Agenzia Entrate: imposta di bollo per le autenticazioni degli atti relativi agli autoveicoli

La facoltà per il cittadino di avvalersi gratuitamente, in alternativa al notaio, di particolari modalità di autenticazione della firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, rivolgendosi ai comuni o agli sportelli telematici dell’automobilista, non  implica l’esenzione dall’imposta di bollo che è comunque dovuta.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 132/2006.

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 13 novembre 2006, n.132/E: AUTOMOBILE CLUB D’TALIA Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati ex art. 7, comma 1, d.l. n 223 del 2006 – Imposta di bollo).
La facoltà per il cittadino di avvalersi gratuitamente, in alternativa al notaio, di particolari modalità di autenticazione della firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, rivolgendosi ai comuni o agli sportelli telematici dell’automobilista, non  implica l’esenzione dall’imposta di bollo che è comunque dovuta.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 132/2006.

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 13 novembre 2006, n.132/E: AUTOMOBILE CLUB D’TALIA Autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati ex art. 7, comma 1, d.l. n 223 del 2006 – Imposta di bollo).