Agenzia delle Entrate: controlli per Partita IVA sulla home page del sito internet
Con la citata Risoluzione 60/2006, l’Agenzia delle Entrate aveva invece chiarito (troncando ogni discussione in merito alla natura del sito internet) che il numero di partita IVA attribuito dagli uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.
L’Agenzia delle Entrate (in particolare, la Direzione Regionale della Liguria) ha iniziato a contestare violazioni alle imprese e ai professionisti che non rispettano l’obbligo di indicazione della partita Iva, irrogando una sanzione amministrativa il cui importo può variare da Euro 258,23 a Euro 2.065,83.
Si suggerisce pertanto di pubblicare al più presto (prima di eventuali contestazioni, regolarizzando così la propria posizione) almeno il numero di partita Iva sulla Home page del sito istituzionale dell’azienda, mentre le altre informazioni relative alla società, richieste ad esempio dalla disciplina in materia di tutela dei consumatori, di commercio elettronico e fiscale (denominazione sociale, sede, contatti, numero del R.e.a.), potranno essere pubblicate nelle pagine internet interne, quali ad esempio la pagina “chi siamo” oppure “contatti”.
Per ulteriori informazioni rinviamo all’articolo esplicativo pubblicato su Fisco Oggi (la rivista dell’Agenzia delle Entrate).
Con la citata Risoluzione 60/2006, l’Agenzia delle Entrate aveva invece chiarito (troncando ogni discussione in merito alla natura del sito internet) che il numero di partita IVA attribuito dagli uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.
L’Agenzia delle Entrate (in particolare, la Direzione Regionale della Liguria) ha iniziato a contestare violazioni alle imprese e ai professionisti che non rispettano l’obbligo di indicazione della partita Iva, irrogando una sanzione amministrativa il cui importo può variare da Euro 258,23 a Euro 2.065,83.
Si suggerisce pertanto di pubblicare al più presto (prima di eventuali contestazioni, regolarizzando così la propria posizione) almeno il numero di partita Iva sulla Home page del sito istituzionale dell’azienda, mentre le altre informazioni relative alla società, richieste ad esempio dalla disciplina in materia di tutela dei consumatori, di commercio elettronico e fiscale (denominazione sociale, sede, contatti, numero del R.e.a.), potranno essere pubblicate nelle pagine internet interne, quali ad esempio la pagina “chi siamo” oppure “contatti”.
Per ulteriori informazioni rinviamo all’articolo esplicativo pubblicato su Fisco Oggi (la rivista dell’Agenzia delle Entrate).