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Affinchè ricorra il divieto del ne bis idem è sufficiente che i fatti materiali, a prescindere della loro qualificazione giuridica, siano identici

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 15 giugno – 6 luglio 2012, n. 26414
La sentenza in argomento è di notevole rilievo ermeneutico siccome individua quali fatti possono determinare il ne bis idem internazionale.

Il Supremo Consesso, difatti, in questo decisum, ha affermato che, ai fini del giudizio de quo, occorre conferire rilievo ai fatti indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica.

A sostegno di tale approdo ermeneutico, la Corte ha richiamato una copiosa giurisprudenza sia di legittimità sia comunitaria.

Per quanto riguarda il diritto domestico, la nozione di identità del fatto è stata costantemente intesa dalla Cassazione quale coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto", ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio del ne bis in idem, sussiste solo ove vi sia “corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona”[1].

Di talchè ne consegue che, secondo il diritto vivente, tale ipotesi preclusiva sussiste nella misura in cui le imputazioni risultino “connotate dalla totale coincidenza dei soggetti, delle condotte, dell’oggetto materiale della ricettazione, (…) nonché delle condizioni di tempo e di luogo dell’accadimento”[2]

In altri termini, secondo la Corte, ciò che rileva è il “fatto storico”[3] mentre, viceversa, è irrilevante la “diversa configurazione dell’elemento soggettivo”[4] o “gli eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione nè i mutamenti sull’ampiezza del programma criminoso”[5].

Per quanto concerne il versante comunitario, i Giudici di “Piazza Cavour”, con la decisione in esame, hanno preso atto come la più recente elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU[6] abbia privilegiato “il criterio dell’identità dei fatti materiali, assumendo quali parametri di riferimento l’insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio” a discapito di una valutazione di natura prettamente giuridica.

In effetti, secondo la Corte EDU, la garanzia prevista dall’art. 4 del Protocollo VII della CEDU (secondo «cui nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato»), deve essere intesa come rimedio per evitare che una persona venga sottoposta ad un giudizio “per una seconda volta per un reato che ha ad oggetto i medesimi fatti o fatti che siano sostanzialmente gli stessi” rispetto a quelli “per i quali è già stato giudicato”[7].

Tale orientamento interpretativo, a sua volta, è perfettamente speculare a quello tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in diverse pronunce.

Infatti, quest’organo comunitario, nell’esaminare questioni pregiudiziali sollevate sull’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in seguito indicato con la locuzione CAAS) - il quale prevede che una “persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente (…)” - è pervenuto ad affermare che “l’accertamento di un’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra di loro, deve avvenire indipendentemente dall’interesse giuridico tutelato, che può variare da uno Stato contraente all’altro”[8].

                                                                                                           

Difatti, i Giudici comunitari partendo dal presupposto secondo cui il “principio <ne bis in idem>, sancito dall’art. 54 CAAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse” (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 30)”[9], sono giunti alla conclusione secondo la quale “l’eventualità di qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all’applicazione dell’art. 54 della CAAS (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 31)”[10].

Del resto, a tale conclusione decisoria, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbente l’argomentazione secondo cui “un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’interesse giuridico tutelato sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nello spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 35)”[11] posto che le finalità dell’art. 54 CAAS consistono nel fatto di “evitare che una persona, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata)”[12] e data altresì “l’assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali”[13],

La  Corte di giustizia, di conseguenza, ha stabilito che l’efficacia preclusiva del giudizio straniero risulta configurabile ogniqualvolta i fatti appaiono coincidenti nella estrinsecazione materiale e non anche nella loro qualificazione giuridica dato che lo scrutinio giurisdizionale deve intendersi limitato “alla sostanziale corrispondenza naturalistica delle condotte, senza possibilità che eventuali elementi accessori di tipicità penale possano escludere la prevalenza di una giurisdizione”[14].

Quindi, in sostanza, a detta della Corte comunitaria, ciò che rileva in casi di questo tipo sono semplicemente “i fatti nella loro concreta materialità”[15].

Orbene, tornando ad esaminare il provvedimento in argomento, è evidente come la Corte di Cassazione abbia declinato l’orientamento ermeneutico in precedenza illustrato (in sostanza: la identità del fatto nella sua portata materiale) al caso di specie attraverso il raffronto comparativo della sentenze sottoposte al suo scrutinio giurisdizionale rilevando, sotto il profilo materiale “del thema oggetto delle regiudicande”, “la piena coincidenza storico-naturalistica delle basi fattuali poste a fondamento delle correlative valutazioni giudiziali”.

La sentenza in questione, quindi, è sicuramente condivisibile siccome conforme all’orientamento ermeneutico prevalente sia nazionale che comunitario.

Tuttavia, corre l’obbligo di evidenziare come il principio del “ne bis idem” sia suscettibile di deroga.

In effetti, l’ art. 55 CAAS prevede che una Parte contraente, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, possa dichiarare di non esser vincolata all’art. 54, e dunque all’operatività del principio del ne bis in idem, nelle seguenti situazioni:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti, in tutto o in parte, sul suo territorio (sempre che non siano stati commessi in parte sul territorio dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata);

b) quando essi costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

c) quando sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

L’Italia, dal canto suo, ha esercitato tale facoltà, dichiarando, nell’art. 7 della 1. 30 settembre 1993, n. 388, che l’art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi ivi previste all’art. 55, par. 1, lett. a), b) e c).

Nell’art. 7, comma 2, della citata legge di ratifica viene invero precisato che, ai sensi dell’art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Sicchè ne deriva che “la disposizione eccezionale prevista dall’art. 55 CAAS permette quindi di paralizzare l’applicazione del principio generale sancito dall’art. 54 nel caso in cui i fatti oggetto della sentenza straniera siano avvenuti, anche solo in parte, nel territorio italiano”[16].

                                                                                        

A fronte di tale regola derogatoria, v’è però una decisione con la quale un giudice di merito ha sostenuto come siffatta norma giuridica debba ritenersi non più suscettibile di applicazione.

Infatti, nella decisione (n. 1795) emessa dal GUP di Milano il 21/11/11, il giudicante, con argomentazione corredata da plurime e pregiate argomentazioni giuridiche, partendo dal presupposto secondo cui, con “l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati”, è venuto alla conclusione secondo la quale il principio del ne bis in idem, siccome esplicitamente previsto dall’art. 50 “della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. del 7 dicembre 2000, ed. Carta di Nizza, in vigore dall’11.2.2003”, è da ritenersi ormai proclamato “in termini chiari e senza previsione di deroghe” posto che tale valore fondamentale, “nella versione sancita dalla Carta di Nizza, non ammette deroghe ed assume la valenza di un principio generale del cittadino europeo”.

Orbene, pur a fronte di tale articolato e pregiato iter argomentativo (qui solo sinteticamente e parzialmente richiamato in alcuni punti), sarebbe auspicabile un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di chiarire, se e in che termini, l’art. 55 CAAS sia ancora applicabile e dunque, se le deroghe ivi contemplate siano ancora vigenti.

Solo in tal modo, in effetti, si verrebbe a dirimere una questione interpretativa assai delicata visto gli “interessi in gioco sono oltremodo rilevanti, dovendosi assicurare tutela a quello che, come lo stesso giudice milanese ha correttamente ricordato, è un diritto fondamentale del cittadino europeo, ma anche soddisfare esigenze repressive nazionali, potendo risultare in talune — seppur residuali — ipotesi ancora necessario che la valutazione dell’illiceità della condotta sia effettuata dal giudice della realtà sociale offesa”[17].

In effetti, la Corte di giustizia è “la sede più idonea per garantire un corretto bilanciamento di tali contrapposti interessi, che non si traduca (anche) in situazioni discriminatorie in virtù delle differenti valutazioni volta a volta effettuabili dai diversi giudici aditi” dato che una sentenza interpretativa avrebbe “efficacia vincolante per i giudici di tutti gli Stati membri, garantendo soluzioni univoche ed equilibrate su un aspetto così delicato del diritto dell’Unione”[18].

Ad ogni modo, anche laddove si volesse escludere l’opzione interpretativa sostenuta dal Tribunale di Milano, sarebbe comunque utilizzabile, in situazioni di tal genere, “il principio di compensazione previsto dall’art. 56, che impone alle Parti contraenti di detrarre ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di un’altra Parte contraente, in cui una persona è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti”[19].

Invero, pure qualora non fossero ravvisabili le condizioni a cui è subordinata l’applicazione dell’art. 54 CAAS (e al contrario, se ricorressero le condizioni per l’art. 55 CAAS), non vi sarebbero comunque motivi ostativi per l’applicazione dell’art. 56 CAAS stante il fatto che il “principio di compensazione è figura concettualmente distinta dal principio del ne bis in idem, assumendo rilevanza solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, quest’ultimo non sia applicabile”[20].

Da ultimo, non si può non richiamare quell’interessante contributo scientifico il quale, partendo dal presupposto secondo cui  “i problemi principali sollevati dall’art. 54 CAAS derivano dal deficit di armonizzazione delle norme incriminatrici nazionali e, correlativamente, dalla difficoltà di risolvere i conflitti positivi di giurisdizione tra gli Stati senza sacrificare eccessivamente le esigenze di sovranità statuale e di tutela penale dei beni giuridici al processo di integrazione europea ed al diritto alla libera circolazione delle persone”, perviene alla considerazione secondo la quale “si potrebbe pensare di ancorare la preclusione processuale prevista dalla Convenzione ad una diversa tipicità penale, una sorta di legalità ’’europea’’ capace di fungere da trait d’union tra le esigenze di cooperazione penale inter-statuale e la tutela dei diritti individuali”[21].

                                                                                                                      

A tal proposito, lo studioso, a sostegno di questo assunto,  richiama una serie di fonti del diritto comunitarie idonee a tale scopo quali  “la decisione quadro del Consiglio 2000/383/GAI contro la falsificazione di monete in relazione alla falsificazione dell’euro; la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo; la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia [COM(2001)664] presentata dalla Commissione il 28.11.2002”[22] le quali “da un lato, nella parte in cui impongono allo Stato d’instaurare la giurisdizione sui fatti commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale, si risolvono in obblighi di criminalizzazione, fungendo così da catalizzatori del processo di armonizzazione delle fattispecie incriminatrici; dall’altro, nella parte in cui impongono l’estensione extraterritoriale della giurisdizione per i fatti oggetto delle fattispecie incriminatrici così ravvicinate, svolgono una funzione strumentale rispetto alle esigenze della cooperazione internazionale, garantendone una maggiore efficacia”[23].

                                                                                                                                 

In tal guisa, sostiene quest’autore, l’ambito applicativo del ne bis in idem previsto dall’art. 54 CAAS potrà “dunque essere cercato nelle stesse decisioni quadro e nelle convenzioni internazionali, concluse secondo le modalità previste nel terzo pilastro dell’Unione, che descrivono le ’’classi di reati’’ - meglio, di offensività”[24].

A detta di questa corrente scientifica, quindi, l’ipotesi interpretativa ivi avanzata “permetterebbe invero di applicare il principio sancito dall’art. 54 CAAS in maniera settoriale e mirata, nei soli casi in cui vi è una sufficiente armonizzazione tra le norme penali nazionali ed i rischi di una duplicazione dei procedimenti, stante la natura generalmente transfrontaliera degli illeciti oggetto di convenzioni, sono maggiori”[25].

Ebbene, a parere dello scrivente, tale approdo argomentativo dovrebbe essere integrato posto che, oltre a tale parametro di riferimento comunitario, si dovrebbe tener conto, oltre alle “decisioni quadro e nelle convenzioni internazionali”[26], pure del catalogo dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 (c.d. Carta di Nizza).

Infatti, l’art. 6, par. 3-III, del Trattato di Lisbona stabilisce che i “diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

Del resto, ancor prima che venisse emanato questo Trattato, era “costante la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’affermare che i diritti fondamentali tutelati dalla CEDU costituiscono parte integrante dei principi generali di cui la stessa Corte garantisce l’osservanza, sicché, a fronte di affermazioni chiare e reiterate da parte dell’organo deputato alla interpretazione del Trattato Ue, ogni dubbio appare superato”[27].

Sicchè ne deriva che per verificare se vi sia sostanziale omogeneità da tra due fattispecie di reato previste da due distinti ordinamenti nazionali, si potrebbe ricorrere, invece del summenzionato criterio fattuale,  a quello teleologico avvalendosi, come parametro valutativo, dei diritti sanciti nella Convenzione Europea.

Alle medesimi conclusioni si dovrebbe addivenire per la Carta c.d. di Nizza dato che l’art. 6, par. 1-I, del Trattato di Lisbona stabilisce che l’ “Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.

Inoltre, ad ulteriore conferma di tale considerazione giuridica, v’è il fatto che il Trattato di Lisbona, nel prevedere la statuizione di norme che possano “facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (…) nelle materie penali aventi dimensione transnazionale” (art. 69 A, par. 2-I), annovera anche quelle che afferiscono ai “diritti delle vittime della criminalità” (art. 69 A, par. 2-II).

Tale regola, di conseguenza, sembrerebbe lasciare chiaramente intendere una volontà del legislatore comunitario di conferire il giusto rilievo, ai fini di una armonizzazione giudiziaria, ai fatti che ledono lo stesso bene giuridico che, in quanto tali, sono strettamente correlati a colui che, titolare di questa res, viene violato in un suo diritto.

Da ciò deriva come tale criterio ermeneutico potrebbe rappresentare un mezzo idoneo per garantire una omogeneità normativa delle singoli fonti del diritto penale domestico nell’ottica di una chiave di lettura del bene giuridico “comunitariamente orientata”.

Ad ogni modo ed in conclusione, al di là di tale tesi interpretativa, la sentenza in oggetto è comunque condivisibile siccome oltre ad essere conforme, come suesposto, all’orientamento ermeneutico prevalente, rappresenta un giusto punto di equilibrio “tra le esigenze di garanzia individuale, tradizionalmente connesse al divieto di doppio processo, e le istanze di sovranità dei singoli Stati, lese dal fatto che il ne bis in idem previsto dalla Convenzione costituisce un’etero-limitazione all’esercizio della potestà punitiva nazionale, che trova ragione nel fatto che un diverso Stato ha già provveduto alla repressione”[28].

Difatti, la ratio che contraddistingue questo istituto è quella da un lato, “di evitare, o almeno di limitare, i conflitti positivi di giurisdizione ed i connessi pericoli di una duplicazione dei procedimenti”[29], dall’altro, di tutelare il singolo “di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati”[30].

[1] Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231799; v., inoltre, Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, dep. 20/07/2010, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, dep. 27/05/2008, Rv. 240106; Sez. 4, n. 15578 del 20/02/2006, dep. 05/05/2006, Rv. 233959.

[2] Cass. pen., Sez. Un., 28/06/05, n. 34655.

[3] Cass. pen., sez. IV, 20/02/06, n. 15578.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Tra le tante: Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine e. Russia, 10 febbraio 2009, n. 14939.

[7] Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine e. Russia, 10 febbraio 2009, n. 14939.

[8] CGE, 18/07/07, n. 288.

[9] CGE, sez. I, 28/09/06, n. 150.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Barbara Piattoli, “Ne bis idem europeo”, Cass. pen., 2007, 06, 2642.

[15] Ibidem. Inoltre, per dovere di completezza espositiva, corre l’obbligo di evidenziare che, oltre tale orientamento nomofilattico, sono stati elaborati altri indirizzi interpretativi e precisamente:

a) quello “ incentrato sui rapporti esistenti tra le fattispecie incriminatrici, e dunque volto a subordinare il divieto di doppio processo all’identità delle qualificazioni giuridiche convergenti sul fatto storico” (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, la quale, a sua volta, richiama: “la sentenza del 30 luglio 1998, Oliveira v. Switzerland, in particolare para. 26 s., dove la Corte di Strasburgo afferma che l’art. 4 del Protocollo n. 7 ’’prohibits people being tried twice for the same offence whereas in case concerning a single act constituting various offences (concours idéal d’infractions) one criminal act constitutes two separate offences’’”);

b) quello consistente nell’interpretare “l’art. 54 CAAS alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di divieto di doppio processo per la medesima violazione delle regole sulla concorrenza” (CGCE, sent., 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./ Commissione (Racc. pag. I-8375), punto 59”) posto che “alla luce di questa giurisprudenza, si è autorevolmente sostenuto che ’’il principio del ne bis in idem, secondo logica, non può essere sostanzialmente diverso a seconda che si applichi ai sensi dell’art. 54 CAAS o quale principio fondamentale del diritto comunitario’’ (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120).;

c) quello secondo il quale “il divieto di doppio processo opera se e quando il secondo processo è instaurato per accertare la lesione o la messa in pericolo dello stesso bene o interesse che costituisce l’oggetto giuridico delle norme applicate dal primo giudice” (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, che, dal canto suo, richiama la seguente dottrina: M. Böse, Der Grundsatz ’’ne bis in idem ’’ in der Europäischen Union, cit., 762, che subordina l’efficacia della preclusione processuale alla circostanza che ’’die Handlung und das betroffene Rechtsgut sowie ggf. die Art des Angriffs (z.B. Verletzung oder abstrakte Gefährdung) in beiden Tatbeständen im Wesentlichen identisch sind’’. In senso parzialmente difforme K. Ambos, Internationales Strafrecht, cit., 437 s. e G. Dannecker, Die Garantie des Grundsatzes ’’ne bis in idem ’’ in Europa, in Festschrift für G. Kohlman zum 70. Geburtstag, a cura di H-J. Hirsch, J. Wolter, U. Brauns, Köln, 2003, 603 s.).

[16] Ufficio indagini preliminari Milano , 21/11/2011, n. 1795.

[17] Chiara Amalfitano, “La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, Giur. Merito, 2012, 7-8, 1610B.

[18] Ibidem.

[19] G. De Amicis, “Il principio del “ne bis in idem” europeo nell’interpretazione della Corte di Giustizia”, Cass. pen., 2009, 7-8, 3162.

[20] Ibidem.

[21] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[22] Ibidem.

[23] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, che richiama, a sua volta, A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 52 e ss..

[24] A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 48.

[25] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[26] A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 48.

[27] Nadia Plastina, “Il ne bis in idem ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen: la Cassazione si pronuncia ancora sui limiti al nuovo giudizio”, che, dal canto suo, richiama la “sentenza (Grande sezione) 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02”.

[28] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[29] Ibidem.

[30] Corte Cost., 14 febbraio – 3 marzo, 1997, n. 58.

La sentenza in argomento è di notevole rilievo ermeneutico siccome individua quali fatti possono determinare il ne bis idem internazionale.

Il Supremo Consesso, difatti, in questo decisum, ha affermato che, ai fini del giudizio de quo, occorre conferire rilievo ai fatti indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica.

A sostegno di tale approdo ermeneutico, la Corte ha richiamato una copiosa giurisprudenza sia di legittimità sia comunitaria.

Per quanto riguarda il diritto domestico, la nozione di identità del fatto è stata costantemente intesa dalla Cassazione quale coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto", ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio del ne bis in idem, sussiste solo ove vi sia “corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona”[1].

Di talchè ne consegue che, secondo il diritto vivente, tale ipotesi preclusiva sussiste nella misura in cui le imputazioni risultino “connotate dalla totale coincidenza dei soggetti, delle condotte, dell’oggetto materiale della ricettazione, (…) nonché delle condizioni di tempo e di luogo dell’accadimento”[2]

In altri termini, secondo la Corte, ciò che rileva è il “fatto storico”[3] mentre, viceversa, è irrilevante la “diversa configurazione dell’elemento soggettivo”[4] o “gli eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione nè i mutamenti sull’ampiezza del programma criminoso”[5].

Per quanto concerne il versante comunitario, i Giudici di “Piazza Cavour”, con la decisione in esame, hanno preso atto come la più recente elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU[6] abbia privilegiato “il criterio dell’identità dei fatti materiali, assumendo quali parametri di riferimento l’insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio” a discapito di una valutazione di natura prettamente giuridica.

In effetti, secondo la Corte EDU, la garanzia prevista dall’art. 4 del Protocollo VII della CEDU (secondo «cui nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato»), deve essere intesa come rimedio per evitare che una persona venga sottoposta ad un giudizio “per una seconda volta per un reato che ha ad oggetto i medesimi fatti o fatti che siano sostanzialmente gli stessi” rispetto a quelli “per i quali è già stato giudicato”[7].

Tale orientamento interpretativo, a sua volta, è perfettamente speculare a quello tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in diverse pronunce.

Infatti, quest’organo comunitario, nell’esaminare questioni pregiudiziali sollevate sull’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in seguito indicato con la locuzione CAAS) - il quale prevede che una “persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente (…)” - è pervenuto ad affermare che “l’accertamento di un’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra di loro, deve avvenire indipendentemente dall’interesse giuridico tutelato, che può variare da uno Stato contraente all’altro”[8].

                                                                                                           

Difatti, i Giudici comunitari partendo dal presupposto secondo cui il “principio <ne bis in idem>, sancito dall’art. 54 CAAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse” (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 30)”[9], sono giunti alla conclusione secondo la quale “l’eventualità di qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all’applicazione dell’art. 54 della CAAS (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 31)”[10].

Del resto, a tale conclusione decisoria, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbente l’argomentazione secondo cui “un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’interesse giuridico tutelato sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nello spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 35)”[11] posto che le finalità dell’art. 54 CAAS consistono nel fatto di “evitare che una persona, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata)”[12] e data altresì “l’assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali”[13],

La  Corte di giustizia, di conseguenza, ha stabilito che l’efficacia preclusiva del giudizio straniero risulta configurabile ogniqualvolta i fatti appaiono coincidenti nella estrinsecazione materiale e non anche nella loro qualificazione giuridica dato che lo scrutinio giurisdizionale deve intendersi limitato “alla sostanziale corrispondenza naturalistica delle condotte, senza possibilità che eventuali elementi accessori di tipicità penale possano escludere la prevalenza di una giurisdizione”[14].

Quindi, in sostanza, a detta della Corte comunitaria, ciò che rileva in casi di questo tipo sono semplicemente “i fatti nella loro concreta materialità”[15].

Orbene, tornando ad esaminare il provvedimento in argomento, è evidente come la Corte di Cassazione abbia declinato l’orientamento ermeneutico in precedenza illustrato (in sostanza: la identità del fatto nella sua portata materiale) al caso di specie attraverso il raffronto comparativo della sentenze sottoposte al suo scrutinio giurisdizionale rilevando, sotto il profilo materiale “del thema oggetto delle regiudicande”, “la piena coincidenza storico-naturalistica delle basi fattuali poste a fondamento delle correlative valutazioni giudiziali”.

La sentenza in questione, quindi, è sicuramente condivisibile siccome conforme all’orientamento ermeneutico prevalente sia nazionale che comunitario.

Tuttavia, corre l’obbligo di evidenziare come il principio del “ne bis idem” sia suscettibile di deroga.

In effetti, l’ art. 55 CAAS prevede che una Parte contraente, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, possa dichiarare di non esser vincolata all’art. 54, e dunque all’operatività del principio del ne bis in idem, nelle seguenti situazioni:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti, in tutto o in parte, sul suo territorio (sempre che non siano stati commessi in parte sul territorio dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata);

b) quando essi costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

c) quando sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

L’Italia, dal canto suo, ha esercitato tale facoltà, dichiarando, nell’art. 7 della 1. 30 settembre 1993, n. 388, che l’art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi ivi previste all’art. 55, par. 1, lett. a), b) e c).

Nell’art. 7, comma 2, della citata legge di ratifica viene invero precisato che, ai sensi dell’art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Sicchè ne deriva che “la disposizione eccezionale prevista dall’art. 55 CAAS permette quindi di paralizzare l’applicazione del principio generale sancito dall’art. 54 nel caso in cui i fatti oggetto della sentenza straniera siano avvenuti, anche solo in parte, nel territorio italiano”[16].

                                                                                        

A fronte di tale regola derogatoria, v’è però una decisione con la quale un giudice di merito ha sostenuto come siffatta norma giuridica debba ritenersi non più suscettibile di applicazione.

Infatti, nella decisione (n. 1795) emessa dal GUP di Milano il 21/11/11, il giudicante, con argomentazione corredata da plurime e pregiate argomentazioni giuridiche, partendo dal presupposto secondo cui, con “l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati”, è venuto alla conclusione secondo la quale il principio del ne bis in idem, siccome esplicitamente previsto dall’art. 50 “della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. del 7 dicembre 2000, ed. Carta di Nizza, in vigore dall’11.2.2003”, è da ritenersi ormai proclamato “in termini chiari e senza previsione di deroghe” posto che tale valore fondamentale, “nella versione sancita dalla Carta di Nizza, non ammette deroghe ed assume la valenza di un principio generale del cittadino europeo”.

Orbene, pur a fronte di tale articolato e pregiato iter argomentativo (qui solo sinteticamente e parzialmente richiamato in alcuni punti), sarebbe auspicabile un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di chiarire, se e in che termini, l’art. 55 CAAS sia ancora applicabile e dunque, se le deroghe ivi contemplate siano ancora vigenti.

Solo in tal modo, in effetti, si verrebbe a dirimere una questione interpretativa assai delicata visto gli “interessi in gioco sono oltremodo rilevanti, dovendosi assicurare tutela a quello che, come lo stesso giudice milanese ha correttamente ricordato, è un diritto fondamentale del cittadino europeo, ma anche soddisfare esigenze repressive nazionali, potendo risultare in talune — seppur residuali — ipotesi ancora necessario che la valutazione dell’illiceità della condotta sia effettuata dal giudice della realtà sociale offesa”[17].

In effetti, la Corte di giustizia è “la sede più idonea per garantire un corretto bilanciamento di tali contrapposti interessi, che non si traduca (anche) in situazioni discriminatorie in virtù delle differenti valutazioni volta a volta effettuabili dai diversi giudici aditi” dato che una sentenza interpretativa avrebbe “efficacia vincolante per i giudici di tutti gli Stati membri, garantendo soluzioni univoche ed equilibrate su un aspetto così delicato del diritto dell’Unione”[18].

Ad ogni modo, anche laddove si volesse escludere l’opzione interpretativa sostenuta dal Tribunale di Milano, sarebbe comunque utilizzabile, in situazioni di tal genere, “il principio di compensazione previsto dall’art. 56, che impone alle Parti contraenti di detrarre ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di un’altra Parte contraente, in cui una persona è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti”[19].

Invero, pure qualora non fossero ravvisabili le condizioni a cui è subordinata l’applicazione dell’art. 54 CAAS (e al contrario, se ricorressero le condizioni per l’art. 55 CAAS), non vi sarebbero comunque motivi ostativi per l’applicazione dell’art. 56 CAAS stante il fatto che il “principio di compensazione è figura concettualmente distinta dal principio del ne bis in idem, assumendo rilevanza solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, quest’ultimo non sia applicabile”[20].

Da ultimo, non si può non richiamare quell’interessante contributo scientifico il quale, partendo dal presupposto secondo cui  “i problemi principali sollevati dall’art. 54 CAAS derivano dal deficit di armonizzazione delle norme incriminatrici nazionali e, correlativamente, dalla difficoltà di risolvere i conflitti positivi di giurisdizione tra gli Stati senza sacrificare eccessivamente le esigenze di sovranità statuale e di tutela penale dei beni giuridici al processo di integrazione europea ed al diritto alla libera circolazione delle persone”, perviene alla considerazione secondo la quale “si potrebbe pensare di ancorare la preclusione processuale prevista dalla Convenzione ad una diversa tipicità penale, una sorta di legalità ’’europea’’ capace di fungere da trait d’union tra le esigenze di cooperazione penale inter-statuale e la tutela dei diritti individuali”[21].

                                                                                                                      

A tal proposito, lo studioso, a sostegno di questo assunto,  richiama una serie di fonti del diritto comunitarie idonee a tale scopo quali  “la decisione quadro del Consiglio 2000/383/GAI contro la falsificazione di monete in relazione alla falsificazione dell’euro; la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo; la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia [COM(2001)664] presentata dalla Commissione il 28.11.2002”[22] le quali “da un lato, nella parte in cui impongono allo Stato d’instaurare la giurisdizione sui fatti commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale, si risolvono in obblighi di criminalizzazione, fungendo così da catalizzatori del processo di armonizzazione delle fattispecie incriminatrici; dall’altro, nella parte in cui impongono l’estensione extraterritoriale della giurisdizione per i fatti oggetto delle fattispecie incriminatrici così ravvicinate, svolgono una funzione strumentale rispetto alle esigenze della cooperazione internazionale, garantendone una maggiore efficacia”[23].

                                                                                                                                 

In tal guisa, sostiene quest’autore, l’ambito applicativo del ne bis in idem previsto dall’art. 54 CAAS potrà “dunque essere cercato nelle stesse decisioni quadro e nelle convenzioni internazionali, concluse secondo le modalità previste nel terzo pilastro dell’Unione, che descrivono le ’’classi di reati’’ - meglio, di offensività”[24].

A detta di questa corrente scientifica, quindi, l’ipotesi interpretativa ivi avanzata “permetterebbe invero di applicare il principio sancito dall’art. 54 CAAS in maniera settoriale e mirata, nei soli casi in cui vi è una sufficiente armonizzazione tra le norme penali nazionali ed i rischi di una duplicazione dei procedimenti, stante la natura generalmente transfrontaliera degli illeciti oggetto di convenzioni, sono maggiori”[25].

Ebbene, a parere dello scrivente, tale approdo argomentativo dovrebbe essere integrato posto che, oltre a tale parametro di riferimento comunitario, si dovrebbe tener conto, oltre alle “decisioni quadro e nelle convenzioni internazionali”[26], pure del catalogo dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 (c.d. Carta di Nizza).

Infatti, l’art. 6, par. 3-III, del Trattato di Lisbona stabilisce che i “diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

Del resto, ancor prima che venisse emanato questo Trattato, era “costante la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’affermare che i diritti fondamentali tutelati dalla CEDU costituiscono parte integrante dei principi generali di cui la stessa Corte garantisce l’osservanza, sicché, a fronte di affermazioni chiare e reiterate da parte dell’organo deputato alla interpretazione del Trattato Ue, ogni dubbio appare superato”[27].

Sicchè ne deriva che per verificare se vi sia sostanziale omogeneità da tra due fattispecie di reato previste da due distinti ordinamenti nazionali, si potrebbe ricorrere, invece del summenzionato criterio fattuale,  a quello teleologico avvalendosi, come parametro valutativo, dei diritti sanciti nella Convenzione Europea.

Alle medesimi conclusioni si dovrebbe addivenire per la Carta c.d. di Nizza dato che l’art. 6, par. 1-I, del Trattato di Lisbona stabilisce che l’ “Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.

Inoltre, ad ulteriore conferma di tale considerazione giuridica, v’è il fatto che il Trattato di Lisbona, nel prevedere la statuizione di norme che possano “facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (…) nelle materie penali aventi dimensione transnazionale” (art. 69 A, par. 2-I), annovera anche quelle che afferiscono ai “diritti delle vittime della criminalità” (art. 69 A, par. 2-II).

Tale regola, di conseguenza, sembrerebbe lasciare chiaramente intendere una volontà del legislatore comunitario di conferire il giusto rilievo, ai fini di una armonizzazione giudiziaria, ai fatti che ledono lo stesso bene giuridico che, in quanto tali, sono strettamente correlati a colui che, titolare di questa res, viene violato in un suo diritto.

Da ciò deriva come tale criterio ermeneutico potrebbe rappresentare un mezzo idoneo per garantire una omogeneità normativa delle singoli fonti del diritto penale domestico nell’ottica di una chiave di lettura del bene giuridico “comunitariamente orientata”.

Ad ogni modo ed in conclusione, al di là di tale tesi interpretativa, la sentenza in oggetto è comunque condivisibile siccome oltre ad essere conforme, come suesposto, all’orientamento ermeneutico prevalente, rappresenta un giusto punto di equilibrio “tra le esigenze di garanzia individuale, tradizionalmente connesse al divieto di doppio processo, e le istanze di sovranità dei singoli Stati, lese dal fatto che il ne bis in idem previsto dalla Convenzione costituisce un’etero-limitazione all’esercizio della potestà punitiva nazionale, che trova ragione nel fatto che un diverso Stato ha già provveduto alla repressione”[28].

Difatti, la ratio che contraddistingue questo istituto è quella da un lato, “di evitare, o almeno di limitare, i conflitti positivi di giurisdizione ed i connessi pericoli di una duplicazione dei procedimenti”[29], dall’altro, di tutelare il singolo “di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati”[30].

[1] Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231799; v., inoltre, Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, dep. 20/07/2010, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, dep. 27/05/2008, Rv. 240106; Sez. 4, n. 15578 del 20/02/2006, dep. 05/05/2006, Rv. 233959.

[2] Cass. pen., Sez. Un., 28/06/05, n. 34655.

[3] Cass. pen., sez. IV, 20/02/06, n. 15578.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Tra le tante: Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine e. Russia, 10 febbraio 2009, n. 14939.

[7] Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine e. Russia, 10 febbraio 2009, n. 14939.

[8] CGE, 18/07/07, n. 288.

[9] CGE, sez. I, 28/09/06, n. 150.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Barbara Piattoli, “Ne bis idem europeo”, Cass. pen., 2007, 06, 2642.

[15] Ibidem. Inoltre, per dovere di completezza espositiva, corre l’obbligo di evidenziare che, oltre tale orientamento nomofilattico, sono stati elaborati altri indirizzi interpretativi e precisamente:

a) quello “ incentrato sui rapporti esistenti tra le fattispecie incriminatrici, e dunque volto a subordinare il divieto di doppio processo all’identità delle qualificazioni giuridiche convergenti sul fatto storico” (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, la quale, a sua volta, richiama: “la sentenza del 30 luglio 1998, Oliveira v. Switzerland, in particolare para. 26 s., dove la Corte di Strasburgo afferma che l’art. 4 del Protocollo n. 7 ’’prohibits people being tried twice for the same offence whereas in case concerning a single act constituting various offences (concours idéal d’infractions) one criminal act constitutes two separate offences’’”);

b) quello consistente nell’interpretare “l’art. 54 CAAS alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di divieto di doppio processo per la medesima violazione delle regole sulla concorrenza” (CGCE, sent., 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./ Commissione (Racc. pag. I-8375), punto 59”) posto che “alla luce di questa giurisprudenza, si è autorevolmente sostenuto che ’’il principio del ne bis in idem, secondo logica, non può essere sostanzialmente diverso a seconda che si applichi ai sensi dell’art. 54 CAAS o quale principio fondamentale del diritto comunitario’’ (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120).;

c) quello secondo il quale “il divieto di doppio processo opera se e quando il secondo processo è instaurato per accertare la lesione o la messa in pericolo dello stesso bene o interesse che costituisce l’oggetto giuridico delle norme applicate dal primo giudice” (Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, che, dal canto suo, richiama la seguente dottrina: M. Böse, Der Grundsatz ’’ne bis in idem ’’ in der Europäischen Union, cit., 762, che subordina l’efficacia della preclusione processuale alla circostanza che ’’die Handlung und das betroffene Rechtsgut sowie ggf. die Art des Angriffs (z.B. Verletzung oder abstrakte Gefährdung) in beiden Tatbeständen im Wesentlichen identisch sind’’. In senso parzialmente difforme K. Ambos, Internationales Strafrecht, cit., 437 s. e G. Dannecker, Die Garantie des Grundsatzes ’’ne bis in idem ’’ in Europa, in Festschrift für G. Kohlman zum 70. Geburtstag, a cura di H-J. Hirsch, J. Wolter, U. Brauns, Köln, 2003, 603 s.).

[16] Ufficio indagini preliminari Milano , 21/11/2011, n. 1795.

[17] Chiara Amalfitano, “La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, Giur. Merito, 2012, 7-8, 1610B.

[18] Ibidem.

[19] G. De Amicis, “Il principio del “ne bis in idem” europeo nell’interpretazione della Corte di Giustizia”, Cass. pen., 2009, 7-8, 3162.

[20] Ibidem.

[21] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[22] Ibidem.

[23] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120, che richiama, a sua volta, A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 52 e ss..

[24] A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 48.

[25] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[26] A. di Martino, La frontiera e il diritto penale, Torino, 2006, 48.

[27] Nadia Plastina, “Il ne bis in idem ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen: la Cassazione si pronuncia ancora sui limiti al nuovo giudizio”, che, dal canto suo, richiama la “sentenza (Grande sezione) 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02”.

[28] Raffaella Calò, “Ne bis in idem: l’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen tra garanzie dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale”, Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1120.

[29] Ibidem.

[30] Corte Cost., 14 febbraio – 3 marzo, 1997, n. 58.