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Vecchio apprendistato ma "nuova" regolamentazione economica per i minorenni

La problematica della commistione tra vecchia e nuova disciplina economica viene risolta col principio del favor prestatoris
In attesa della specifica regolamentazione dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, per l’assunzione dei soggetti dai 16 ai 18 anni (1) occorre applicare la previgente disciplina di cui alla legge n. 25/1955 e all’articolo 16 della legge n. 196/1997 (di seguito vecchio apprendistato) e, con riguardo alla parte normativa, nonché ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. Tuttavia nel determinare il trattamento economico dovuto al prestatore si dovrà tener conto della regolamentazione contenuta nel più recente CCNL che ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante ex art. 49 e ss., se più favorevole.

 

Questo in sintesi è il principio espresso dal Ministero del Lavoro nella nota prot. 25/I/0015926 del 29 novembre 2007 in risposta ad un’istanza di interpello avanzata da Federmeccanica volta a conoscere il parere del dicastero in merito alla disciplina applicabile al contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione nell’attesa della specifica regolamentazione di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003.

 

L’articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 definisce il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione come quel contratto, di durata non superiore a tre anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale con il quale possono essere assunti  in tutti i settori di attività i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni. Gli adolescenti, ai fini dell’accesso al lavoro, sono i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (principali destinatari di tale percorso) che abbiano assolto all’obbligo scolastico (10 anni) mentre i giovani sono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

 

Nel nuovo impianto normativo, esso costituisce l’unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni, salvo che non si tratti di minore già in possesso di una qualifica professionale. Tuttavia, la disciplina del rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione e dei relativi profili formativi non è al momento operativa in quanto strettamente connessa alla riforma del sistema d’istruzione prevista dalla legge n. 53/2003.

 

Il Ministero ricorda che, prima con circolare n. 30/2005 poi con nota prot. 25/I/3722 del 2 maggio 2006, aveva già chiarito che, in attesa delle intese di cui al comma 4 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sono applicabili la disciplina di cui alla legge n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla legge n. 56/1987 e dalla legge n. 196/1997 e, con riguardo alla parte normativa, nonché ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.

 

Dunque, per ciò che attiene il caso in esame, il Ministero ritiene che per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni nel settore metalmeccanico la disciplina applicabile sia quella del “vecchio apprendistato” e che si dovrà pertanto fare riferimento al CCNL del 7 maggio 2003, salvo per la parte retributiva rispetto alla quale si dovrà tenere conto della regolamentazione contenuta nel più recente CCNL del 19 gennaio 2006.

 

La problematica del trattamento economico da garantire all’apprendista, nel caso di commistione di più discipline, era già stata affrontata nella precedente nota prot. n. 25/I/0000783 del 21 giugno 2006 nella quale il Ministero del lavoro rispondendo ad un’istanza di interpello (ove si chiedeva se nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’articolo 16 della L. n. 196/1997, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell’apprendista, fosse necessario applicare le previsioni di un rinnovato CCNL disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato), aveva richiamato il principio del favor prestatoris per affermare che al fine di evitare evidenti disparità di trattamento bisognasse far riferimento alle previsioni economiche del rinnovato CCNL sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante.

 

Per completezza va inoltre ricordato che in ordine alla determinazione del trattamento retributivo nell’apprendistato professionalizzante ex art. 49 e ss. si deve propendere per l’applicazione della norma del articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 (2), salvo il caso in cui dall’applicazione della procedura di percentualizzazione (3) derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore (4).


(1) salvo il caso di diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, il quale potrà svolgere l’apprendistato professionalizzante

 

(2) che prevede che durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto

 

(3) l’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva

 

(4) nota prot. 93/2007 del 1 ottobre 2007

In attesa della specifica regolamentazione dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, per l’assunzione dei soggetti dai 16 ai 18 anni (1) occorre applicare la previgente disciplina di cui alla legge n. 25/1955 e all’articolo 16 della legge n. 196/1997 (di seguito vecchio apprendistato) e, con riguardo alla parte normativa, nonché ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. Tuttavia nel determinare il trattamento economico dovuto al prestatore si dovrà tener conto della regolamentazione contenuta nel più recente CCNL che ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante ex art. 49 e ss., se più favorevole.

 

Questo in sintesi è il principio espresso dal Ministero del Lavoro nella nota prot. 25/I/0015926 del 29 novembre 2007 in risposta ad un’istanza di interpello avanzata da Federmeccanica volta a conoscere il parere del dicastero in merito alla disciplina applicabile al contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione nell’attesa della specifica regolamentazione di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003.

 

L’articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 definisce il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione come quel contratto, di durata non superiore a tre anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale con il quale possono essere assunti  in tutti i settori di attività i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni. Gli adolescenti, ai fini dell’accesso al lavoro, sono i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (principali destinatari di tale percorso) che abbiano assolto all’obbligo scolastico (10 anni) mentre i giovani sono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

 

Nel nuovo impianto normativo, esso costituisce l’unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni, salvo che non si tratti di minore già in possesso di una qualifica professionale. Tuttavia, la disciplina del rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione e dei relativi profili formativi non è al momento operativa in quanto strettamente connessa alla riforma del sistema d’istruzione prevista dalla legge n. 53/2003.

 

Il Ministero ricorda che, prima con circolare n. 30/2005 poi con nota prot. 25/I/3722 del 2 maggio 2006, aveva già chiarito che, in attesa delle intese di cui al comma 4 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sono applicabili la disciplina di cui alla legge n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla legge n. 56/1987 e dalla legge n. 196/1997 e, con riguardo alla parte normativa, nonché ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.

 

Dunque, per ciò che attiene il caso in esame, il Ministero ritiene che per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni nel settore metalmeccanico la disciplina applicabile sia quella del “vecchio apprendistato” e che si dovrà pertanto fare riferimento al CCNL del 7 maggio 2003, salvo per la parte retributiva rispetto alla quale si dovrà tenere conto della regolamentazione contenuta nel più recente CCNL del 19 gennaio 2006.

 

La problematica del trattamento economico da garantire all’apprendista, nel caso di commistione di più discipline, era già stata affrontata nella precedente nota prot. n. 25/I/0000783 del 21 giugno 2006 nella quale il Ministero del lavoro rispondendo ad un’istanza di interpello (ove si chiedeva se nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’articolo 16 della L. n. 196/1997, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell’apprendista, fosse necessario applicare le previsioni di un rinnovato CCNL disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato), aveva richiamato il principio del favor prestatoris per affermare che al fine di evitare evidenti disparità di trattamento bisognasse far riferimento alle previsioni economiche del rinnovato CCNL sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante.

 

Per completezza va inoltre ricordato che in ordine alla determinazione del trattamento retributivo nell’apprendistato professionalizzante ex art. 49 e ss. si deve propendere per l’applicazione della norma del articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 (2), salvo il caso in cui dall’applicazione della procedura di percentualizzazione (3) derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore (4).


(1) salvo il caso di diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, il quale potrà svolgere l’apprendistato professionalizzante

 

(2) che prevede che durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto

 

(3) l’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva

 

(4) nota prot. 93/2007 del 1 ottobre 2007