Agenzia Entrate: stabile organizzazione e deducibilità degli oneri finanziari dal reddito

"L’art. 98 del TUIR si caratterizza come norma finalizzata non solo ad evitare la trasformazione di dividendi in interessi attivi, ma anche come strumento di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, quando essa è finalizzata ad ottenere vantaggi di natura fiscale. A tali fini, la norma ha introdotto un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati (qualora il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto riferibili al singolo socio finanziatore, sia superiore a quello di quattro ad uno, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti eccedenti il predetto rapporto sono indeducibili). In riferimento alla fattispecie prospettata, in cui l’istante è la stabile organizzazione di una società estera statunitense costituita nella forma di public company si ritiene che la norma in esame non risulti applicabile, atteso che nessuno dei soci, che dovesse eventualmente erogare o garantire i finanziamenti imputabili alla stabile organizzazione, possiede una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale".

Dopo avere chiarito quanto sopra in risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia ha fornito ulteriori osservazioni in ordine alla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito della stabile organizzazione.

"In particolare la scrivente, anche a chiarimento di quanto affermato nella circolare n. 32 del 1980 in materia di prezzi di trasferimento, ritiene che sia necessario valutare preliminarmente se e in che misura le risorse che la casa madre mette a disposizione, direttamente o indirettamente, della propria stabile organizzazione nel territorio di un altro Stato, possano essere considerate finanziamenti produttivi di interessi passivi deducibili dal reddito della stabile organizzazione stessa. La questione si pone innanzitutto quando la casa madre attribuisce alla stabile organizzazione risorse proprie e/o parte dei finanziamenti da essa contratti e per i quali sostiene interessi passivi, ma anche nelle ipotesi in cui il contratto di finanziamento sia stipulato direttamente dalla stabile organizzazione. Occorre considerare, infatti, che sotto il profilo giuridico la stabile organizzazione non è un’entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre della quale costituisce una mera diramazione amministrativa, ma dal punto di vista fiscale è considerata un’entità separata, sia dall’ordinamento nazionale, sia, in sede OCSE, dall’art. 7 del Modello di Convenzione (il cui contenuto è riprodotto anche nella vigente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con gli Stati Uniti).

Tale diverso approccio, a ben vedere, è finalizzato a consentire allo Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata di esercitare i propri diritti impositivi sul reddito prodotto nel proprio territorio. Sotto tale profilo, è evidente l’interesse dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione a valutare il rapporto esistente tra l’indebitamento ed i mezzi propri ad essa attribuiti. L’insufficienza dei mezzi propri rispetto alla struttura patrimoniale ed alla attività esercitata, infatti, può determinare un eccessivo indebitamento della
stabile organizzazione e, in definitiva, un trasferimento di reddito a beneficio dello Stato di residenza della casa madre.

Come precisato dal Commentario OCSE all’art. 7 del Modello di Convenzione (cfr. paragrafo 18.3), è necessario che la stabile organizzazione sia dotata "di una struttura patrimoniale appropriata sia per l’impresa sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni - ossia quelli che costituiscono mera attribuzione di risorse proprie della casa madre - dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale". In definitiva, come qualsiasi impresa indipendente, la stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche "figurativo". In altre parole, qualora non risulti dal suo bilancio, il fondo di dotazione deve essere determinato ai soli fini fiscali per stabilire se gli eventuali interessi passivi dedotti sono determinati correttamente così come avviene per le imprese indipendenti. In tale ottica, potranno essere considerati deducibili, in quanto corrispondenti agli interessi passivi che un’impresa indipendente avrebbe sostenuto, solo quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato.

La determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale è questione di fatto che richiede un’analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. La dotazione patrimoniale della stabile organizzazione può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione, ad esempio, delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti.

Si fa presente che, al fine di determinare correttamente e definitivamente gli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, il contribuente potrà presentare istanza di interpello come previsto dall’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. ruling internazionale)".


(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2006, n.44: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Alfa Italia. Art. 98 del Tuir).

"L’art. 98 del TUIR si caratterizza come norma finalizzata non solo ad evitare la trasformazione di dividendi in interessi attivi, ma anche come strumento di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, quando essa è finalizzata ad ottenere vantaggi di natura fiscale. A tali fini, la norma ha introdotto un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati (qualora il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto riferibili al singolo socio finanziatore, sia superiore a quello di quattro ad uno, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti eccedenti il predetto rapporto sono indeducibili). In riferimento alla fattispecie prospettata, in cui l’istante è la stabile organizzazione di una società estera statunitense costituita nella forma di public company si ritiene che la norma in esame non risulti applicabile, atteso che nessuno dei soci, che dovesse eventualmente erogare o garantire i finanziamenti imputabili alla stabile organizzazione, possiede una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale".

Dopo avere chiarito quanto sopra in risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia ha fornito ulteriori osservazioni in ordine alla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito della stabile organizzazione.

"In particolare la scrivente, anche a chiarimento di quanto affermato nella circolare n. 32 del 1980 in materia di prezzi di trasferimento, ritiene che sia necessario valutare preliminarmente se e in che misura le risorse che la casa madre mette a disposizione, direttamente o indirettamente, della propria stabile organizzazione nel territorio di un altro Stato, possano essere considerate finanziamenti produttivi di interessi passivi deducibili dal reddito della stabile organizzazione stessa. La questione si pone innanzitutto quando la casa madre attribuisce alla stabile organizzazione risorse proprie e/o parte dei finanziamenti da essa contratti e per i quali sostiene interessi passivi, ma anche nelle ipotesi in cui il contratto di finanziamento sia stipulato direttamente dalla stabile organizzazione. Occorre considerare, infatti, che sotto il profilo giuridico la stabile organizzazione non è un’entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre della quale costituisce una mera diramazione amministrativa, ma dal punto di vista fiscale è considerata un’entità separata, sia dall’ordinamento nazionale, sia, in sede OCSE, dall’art. 7 del Modello di Convenzione (il cui contenuto è riprodotto anche nella vigente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con gli Stati Uniti).

Tale diverso approccio, a ben vedere, è finalizzato a consentire allo Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata di esercitare i propri diritti impositivi sul reddito prodotto nel proprio territorio. Sotto tale profilo, è evidente l’interesse dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione a valutare il rapporto esistente tra l’indebitamento ed i mezzi propri ad essa attribuiti. L’insufficienza dei mezzi propri rispetto alla struttura patrimoniale ed alla attività esercitata, infatti, può determinare un eccessivo indebitamento della
stabile organizzazione e, in definitiva, un trasferimento di reddito a beneficio dello Stato di residenza della casa madre.

Come precisato dal Commentario OCSE all’art. 7 del Modello di Convenzione (cfr. paragrafo 18.3), è necessario che la stabile organizzazione sia dotata "di una struttura patrimoniale appropriata sia per l’impresa sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni - ossia quelli che costituiscono mera attribuzione di risorse proprie della casa madre - dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale". In definitiva, come qualsiasi impresa indipendente, la stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche "figurativo". In altre parole, qualora non risulti dal suo bilancio, il fondo di dotazione deve essere determinato ai soli fini fiscali per stabilire se gli eventuali interessi passivi dedotti sono determinati correttamente così come avviene per le imprese indipendenti. In tale ottica, potranno essere considerati deducibili, in quanto corrispondenti agli interessi passivi che un’impresa indipendente avrebbe sostenuto, solo quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato.

La determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale è questione di fatto che richiede un’analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. La dotazione patrimoniale della stabile organizzazione può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione, ad esempio, delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti.

Si fa presente che, al fine di determinare correttamente e definitivamente gli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, il contribuente potrà presentare istanza di interpello come previsto dall’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. ruling internazionale)".


(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2006, n.44: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Alfa Italia. Art. 98 del Tuir).