei diritti fondamentali dell’UE e varie direttive, tra le quali vanno annoverate:          1) la direttiva 2008/99 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente nonché 2) la direttiva 86/278/CEE, emanata, quest’ultima, in materia di protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, qualora vengano utilizzati fanghi di depurazione in agricoltura.

La direttiva 86/278/CEE – secondo le premesse contenute nella stessa – è stata concepita quale una delle prime misure comunitarie nel settore della protezione del suolo e con essa, si tende, a evitare il prodursi, in conseguenza dell’impiego dei fanghi predetti, di effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo; costituisce, questa direttiva, un’integrazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio. Dei fanghi di depurazione in agricoltura, non viene vietato, in modo assoluto, l’impiego, ma a condizione, che negli stessi, non siano riscontrabili determinate concentrazioni di sostanze nocive.

In altre parole, viene sancito il principio, che l’utilizzazione dei fanghi predetti, non comporti danni al suolo, alle acque superficiali e a quelle sotterranee.

Altro obiettivo della direttiva 86/278/CEE, è di limitare – per quanto possibile - la diffusione, nell’ambiente, di certi metalli pesanti, tossici per piante e/o per l’uomo e contenuti nei residui dei fanghi di depurazione; se gli stessi vengono impiegati in agricoltura, anch’essi, possono penetrare nel suolo (e nelle acque sotterranee). Per questi metalli, è necessaria la previsione di certi “valori limite”.

Di importanza tutt’altro che trascurabile, è la Convenzione di Aarhus in materia di: 1) accessibilità di dati concernenti l’ambiente, 2) partecipazione dei cittadini alle decisioni, che riguardano l’”Umwelt” nonché 3) accessibilità alla giurisdizione in materia di ambiente. Si è voluto sancire il principio della cooperazione.

È da notare, che tra i firmatari di quest’ Accordo, figura anche l’UE e che la Corte di giustizia dell’Unione è, quindi, competente in materia di interpretazione di questa Convenzione. Violazioni possono essere rilevate pure dall’“Aarhus Convention Committee (ACCC)”, che deve, però, limitarsi a esprimere semplici raccomandazioni.

Tutta la normativa, nazionale e sopranazionale, sarebbe stata dettata inutilmente, se non fossero stati previsti obblighi di sorveglianza (“Überwachungspflichten”) a carico degli Stati e degli altri enti pubblici.

Per quanto concerne specificamente la tutela del suolo, gli obiettivi primari, sono quelli di garantire la salubrità del suolo nonché del sottosuolo e l’utilizzo dello stesso, compatibile con la salvaguardia di questo bene naturale.

 

3. Il suolo non è più una “risorsa” illimitata

Anche il suolo, al giorno d’oggi, è una “risorsa” non (più) illimitata. Inoltre, è da osservare, che è una risorsa – in linea di massima – non rinnovabile.

L’importanza fondamentale del suolo, non soltanto per l’uomo, ma anche per le specie animali, floreali e vegetali in genere, è fuor di ogni dubbio. Cosí pure, quella di fungere da “filtro” tra l’aria e le acque sotterranee; per non parlare poi dell’acqua potabile.

Nel nostro tempo, il suolo viene contaminato soprattutto per effetto di sostanze chimiche (“scaricate” da impianti industriali), che penetrano nel suolo attraverso le acque reflue. Altra “fonte” di inquinamento del suolo, è l’impiego di fertilizzanti e di anticrittogamici nell’agricoltura. Non va poi dimenticato il traffico veicolare, con le sue immissioni inquinanti.

Tutela del suolo, vuol dire, anche, tutela delle funzioni, che il suolo è destinato ad adempiere. Occorre preservarlo pure dall’erosione e dalla “Bodenverdichtung”, di cui parleremo più avanti.

L’uomo, per secoli, si è servito del suolo, sia come risorsa principale per procurarsi il proprio sostentamento, sia come discarica di quanto non più utilizzato.

 

4. Sensibilità per la tutela del suolo

Mentre misure – più o meno adeguate e/o incisive – per la tutela dell’acqua e dell’aria, sono state adottate (almeno dagli Stati più progrediti), sin dagli anni 70 del secolo passato, norme atte a salvaguardare e, anzitutto, a prevenire danni al suolo, sono di data più recente. Al fine di consentire l’adozione – tempestiva – di misure di carattere preventivo, sono indispensabili analisi, non soltanto del suolo, ma, pure dell’aria e dell’acqua, potenziali inquinanti – indiretti – del suolo.

A incidere sulla qualità del suolo, è pure l’agricoltura e la selvicoltura. Tutti conosciamo le conseguenze, delle volte devastanti, della deforestazione, avvenuta – in Europa – nel passato nonché quelle delle cosiddette Massentierhaltungen (quando il numero dei capi di bestiame, eccede, di gran lunga, la produttività del suolo agricolo).

Evidente è pure, che una tutela efficiente del suolo presuppone la collaborazione, non soltanto di tutti gli enti pubblici all’interno dello Stato, ma su scala più vasta.

Una volta che il suolo ha perso la propria funzione naturale, è molto difficile ripristinarla (interamente); a tal fine, occorre, peraltro, in ogni caso, un periodo di tempo lungo e sono necessarie risorse finanziarie, tutt’altro che indifferenti (e alla portata di tutti).

A differenza di altre risorse naturali, a proposito del suolo, non esistono alternative per quanto concerne l’utilizzabilità. È evidente, che nella “Bodennutzung”, ciascuno di noi, deve assumersi le proprie responsabilità.

Sia l’agricoltura, che la selivcoltura, presuppongono un suolo “sano” (che fornisce sostanze nutrienti e acqua per le piante). Il suolo è, altresì, l’ambiente, in cui vivono microorganismi molto importanti per mantenerlo fertile.

 

5. L’importanza dell’adozione di misure preventive e le sostanze più nocive

Una vera tutela del suolo, implica, che le misure preventive siano adottate, non soltanto quando la minaccia di danni inizia a manifestarsi, ma già in tempo anteriore. A tal fine sono indispensabili verifiche tempestive e costanti nonché accurate, verifiche ispirate al cosiddetto Vorsorgegedanken. Ai fini delle analisi del suolo, ci si deve orientare a “ökotoxikologischen und humantoxikologischen Vorsogewerten”. Qualora si stiano superando questi “Werte”, occorre evitare ulteriori “Belastungen” del suolo.

Particolarmente nocivi sono sostanze come piombo, cadmio, cromo e fosforo.

Un problema tutt’altro che trascurabile, costituiscono i “residui” provenienti dagli impianti di depurazione, residui, che almeno nel passato, sono stati spesso usati come concime in agricoltura. Se è vero – come avrebbero dimostrato analisi eseguite da istituti universitari – che, se il “Klärschlamm” viene bruciato, le ceneri contengono (ancora) ben 62 gr. per litro di fosoro, non c’è da restare tranquilli…

Che fosforo sia una sostanza altamente tossica, è risaputo ed è noto altresí, che il fosforo viene impiegato per la depurazione delle acque (in quantità, come abbiamo visto, non certo trascurabile).

Spesso i prati si trovano ai bordi di fiumi o di laghi naturali, per cui, in caso di pioggia, parte di questa sostanza, finisce in acqua; è abbastanza logico (e dovrebbe essere intellegibile per tutti), che in acque del genere, la fauna ittica e, in particolare, i pesci, hanno vita difficile e che gli avannotti, sono destinati a una fine assai precoce o comunque a una vita effimera.

 

6. “Bodenverdichtung” e impiego di fertilizzanti nonché di anticrittogamici

Altro problema non trascurabile, è la cosiddetta Bodenverdichtung. L’impiego di macchine (per esempio di trattori agricoli) sempre più potenti e pesanti, comporta, un adensamento del suolo rispetto alla sua naturale consistenza e conformazione. Il fenomeno della “Bodenverdichtung”, è particolarmente nocivo per il suolo dei boschi.

Ormai per il taglio degli alberi e il taglio dei rami, si ricorre a macchine spesso più pesanti di un trattore.

L’impiego, in un’epoca tutt’altro che lontana, di quantitativi massicci di fertilizzanti in agricoltura, ha avuto per conseguenza, che il contenuto di sostanze saline nel suolo, è aumentato considerevolmente. Ciò ha comportato, a breve, un aumento ragguardevole dei raccolti, ma, a lungo andare, ha prodotto conseguenze nocive per il suolo. Certi danni concernenti il suolo, non si manifestano con immediatezza, ma ad anni (se non a decenni) di distanza. Ovviare agli stessi, è difficile e, a volte, questi danni sono - almeno in parte – irreversibili.

Va accennato anche al fatto, che, mentre la sensibilità della popolazione per il “Naturschutz” (tutela della natura intesa in senso stretto), è stata, a decorrere dagli anni 70-80, piuttosto elevata, non è avvenuta la stessa cosa per la tutela del suolo.

Il suolo è stato percepito, fino ai tempi recenti, come una risorsa illimitata e quasi inesauribile; quindi, meno meritevole di tutela. Cosí, per esempio, nella RFT, la prima legge (organica) per la tutela del suolo, è stata emanata soltanto nel 1999. Come vedremo, anche l’UE, non è stata in grado di emanare una direttiva, di carattere generale, in materia di tutela del suolo, alla quale poi si sarebbero dovuto adeguare gli Stati nazionali. Nonostante l’UE avesse attribuito un’importanza fondamentale alla tutela di questa risorsa naturale, sin dal 2001, il “progetto” di direttiva, presentato, nel 2006, dopo 8 anni, è stato abbandonato.

 

7. Suolo boschivo – Riserva di carbonio

Spesso viene trascurata l’importanza del suolo boschivo, quale serbatoio di carbonio (C.org.). La diminuzione di questa sostanza, comporta un aumento del CO2, il che, come sappiamo, ha conseguenze importanti sul clima. È stato detto, che il suolo è “klimawirksam” (o “klimarelevant”).

Particolarmente elevata, è la percentuale di C-org. nei suoli paludosi (in media 500 t/ettaro). Il drenaggio di vaste aree di suolo, per destinarle all’agricoltura, ha avuto effetti tutt’altro che benefici dal punto di vista del clima.

Per quanto concerne il suolo boschivo, danni allo stesso, sono derivati, anzitutto, dai residui di Pb e di zolfo, trasportati dall’aria inquinata.

 

8. Importanza del suolo per la selvicoltura – Norme sanzionatorie contenute nel Codice penale

Gli ecosistemi del bosco sono stati danneggiati, in alcune zone (pianeggianti), dall’uso di azoto, che ha condotto a un’eutrofizzazione del suolo e a un aumento considerevole della salinità, specie per quanto riguarda gli strati meno profondi del suolo. Queste influenze nocive sono state notate prevalentemente nei boschi coltivati a quercia; molto meno, nelle aree coltivate ad abete. Ciò è stato dimostrato anche da analisi delle foglie e degli aghi eseguite nei decenni passati.

In Austria, il “Bodenschutz” è di competenza, in gran parte dello Stato centrale, in parte dei “Länder”.

Come sopra già accennato, nella legislazione federale austriaca, non troviamo una legge organica volta alla tutela del suolo. I “Länder” si sono limitati, per lo più, a garantire la tutela del suolo con riferimento alla salubrità delle acque e alla conservazione delle aree forestali.

Nessuno può negare, che i boschi costituiscono una componente essenziale dell’ambiente e che adempiono una funzione regolatrice, oltre che per il suolo, anche per l’aria, l’acqua, il clima e per la biosfera. Sono noti a tutti, i danni subiti, in un passato non lontano, dalla selvicoltura per effetto dell’inquinamento atmosferico.

La competenza in materia di foreste, in Austria, è del “Bund” (Stato centrale). La legge, organica, vigente, è il “Forstgesetz (ForstG)” del 1975, più volte modificato. Questa legge prevede la facoltà, di delegare i “Länder”, a emanare “Forstgesetz-Ausführungsgesetze” (Leggi di attuazione). Cosí, per esempio, la Steiermark, ha emanato un proprio “Waldschutzgesetz” (Legge di tutela del bosco).

Stante l’importanza delle aree boschive per l’ecologia, è di primaria importanza la tutela del suolo boschivo, sia per pervenire frane e smottamenti, particolarmente pericolosi (e frequenti) nella zona alpina, sia per uno sfruttamento razionale di questa risorsa naturale e in modo tale da assicurare, che i “prelievi” siano tali, da conservare la consistenza boschiva anche nel futuro.

Il suolo dei boschi “trattiene “ una quantità notevole di acqua piovana, mentre, poi, il rilascio della stessa, è graduale. Di importanza particolare, è il bosco anche per la salubrità’ dell’aria.

Il Codice penale austriaco – Parte speciale – Capo 7.mo – contiene norme per sanzionare “Handlungen gegen die Umwelt”, vale a dire, reati contro l’ambiente, tra i quali rientrano anche “deterioramenti” del suolo.

Ai fini del presente articolo, “interessano” i §§ 180, 181, 181 b, 181 c, 181d nonchè il § 181 e, StGB. I beni giuridici, alla cui tutela sono predisposti i paragrafi testè citati, a seguito dello “Strafrechtsänderungsgesetz” (Riforma del Codice penale) del 1987, sono diventati “eigenständige Rechtsgüter”. A decorrere dal 1987, è riscontrabile, nella legislazione austriaca, la tendenza di estendere la “protezione” giuridica dei beni ricompresi nel concetto ampio di ambiente.

In occasione degli interventi riformatori, anche posteriori al 1987, si è pure tenuto conto degli obblighi assunti in sede internazionale e alcune fattispecie, in materia di “Umweltdelikte” (Reati contro l’ambiente) sono state “ristrutturato”.

Il Codice penale austriaco opera una distinzione fondamentale tra “vorsätzlichen und fahrlässigen Beeinträchtigungen der Umwelt”; inoltre, prevede la stessa pena, qualora la “Beeiträchtigung” consista in un pericolo per la salute di persone o in un pericolo notevole per animali o specie vegetali.

Per quanto riguarda specificamente la tutela del suolo, le norme sanzionatorie sono contenute nei §§ 180, 181, 181 b, 181 c, 181 d nonché 181 e, StGB. Va osservato che soltanto nei casi di commissione colposa dei reati, è prevista la pena alternativa pecuniaria, anziché quella detentiva. La pena edittale detentiva massima, è di 5 anni di reclusione (§ 180, comma 2, StGB), fatta eccezione per quanto previsto dal citato paragrafo, comma 2, ultima parte, dello StGB (che richiama il § 169, comma 3, StGB).