Ufficio Europeo Brevetti: ricerca di anteriorità per le domande di brevetto dal 1° luglio 2008

Sino ad oggi le domande di brevetto italiane per invenzione industriale erano sottoposte solo ad un esame formale.

Ora, grazie ad un accordo con l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), ciascuna domanda di brevetto italiana per invenzione industriale di primo deposito (sono esclusi pertanto i modelli di utilità e le domande che rivendicano una priorità) depositata a partire dal 1 luglio 2008, è soggetta ad una ricerca di anteriorità brevettuale eseguita dall’EPO (con costi a carico dell’UIBM e non del Richiedente), in modo tale che il titolare della domanda di brevetto possa disporre di informazioni circa i requisiti di brevettabilità del proprio titolo di privativa, e ad un successivo esame di validità da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La procedura di concessione ora prevede le seguenti fasi:
a. Esame preliminare da parte dell’UIBM: se l’invenzione risulta non brevettabile già a prima vista, l’Ufficio NON invia la domanda all’EPO e quindi tale domanda non sarà soggetta ad alcuna ricerca di anteriorità. Se l’UIBM non rileva alcun ostacolo, trasmette la domanda all’EPO entro 5 mesi dalla data di deposito.
b. Ricerca brevettuale di anteriorità svolta dall’EPO, il quale si impegna a consegnare all’UIBM il Rapporto di Ricerca corredato di opinione scritta entro 9 mesi dalla data di deposito. L’UIBM girerà il Rapporto di Ricerca
al Richiedente o al suo Mandatario, che potrà quindi preparare al meglio il testo per l’eventuale estensione della domanda in Paesi esteri.
c. Possibilità di apportare emendamenti a descrizione, rivendicazioni, disegni (ex art. 172 CPI) allegando anche argomentazioni a sostegno del testo emendato e contro i rilievi contenuti nel Rapporto di Ricerca.
d. Esame della domanda di brevetto italiana e del Rapporto di Ricerca e degli eventuali emendamenti depositati dal Richiedente effettuato dall’UIBM con successiva concessione del brevetto o emissione di rilievi (ex art. 173 CPI) con termine al Richiedente per replicare.
e. Possibilità di estensione come domanda europea con rimborso della tassa di ricerca EPO. Il rimborso può essere parziale o nullo se la domanda europea differisce dalla domanda italiana di base sulla quale è stata eseguita la ricerca.

Al momento del deposito, le domande di brevetto devono essere accompagnate da una traduzione in inglese delle rivendicazioni, oppure dal versamento di 200 euro a copertura delle spese di traduzione che in tal caso è affidata all’UIBM. Per ragioni di affidabilità della traduzione e per i possibili ritardi che la traduzione in inglese fatta effettuare dall’UIBM potrebbe comportare, è sicuramente da preferire che il Richiedente o il suo Mandatario forniscano direttamente la traduzione.

[BUGNION S.P.A.]

Sino ad oggi le domande di brevetto italiane per invenzione industriale erano sottoposte solo ad un esame formale.

Ora, grazie ad un accordo con l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), ciascuna domanda di brevetto italiana per invenzione industriale di primo deposito (sono esclusi pertanto i modelli di utilità e le domande che rivendicano una priorità) depositata a partire dal 1 luglio 2008, è soggetta ad una ricerca di anteriorità brevettuale eseguita dall’EPO (con costi a carico dell’UIBM e non del Richiedente), in modo tale che il titolare della domanda di brevetto possa disporre di informazioni circa i requisiti di brevettabilità del proprio titolo di privativa, e ad un successivo esame di validità da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La procedura di concessione ora prevede le seguenti fasi:
a. Esame preliminare da parte dell’UIBM: se l’invenzione risulta non brevettabile già a prima vista, l’Ufficio NON invia la domanda all’EPO e quindi tale domanda non sarà soggetta ad alcuna ricerca di anteriorità. Se l’UIBM non rileva alcun ostacolo, trasmette la domanda all’EPO entro 5 mesi dalla data di deposito.
b. Ricerca brevettuale di anteriorità svolta dall’EPO, il quale si impegna a consegnare all’UIBM il Rapporto di Ricerca corredato di opinione scritta entro 9 mesi dalla data di deposito. L’UIBM girerà il Rapporto di Ricerca
al Richiedente o al suo Mandatario, che potrà quindi preparare al meglio il testo per l’eventuale estensione della domanda in Paesi esteri.
c. Possibilità di apportare emendamenti a descrizione, rivendicazioni, disegni (ex art. 172 CPI) allegando anche argomentazioni a sostegno del testo emendato e contro i rilievi contenuti nel Rapporto di Ricerca.
d. Esame della domanda di brevetto italiana e del Rapporto di Ricerca e degli eventuali emendamenti depositati dal Richiedente effettuato dall’UIBM con successiva concessione del brevetto o emissione di rilievi (ex art. 173 CPI) con termine al Richiedente per replicare.
e. Possibilità di estensione come domanda europea con rimborso della tassa di ricerca EPO. Il rimborso può essere parziale o nullo se la domanda europea differisce dalla domanda italiana di base sulla quale è stata eseguita la ricerca.

Al momento del deposito, le domande di brevetto devono essere accompagnate da una traduzione in inglese delle rivendicazioni, oppure dal versamento di 200 euro a copertura delle spese di traduzione che in tal caso è affidata all’UIBM. Per ragioni di affidabilità della traduzione e per i possibili ritardi che la traduzione in inglese fatta effettuare dall’UIBM potrebbe comportare, è sicuramente da preferire che il Richiedente o il suo Mandatario forniscano direttamente la traduzione.

[BUGNION S.P.A.]