Agenzia Entrate: Risoluzione l’ente paga la tassa di concessioni governative per cellulare
Secondo l’Agenzia: "l’AIPO, che non ha natura di Amministrazione dello Stato, ne è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall’articolo 13-bis del DPR n. 641 del 1972, sia tenuta a corrispondere la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, ai sensi del più volte richiamato articolo 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972".
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che "Il codice delle comunicazioni elettroniche non ha, quindi, inteso eliminare la figura dell’abbonato, come risulta confermato, peraltro, dall’articolo 55 del medesimo decreto che difatti prevede un “Elenco abbonati e servizi di consultazione”. Infine, il fatto che le attuali licenze di telecomunicazioni radiomobile non siano più soggette ad un regime concessorio bensì ad un regime autorizzatorio, attraverso il quale lo Stato, titolare del diritto di esercitare il servizio pubblico di telecomunicazione, si priva dello stesso a favore di terzi, non fa venir meno il presupposto di applicazione del richiamato articolo 21 della Tariffa che consiste nel rilascio all’utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio, sostitutivo a tutti gli effetti, in base al combinato disposto dell’articolo 3 del DM n. 33 del 1990 e dell’articolo 160 del Decreto legislativo n. 259 del 2003, della licenza di stazione radio (sentenza CTR di Torino, Sez. XXVIII n. 54 del 5 novembre 2008)".
"La tassa sulle concessioni governative trova, infatti, applicazione sia con riferimento agli atti ed attività soggette a concessione che in relazione agli atti ed attività sottoposti ad autorizzazione e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe essere esclusa dal venir meno del regime concessorio proprio del DPR n. 156 del 1973. In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, si ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare il sistema. Il rilascio di tale titolo giuridico da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione costituisce il presupposto oggettivo di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, ai sensi del suddetto articolo 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972. Considerato, quindi, che l’abbonamento telefonico, nel rapporto gestore/utente, tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del DPR n. 156 del 1973, non si ritiene di condividere la tesi, sostenuta dall’Agenzia istante, secondo cui l’abrogazione di tale articolo abbia fatto venir meno il presupposto impositivo della tassa sulle concessioni governative, costituito dal contratto di abbonamento.".
Secondo l’Agenzia: "l’AIPO, che non ha natura di Amministrazione dello Stato, ne è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall’articolo 13-bis del DPR n. 641 del 1972, sia tenuta a corrispondere la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, ai sensi del più volte richiamato articolo 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972".
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che "Il codice delle comunicazioni elettroniche non ha, quindi, inteso eliminare la figura dell’abbonato, come risulta confermato, peraltro, dall’articolo 55 del medesimo decreto che difatti prevede un “Elenco abbonati e servizi di consultazione”. Infine, il fatto che le attuali licenze di telecomunicazioni radiomobile non siano più soggette ad un regime concessorio bensì ad un regime autorizzatorio, attraverso il quale lo Stato, titolare del diritto di esercitare il servizio pubblico di telecomunicazione, si priva dello stesso a favore di terzi, non fa venir meno il presupposto di applicazione del richiamato articolo 21 della Tariffa che consiste nel rilascio all’utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio, sostitutivo a tutti gli effetti, in base al combinato disposto dell’articolo 3 del DM n. 33 del 1990 e dell’articolo 160 del Decreto legislativo n. 259 del 2003, della licenza di stazione radio (sentenza CTR di Torino, Sez. XXVIII n. 54 del 5 novembre 2008)".
"La tassa sulle concessioni governative trova, infatti, applicazione sia con riferimento agli atti ed attività soggette a concessione che in relazione agli atti ed attività sottoposti ad autorizzazione e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe essere esclusa dal venir meno del regime concessorio proprio del DPR n. 156 del 1973. In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, si ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare il sistema. Il rilascio di tale titolo giuridico da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione costituisce il presupposto oggettivo di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, ai sensi del suddetto articolo 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972. Considerato, quindi, che l’abbonamento telefonico, nel rapporto gestore/utente, tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del DPR n. 156 del 1973, non si ritiene di condividere la tesi, sostenuta dall’Agenzia istante, secondo cui l’abrogazione di tale articolo abbia fatto venir meno il presupposto impositivo della tassa sulle concessioni governative, costituito dal contratto di abbonamento.".