Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali per le reti d’impresa
Prima di esaminare il contenuto dei provvedimenti dell’Agenzia, facciamo un passo indietro.
L’8 febbraio 2011 la Commissione Europea ha autorizzato le agevolazioni per le reti d’impresa previste dall’articolo 42 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricordiamo che il contratto di rete, introdotto con il c.d. “decreto incentivi”, è il contratto con il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato …” (articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 5/09, convertito nella legge 33/09 ed ulteriormente modificato dall’articolo 1 della legge 99/09). Diversamente da quanto avviene con altre forme di aggregazione aziendale, con il Contratto di Rete le imprese contraenti, pur creando un nuovo soggetto giuridico, rimangono entità distinte ed indipendenti tra loro, senza alterare le principali caratteristiche delle piccole e medie imprese: la singolarità, la flessibilità, l’individualità, la qualità.
In particolare, con protocollo del 14 aprile 2011 (n. 2011/31139) l’Agenzia ha approvato la comunicazione, c.d. modello “RETI” (disponibile sul sito www.agenziaentrate.it), recante i dati necessari per fruire della sospensione d’imposta, specificando l’iter operativo da seguire.
La citata comunicazione, composta dal frontespizio relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali, riporta (i) i dati identificati della rete, (ii) l’ammontare della quota degli utili accantonata (che in ogni caso non potrà essere superiore a 1 milione di euro per ogni singola impresa per ciascun periodo d’imposta) e (iii) il relativo risparmio d’imposta.
La comunicazione va trasmessa all’Agenzia dai soggetti abilitati, ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro, dai CAF, in via telematica, mediante il prodotto di gestione “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal 20 aprile 2011 sul sito www.agenziaentrate.gov.it), dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 e al 2012. Sulla base delle risorse stanziate e del risparmio d’imposta richiesto, l’Agenzia determinerà, con successivi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante a ciascun impresa.
Quanto all’asseverazione del programma comune di rete il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 febbraio 2011, ha stabilito che sono abilitati all’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazione presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Pertanto, nei prossimi mesi, le Confederazioni dovranno inviare all’Agenzia l’elenco e i dati di detti organismi. In attesa di dette comunicazioni, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione l’asseverazione del programma potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2011, anziché entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
Quanto alle modalità di trasmissione dei dati relativi all’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate, con protocollo n. 2011/54949, ha previsto che questa va fatta all’Agenzia dagli organismi abilitati entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata alla rete di impresa (organo comune, rappresentante), in via telematica, mediante il servizio Entratel o Fisconline, specificando le imprese partecipanti alla rete e gli estremi della registrazione del contratto di rete per le opportune verifiche.
Il materiale è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]
Prima di esaminare il contenuto dei provvedimenti dell’Agenzia, facciamo un passo indietro.
L’8 febbraio 2011 la Commissione Europea ha autorizzato le agevolazioni per le reti d’impresa previste dall’articolo 42 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricordiamo che il contratto di rete, introdotto con il c.d. “decreto incentivi”, è il contratto con il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato …” (articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 5/09, convertito nella legge 33/09 ed ulteriormente modificato dall’articolo 1 della legge 99/09). Diversamente da quanto avviene con altre forme di aggregazione aziendale, con il Contratto di Rete le imprese contraenti, pur creando un nuovo soggetto giuridico, rimangono entità distinte ed indipendenti tra loro, senza alterare le principali caratteristiche delle piccole e medie imprese: la singolarità, la flessibilità, l’individualità, la qualità.
In particolare, con protocollo del 14 aprile 2011 (n. 2011/31139) l’Agenzia ha approvato la comunicazione, c.d. modello “RETI” (disponibile sul sito www.agenziaentrate.it), recante i dati necessari per fruire della sospensione d’imposta, specificando l’iter operativo da seguire.
La citata comunicazione, composta dal frontespizio relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali, riporta (i) i dati identificati della rete, (ii) l’ammontare della quota degli utili accantonata (che in ogni caso non potrà essere superiore a 1 milione di euro per ogni singola impresa per ciascun periodo d’imposta) e (iii) il relativo risparmio d’imposta.
La comunicazione va trasmessa all’Agenzia dai soggetti abilitati, ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro, dai CAF, in via telematica, mediante il prodotto di gestione “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal 20 aprile 2011 sul sito www.agenziaentrate.gov.it), dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011 e al 2012. Sulla base delle risorse stanziate e del risparmio d’imposta richiesto, l’Agenzia determinerà, con successivi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante a ciascun impresa.
Quanto all’asseverazione del programma comune di rete il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 febbraio 2011, ha stabilito che sono abilitati all’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazione presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Pertanto, nei prossimi mesi, le Confederazioni dovranno inviare all’Agenzia l’elenco e i dati di detti organismi. In attesa di dette comunicazioni, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione l’asseverazione del programma potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2011, anziché entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
Quanto alle modalità di trasmissione dei dati relativi all’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate, con protocollo n. 2011/54949, ha previsto che questa va fatta all’Agenzia dagli organismi abilitati entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata alla rete di impresa (organo comune, rappresentante), in via telematica, mediante il servizio Entratel o Fisconline, specificando le imprese partecipanti alla rete e gli estremi della registrazione del contratto di rete per le opportune verifiche.
Il materiale è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]