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Vaccino Covid inefficace, nessun indennizzo

Solo i danni verranno pagati dal Ministero
vaccino covid
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Vaccino Covid inefficace, nessun indennizzo

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20539 deposita in data 27 giugno 20220 ha chiarito che non è dovuto alcun indennizzo di legge qualora il vaccino non abbia prodotto i suoi effetti e la persona abbia contratto la malattia con conseguenti gravi danni. Il medesimo principio può essere adottato per il più recente caso del vaccino da Covid.

Vaccino covid inefficace, nessun indennizzo

La IV Sezione della Corte di Cassazione accoglie il Ricorso del Ministero della Salute, ritenendo che l’indennizzo può essere riconosciuto qualora vi sia un collegamento tra somministrazione del vaccino e danni subiti dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio, secondo quanto disposto dalla legge 210/1992.

La questione rimessa alla Corte di Cassazione era stata oggetto di una pronuncia in primo grado del Tribunale di Macerata e in secondo grado della Corte di Appello di Ancona. Tali Tribunali avevano accolto la posizione richiedente, un ragazzo che aveva contratto la malattia nonostante la somministrazione del vaccino cd. trivalente (morbillo, parotite e rosolia).

Per quanto riguarda la Corte di Cassazione invece, i giudici hanno applicato nella doglianza in questione, la logica che era stata applicata precedentemente alla poliomielite; dunque, possiamo ritenere che la ratio sia la medesima anche nel caso del vaccino covid inefficace.

Valutiamo quali sono stati i principi normativi su cui i giudici hanno basato la loro pronuncia. Un ruolo primario è quello dell’art. 1 della legge 210/1992, secondo il quale '"Chiunque  abbia riportato,  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie  per  legge  o  per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge". La Corte di Cassazione ha però precisato che non si può ritenere sussista un diritto all’indennizzo qualora vi sia una mancata risposta al vaccino legata a fattori individuali, questa condizione infatti, non può essere equiparata ad una reazione avversa conseguente ad una vaccinazione obbligatoria.

Ancora, la Corte trova il fondamento di tale interpretazione negli art. 2 e 32 della Costituzione, i quali dispongono, rispettivamente, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e cheLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

La Cassazione fonda dunque il suo ragionamento su principi costituzionali e dunque applicabili anche al recente dibattito in merito agli indenni per i  vaccini da Covid inefficaci. Si può infatti richiedere un indennizzo, secondo quanto sostenuto dalla Corte, solo qualora sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Non è possibile ottenere alcun indennizzo se il soggetto vaccinato per il Covid ha comunque contratto la malattia successivamente. Non è possibile parlare di indennizzo da inefficacia da vaccino, ma piuttosto di indennizzo conseguente a gravi patologie sviluppate a causa del vaccino obbligatorio.
 

Vaccino Covid inefficace: procedura per gli indennizzi

Qualora vi siano gli estremi per la richiesta degli indennizzi è possibile rinvenire la procedura al seguente sito: Moduli e servizi online (salute.gov.it)

Invero, con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210/92 è stata trasferita dal Ministero della Salute alle regioni. Pertanto, sono le regioni a liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi.

Alla luce di quanto sopra possono richiedere l’indennizzo:

  • i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
  • i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un'autorità sanitaria, dunque anche nei casi di vaccinazione da Covid.
  • gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
  • i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza al contatto con persona vaccinata;
  • i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
  • soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
  • coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
  • figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
  • gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.

Al fine di richiedere l’indennizzo è necessario presentare dei documenti sanitari che attestino l'evento dannoso quale una vaccinazione o trasfusione, la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.