Agenzia Entrate: black list violazioni alla disciplina dell’autotrasporto per conto terzi
In generale, "il Provvedimento ricorda che ricordiamo che I provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali disposti ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono emessi dal Direttore Regionale ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata".
In particolare: "Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate è pubblicato un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 83-bis. L’elenco riporta partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza. Le informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all’anno in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela".
E’ bene precisare che "Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà anche i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento".
In generale, "il Provvedimento ricorda che ricordiamo che I provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa dell’esclusione dai benefici fiscali disposti ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono emessi dal Direttore Regionale ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata".
In particolare: "Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate è pubblicato un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 83-bis. L’elenco riporta partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza. Le informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all’anno in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela".
E’ bene precisare che "Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà anche i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha emanato l’atto, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento".