Agenzia delle Entrate: Circolare di chiarimento della cedolare secca sugli affitti, effetti giuridici

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del nuovo regime stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (entrato in vigore il 7 aprile 2011), che ha introdotto un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto realedi godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

L’esercizio della citata opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento (o al 19 per cento), anziché al sistema di tassazione ordinario.

In sostanza, ricorda l’Agenzia, l’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca

- esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione: dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione; dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. Inoltre, la cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, se dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

- comporta che il conduttore non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

Sul piano giuridico è opportuno ricordare che "Per il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone".

La Circolare si occupa di:

- ambito applicativo

- condizioni per l’applicazione della cedolare secca

- modalità di registrazione del contratto ed esercizio dell’opzione

- durata ed effetti dell’opzione

- effetti della cedolare sulla determinazione del reddito

- determinazione della cedolare secca

- versamenti

- applicazione della cedolare per il 2011

- sanzioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del nuovo regime stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (entrato in vigore il 7 aprile 2011), che ha introdotto un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto realedi godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

L’esercizio della citata opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento (o al 19 per cento), anziché al sistema di tassazione ordinario.

In sostanza, ricorda l’Agenzia, l’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca

- esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione: dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione; dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. Inoltre, la cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, se dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

- comporta che il conduttore non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

Sul piano giuridico è opportuno ricordare che "Per il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone".

La Circolare si occupa di:

- ambito applicativo

- condizioni per l’applicazione della cedolare secca

- modalità di registrazione del contratto ed esercizio dell’opzione

- durata ed effetti dell’opzione

- effetti della cedolare sulla determinazione del reddito

- determinazione della cedolare secca

- versamenti

- applicazione della cedolare per il 2011

- sanzioni