Agenzia Entrate: responsabilità legali rappresentanti violazioni tributarie società

L’Agenzia delle Entrate ha compiuto una ricognizione del regime delle sanzioni tributarie, rilevando innanzitutto che "Ai sensi della nuova disciplina delle sanzioni, l’illecito e’ in ogni caso riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (c.d. principio di personalita’), prescindendo dalla circostanza che detta persona coincida con il soggetto passivo d’imposta. In luogo di una responsabilita’ di tipo oggettivo del rappresentante legale, in ragione del suo rapporto con l’ente rappresentato, quindi, il legislatore del 1997, in ossequio al principio di personalita’ di matrice penalistica, ha individuato quale soggetto responsabile per la sanzione amministrativa l’autore della violazione".

Tale disciplina è stata parzialmente modificata ad opera dell’art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in vigore dal 2 ottobre 2003), il quale ha affievolito il richiamato principio di personalità, prevedendo che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.

L’applicazione dell’art. 98, sesto comma, del DPR n. 602 del 1973 alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1998 trova un limite nella disposizione contenuta nell’art. 7 del decreto-legge n. 269 del 2003, secondo cui "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". Tali disposizioni "si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ciò stante - prosegue l’Agenzia delle Entrate - "si ritiene che le sanzioni di cui all’art. 98, sesto comma, del DPR n. 602 del 1973, non trovino applicazione nei confronti del legale rappresentante relativamente alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1998 per conto di societa’ o enti con personalita’ giuridica, se non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003".

(Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, Circolare 27 gennaio 2006, n.5: Articolo 98, sesto comma, d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973- Applicazione delle sanzioni - Responsabilita’ solidale del legale rappresentante).

L’Agenzia delle Entrate ha compiuto una ricognizione del regime delle sanzioni tributarie, rilevando innanzitutto che "Ai sensi della nuova disciplina delle sanzioni, l’illecito e’ in ogni caso riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (c.d. principio di personalita’), prescindendo dalla circostanza che detta persona coincida con il soggetto passivo d’imposta. In luogo di una responsabilita’ di tipo oggettivo del rappresentante legale, in ragione del suo rapporto con l’ente rappresentato, quindi, il legislatore del 1997, in ossequio al principio di personalita’ di matrice penalistica, ha individuato quale soggetto responsabile per la sanzione amministrativa l’autore della violazione".

Tale disciplina è stata parzialmente modificata ad opera dell’art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in vigore dal 2 ottobre 2003), il quale ha affievolito il richiamato principio di personalità, prevedendo che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.

L’applicazione dell’art. 98, sesto comma, del DPR n. 602 del 1973 alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1998 trova un limite nella disposizione contenuta nell’art. 7 del decreto-legge n. 269 del 2003, secondo cui "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". Tali disposizioni "si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ciò stante - prosegue l’Agenzia delle Entrate - "si ritiene che le sanzioni di cui all’art. 98, sesto comma, del DPR n. 602 del 1973, non trovino applicazione nei confronti del legale rappresentante relativamente alle violazioni commesse fino al 31 marzo 1998 per conto di societa’ o enti con personalita’ giuridica, se non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003".

(Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, Circolare 27 gennaio 2006, n.5: Articolo 98, sesto comma, d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973- Applicazione delle sanzioni - Responsabilita’ solidale del legale rappresentante).