Agenzia Entrate: Risoluzione rettifica valore immobili inseriti nella successione

In relazione ad una dichiarazione di successione risalente al 1995, per la quale il contribuente ha chiesto con interpello di conoscere se sia possibile procedere alla variazione in diminuzione del valore del bene indicato in misura errata, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che "non è possibile procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ... infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione".

Più in generale, l’Agenzia ha affermato che: "deve ritenersi che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale). In tal senso, devono, quindi ritenersi superati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101".

Ciò, anche alla luce dell’orientamento della Cassazione: "Si rammenta, da ultimo, la sentenza 18 novembre 2011, n. 24265, con la quale è stato precisato che la Corte di Cassazione “con indirizzo ormai consolidato” ha condivisibilmente affermato che “la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346″ (con la precisazione che l’eventuale “mancata osservanza” di tale termine potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 50 e ss.), “purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta”."

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 13 gennaio 2012, n.8/E: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31)

In relazione ad una dichiarazione di successione risalente al 1995, per la quale il contribuente ha chiesto con interpello di conoscere se sia possibile procedere alla variazione in diminuzione del valore del bene indicato in misura errata, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che "non è possibile procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ... infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione".

Più in generale, l’Agenzia ha affermato che: "deve ritenersi che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale). In tal senso, devono, quindi ritenersi superati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101".

Ciò, anche alla luce dell’orientamento della Cassazione: "Si rammenta, da ultimo, la sentenza 18 novembre 2011, n. 24265, con la quale è stato precisato che la Corte di Cassazione “con indirizzo ormai consolidato” ha condivisibilmente affermato che “la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346″ (con la precisazione che l’eventuale “mancata osservanza” di tale termine potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 50 e ss.), “purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta”."

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 13 gennaio 2012, n.8/E: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31)