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231 - Cassazione Penale: l’assoluzione dell’autore del reato per particolare tenuità del fatto non salva l’ente da responsabilità amministrativa

231 - Cassazione Penale: l’assoluzione dell’autore del reato per particolare tenuità del fatto non salva l’ente da responsabilità amministrativa
231 - Cassazione Penale: l’assoluzione dell’autore del reato per particolare tenuità del fatto non salva l’ente da responsabilità amministrativa

In tema di responsabilità amministrativa degli enti (231), la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assoluzione degli autori della condotta delittuosa per particolare tenuità del fatto di reato non comporta l’esclusione di responsabilità della società, che rimane soggetta all’applicazione delle sanzioni previste.

 

Il caso in esame

Il Tribunale aveva dichiarato non punibili i legali rappresentanti di una società per reati in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice Penale, e esente da responsabilità la società stessa per l’illecito amministrativo contestato.

Avverso la suddetta decisione, la Procura Generale presso la Corte di Appello territorialmente competente aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge con riferimento agli articoli 8 e 66 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ritenendo del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni all’ente l’applicazione della causa di non punibilità nei confronti degli autori materiali. Ciò in ragione del fatto che la sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto aveva pur sempre accertato la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, rilevando che la questione, di puro diritto, prospettata dalla Procura Generale consiste nella sussistenza della responsabilità dell’ente nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato/autore del reato, ha osservato come la materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa.

L’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 231/2001 dispone che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.

Da tale formulazione discende che la norma non prevede l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, essendo la stessa intervenuta, ad opera del Decreto Legislativo n. 28/2015, successivamente all’entrata in vigore della normativa in tema di responsabilità amministrativa, senza che a ciò sia seguito alcun intervento di aggiornamento del citato articolo 8.

La Cassazione prospetta due diverse soluzioni della questione.

Secondo una prima ricostruzione normativa, adottata dalla sentenza gravata, l’articolo 8 escluderebbe la sussistenza della responsabilità dell’ente in caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto degli autori della condotta criminosa, in quanto lo stesso non ricomprenderebbe espressamente le cause di non punibilità (dunque, l’articolo 131-bis del Codice Penale) tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità amministrativa.

Secondo una diversa lettura delle norme citate, si arriverebbe a opposta soluzione, data l’irragionevolezza nel ritenere una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato (di cui all’articolo 8, comma primo, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001) e non anche nelle ipotesi di reato accertato e non punibile.

Secondo la Cassazione, è indubbio che il giudice debba accertare la sussistenza del reato anche nel caso in cui quest’ultimo risulti estinto per prescrizione, ai fini dell’applicazione delle sanzioni all’ente, a norma dell’articolo 8, lett. b), da ciò segue necessariamente che il medesimo accertamento deve essere realizzato in caso di applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, dato che l’istituto disciplinato da quest’ultima disposizione codicistica presuppone pur sempre un’affermazione di responsabilità, anche se priva di condanna, che lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica che giuridica. La sentenza che applica la particolare tenuità, inoltre, è iscritta nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo di danno.

La Corte ha ritenuto quest’ultima soluzione la più giuridicamente corretta e ha stabilito che non sussiste alcuna diretta incidenza della sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica, enunciando a tal fine il seguente principio di diritto:

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, a tale scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato la sentenza gravata, rinviando gli atti al Tribunale per un nuovo esame.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9072)