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Tutela dell’opera fotografica e circolazione delle immagini online

diritto d’autore
diritto d’autore

Indice:

1. La tutela dell’opera fotografica e della fotografia semplice

2. L’evoluzione digitale della fotografia e i Social Network

 

1. La tutela dell’opera fotografica e della fotografia semplice

Prima del 1979 la fotografia come opera dell’ingegno non era catalogata all’interno della legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633). Infatti, la normativa riguardava limitatamente la tutela dei diritti connessi delle fotografie cosiddette semplici, previsti dagli articoli 87 e seguenti. Dopo un acceso dibattito tra studiosi e cultori del diritto e non solo, il D.P.R. n. 19 del 1979 ha introdotto all’articolo 2 LDA il concetto di opera fotografica all’interno della più vasta categoria di opere dell’ingegno.

Infatti, il Titolo I della legge sul diritto d’autore Legge 22 aprile 1941 n. 633 (LDA) ci permette di identificare l’oggetto della disciplina normativa intesa a garantire la tutela delle opere dell’ingegno, ossia quelle opere caratterizzate da creatività e concretezza di espressione.

L’articolo 1 del Capo I del Titolo I dispone che:Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”

In particolare rientrano come indicato dal comma 7 dell’articolo 2 LDA “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.

Bisogna a questo punto distinguere tra tutela dell’opera fotografica dotata di creatività, intesa quale concentrazione di risorse visive e artistiche (giochi di luci e ombre, particolarità dell’inquadratura…), dunque, considerata meritevole di tutela completa e la semplice fotografia, cioè quel tipo di fotografia rappresentante la mera realtà circostante.

L’opera fotografica è tutelata dal Capo I, mentre la fotografia semplice vede la sua forma di tutela esplicarsi nel Capo V. Infatti l’articolo 87 stabilisce che: “sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali delle opere dell’ingegno vi è il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in qualsiasi forma (articolo 12 LDA): “L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”

Dovrà riconoscersi, in capo all’autore, inoltre, il diritto d’autore morale, ovvero la paternità dell’opera fotografica, in ogni tempo. L’articolo 20 LDA, primo comma, afferma che: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”

Perciò, siamo dinanzi a una tutela rafforzata per l’opera fotografica. Le opere fotografiche beneficiano della tutela spettante a tutte le opere dell’ingegno e sono protette fino a 70 anni dopo la morte del loro autore. Infatti le fotografie semplici sono soggette ad una tutela di minore intensità poiché sono ricomprese fra i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (20 anni dalla data di produzione).

 

2. L’evoluzione digitale della fotografia e Social Network

L’era del mondo digitale ha come fulcro centrale l’immagine fotografica. Da qualche decennio, sono in atto continue trasformazioni ed evoluzioni della fotografia con grandi novità funzionali e tecniche digitali che hanno visto il superamento dell’uso della pellicola fino ad arrivare alla memorizzazione e all’archiviazione di foto su supporti hardware e cloud.

La fotografia digitale, in generale l’immagine online, ha la capacità di catturare, di influenzare il pubblico o meglio dire i followers ed è in grado di far veicolare e condividere messaggi e/o concetti racchiusi in una esposizione visiva via web, in tempi celeri.

La disciplina della circolazione delle immagini online è ancora molto frammentaria, ma la sua base risiede in una interpretazione estensiva della legge sul diritto d’autore e, sempre di più, sono i social network che cercano di dotarsi al loro interno di schemi di autoregolamentazione, anche per questioni di tutela del diritto all’immagine.

Utili per gli utenti sono le linee guida fissate dai social network per la proprietà intellettuale, alcune pronunce giurisprudenziali e la possibilità di ricorrere all’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per la tutela dell’opera digitale e della fotografia digitale, dotata di creatività.

Nell’apposita sezione, aggiornata recentemente, denominata “Standard della community”, Facebook chiarisce la propria posizione, in tema di rispetto della proprietà intellettuale. Infatti al punto 24 della Parte V si legge: “Facebook tratta seriamente i diritti di proprietà intellettuale e ritiene che siano importanti per promuovere la possibilità di esprimersi, la creatività e l'innovazione nella nostra community. L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Tuttavia, prima di condividere contenuti su Facebook, assicurati di disporre dei diritti necessari. Ti preghiamo di rispettare i diritti d'autore, i marchi e altri diritti legali di altre persone.” In caso di accertata violazione, su richiesta, Facebook rimuoverà il contenuto, oggetto di contestazione.

Con una delle prime pronunce in campo social, la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Roma del 2015, ha affermato che la pubblicazione di fotografie, ritenute semplici, all’interno della propria pagina personale sul social network Facebook, non consente agli altri utenti (o ad un quotidiano come il caso in questione) di poter sottrarre queste e farle proprie, a meno che non ci sia una autorizzazione all’uso da parte dell’interessato; in caso contrario, si tratta di riproduzione abusiva con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale.

In particolare, anche in assenza della digital watermarking (strumento digitale che consente di apporre ad una foto una filigrana autografa) ma in presenza di indici e situazioni fattuali di titolarità, queste fotografie, secondo la pronuncia della Sezione Specializzata del Tribunale di Roma, sono coperte da diritti di proprietà intellettuale, essendoci una grave presunzione della titolarità del proprietario della pagina Facebook e prove testimoniali che ne dimostrano la realizzazione dello scatto. Infatti, il riproduttore avrebbe potuto conoscere con la normale diligenza, il nome del titolare dei diritti.

Una sentenza proveniente dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano del 2016, riguarda la linea di confine tra opera fotografica e semplice fotografia. Nel caso in questione, l’attore contestava al convenuto di aver utilizzato alcune sue fotografie, che egli riteneva degne di essere catalogate come opere dell’ingegno, senza menzionarlo. Secondo la pronuncia, non costituisce riproduzione abusiva e non dà diritto ad alcun compenso, l’utilizzazione di fotografie semplici rinvenute nel web, mancanti di informazioni, difficilmente individuabili, riguardanti l’autore dello scatto e/o la data. Inoltre, il Tribunale di Milano rigetta la domanda dell’attore, poiché come si legge in sentenza, l'attore non ha neppure allegato la presenza di uno stile personale né ha indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, essendo soltanto delle semplici fotografie. Infine la massima espressa è che il diritto morale riconosciuto all’autore dall’articolo 20 LDA risulta violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venga attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità. (Cassazione 4723/2006). Dunque, in capo all’autore è sempre riconosciuto il diritto alla paternità.

Infine, una recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la n. 2539 del 2020, ha messo fine alla disputa riguardante la qualificazione di una fotografia come opera dell’ingegno. Il caso riguarda la riproduzione, non autorizzata, dell’opera fotografica “il lupo che ulula” del fotografo americano naturalista Daniel J. Cox, in una collezione di vestiti dello stilista italiano Antonio Marras.

Quest’ultimo avendo reperito l’immagine sul web riteneva che si trattasse di una fotografia semplice, la cui tutela, trascorsi oltre vent’anni, appunto dal 1993, data del celeberrimo scatto, fosse terminata, consentendo, così, di utilizzarla e riprodurla su alcuni vestiti della collezione, senza il consenso del suo autore. I giudici milanesi, però, hanno accolto le domande del fotografo americano Cox, qualificando la sua fotografia come opera fotografica a tutti gli effetti, dotata di creatività e di valore artistico-compositivo e dunque corredata della massima tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore ai sensi dell’articolo 2, n. 7, e accertando, mediante vari riscontri che fosse proprio quella l’opera impressa nei capi d’abbigliamento.

Così, il Tribunale di Milano ha condannato lo stilista al risarcimento del danno, al rimborso delle spese di lite in favore del fotografo, vietando, inoltre, alla parte soccombente, ogni tipo di utilizzazione sotto qualsiasi forma.

Letture consigliate:

  • Legge sul diritto d’autore Legge 22 aprile 1941 n. 633.
  • Sentenza n. 12076/2015 Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa.
  • Sentenza n. 12188/2016 Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa.
  • Sentenza n. 2539/2020 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa.