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Al concessionario di vendita tedesco spetta l’indennità di fine rapporto tipica dell’agente di commercio?

Cenni sui criteri sviluppati dalla giurisprudenza tedesca in merito ad una possibile applicazione analogica alla figura del concessionario di vendita dell’indennità di fine rapporto tipica dell’agente.

Nel sistema tedesco la questione posta nel titolo del presente contributo è risalente e per molto tempo ad essa sono state date risposte contrastanti. Da ultimo, la giurisprudenza d’oltralpe si è tuttavia attestata su una “pericolosa” applicazione analogica alla figura del concessionario di vendita dei criteri legislativamente previsti per l’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio. Di tale interpretazione giurisprudenziale e delle sue conseguenze vogliamo qui di seguito fornire un’esposizione succinta.

Secondo i giudici tedeschi, in caso di risoluzione del contratto, al concessionario di vendita tedesco spetterebbe un diritto all’indennità di fine rapporto il cui ammontare andrebbe calcolato secondo i medesimi criteri individuati per la quantificazione dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente ai sensi dell’articolo 89 b HGB (Codice del commercio) in caso di cessazione del contratto di agenzia.

In buona sostanza, si è ritenuto che la figura del concessionario di vendita sia in qualche modo analogicamente riconducibile alla diversa figura dell’agente. In particolare, secondo questa tesi, il concessionario, al verificarsi di determinati presupposti, può essere considerato come parte integrante della rete vendita del produttore e dunque un ausiliario di quest’ultimo, esattamente come avviene con l’agente.

Qui di seguito indichiamo gli elementi che sono considerati dalla giurisprudenza tedesca come fondanti una equiparazione del concessionario di vendita all’agente di commercio:

(i) l’obbligo del concessionario di trasmettere al produttore i dati relativi ai propri clienti. Si tratta di un requisito interpretato in senso molto ampio, ravvisabile ad esempio in tutti quei casi in cui al concessionario è fatto obbligo di trasmettere copie degli ordini dei propri clienti, ovvero copie delle fatture ovvero dei volumi di fatturato raggiunti ovvero, infine, i nominativi dei clienti per permettere la trasmissione di materiale pubblicitario da parte del concedente;

(ii) la possibilità di ravvisare un inserimento del concessionario nell’organizzazione commerciale del concedente. Anche questo requisito è interpretato in senso molto ampio, tanto che esso viene giudicato come integrato in tutti i casi in cui al concessionario è stato affidato un territorio determinato (anche senza esclusiva); nei casi in cui al concessionario viene imposto un obbligo di seguire le istruzioni del concedente in relazione alle modalità di messa in vendita dei prodotti o alla distribuzione del materiale pubblicitario; nei casi in cui sono imposti quantitativi minimi di prodotti da acquistare.

Poiché la disciplina ritenuta applicabile è quella di cui all’articolo 89 b HGB, è ovvio che per la maturazione del diritto all’indennità del concessionario dovranno coesistere i tre requisiti previsti dalla predetta disciplina in materia di agenzia, ovvero: a) il fatto che il concessionario abbia procurato nuovi clienti al produttore o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti; b) il fatto che per effetto della cessazione del rapporto – voluta dal concedente – il concessionario venga a perdere i guadagni che gli sarebbero invece derivati in caso di continuazione del rapporto; c) infine, il fatto che il pagamento dell’indennità risulti equo.

Quanto all’ammontare dell’indennità spettante all’ex concessionario, essa viene parametrata al guadagno realizzato con la rivendita dei prodotti nel territorio, nel corso dell’anno precedente alla cessazione del rapporto. Si tratta evidentemente di importi non di poco conto.

Non è allora da escludere che i produttori italiani che si servono di una rete di concessionari di vendita per la distribuzione dei propri prodotti in Germania, in caso di cessazione del rapporto, si trovino davanti ad una richiesta di indennità di fine rapporto da parte degli ex concessionari come accade con gli ex agenti.

In via preliminare e senza alcuna pretesa di esaustività, si anticipa fin da ora che per cercare di contrastare una tale richiesta si potrebbe validamente stipulare un contratto scritto di concessione di vendita che, oltre a prevedere tutti quegli obblighi che sono tipici di un concessionario di vendita e che come abbiamo visto sono suscettibili di rendere lo stesso “parte integrante della rete organizzativa del concedente”, disciplini il rapporto secondo la legge italiana e preveda la competenza esclusiva del giudice italiano a decidere su ogni controversia relativa o derivante dal rapporto medesimo.

In questo modo si potrà evitare l’applicazione della disciplina tedesca in materia e della qui brevemente illustrata interpretazione giurisprudenziale. Quanto alla legge italiana applicabile in materia di concessione di vendita, anch’essa è rinvenibile solo per analogia, non esistendo ad oggi una disciplina espressa di questo contratto. Ma ciò sarà argomento di una diversa nota informativa.

Cenni sui criteri sviluppati dalla giurisprudenza tedesca in merito ad una possibile applicazione analogica alla figura del concessionario di vendita dell’indennità di fine rapporto tipica dell’agente.

Nel sistema tedesco la questione posta nel titolo del presente contributo è risalente e per molto tempo ad essa sono state date risposte contrastanti. Da ultimo, la giurisprudenza d’oltralpe si è tuttavia attestata su una “pericolosa” applicazione analogica alla figura del concessionario di vendita dei criteri legislativamente previsti per l’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio. Di tale interpretazione giurisprudenziale e delle sue conseguenze vogliamo qui di seguito fornire un’esposizione succinta.

Secondo i giudici tedeschi, in caso di risoluzione del contratto, al concessionario di vendita tedesco spetterebbe un diritto all’indennità di fine rapporto il cui ammontare andrebbe calcolato secondo i medesimi criteri individuati per la quantificazione dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente ai sensi dell’articolo 89 b HGB (Codice del commercio) in caso di cessazione del contratto di agenzia.

In buona sostanza, si è ritenuto che la figura del concessionario di vendita sia in qualche modo analogicamente riconducibile alla diversa figura dell’agente. In particolare, secondo questa tesi, il concessionario, al verificarsi di determinati presupposti, può essere considerato come parte integrante della rete vendita del produttore e dunque un ausiliario di quest’ultimo, esattamente come avviene con l’agente.

Qui di seguito indichiamo gli elementi che sono considerati dalla giurisprudenza tedesca come fondanti una equiparazione del concessionario di vendita all’agente di commercio:

(i) l’obbligo del concessionario di trasmettere al produttore i dati relativi ai propri clienti. Si tratta di un requisito interpretato in senso molto ampio, ravvisabile ad esempio in tutti quei casi in cui al concessionario è fatto obbligo di trasmettere copie degli ordini dei propri clienti, ovvero copie delle fatture ovvero dei volumi di fatturato raggiunti ovvero, infine, i nominativi dei clienti per permettere la trasmissione di materiale pubblicitario da parte del concedente;

(ii) la possibilità di ravvisare un inserimento del concessionario nell’organizzazione commerciale del concedente. Anche questo requisito è interpretato in senso molto ampio, tanto che esso viene giudicato come integrato in tutti i casi in cui al concessionario è stato affidato un territorio determinato (anche senza esclusiva); nei casi in cui al concessionario viene imposto un obbligo di seguire le istruzioni del concedente in relazione alle modalità di messa in vendita dei prodotti o alla distribuzione del materiale pubblicitario; nei casi in cui sono imposti quantitativi minimi di prodotti da acquistare.

Poiché la disciplina ritenuta applicabile è quella di cui all’articolo 89 b HGB, è ovvio che per la maturazione del diritto all’indennità del concessionario dovranno coesistere i tre requisiti previsti dalla predetta disciplina in materia di agenzia, ovvero: a) il fatto che il concessionario abbia procurato nuovi clienti al produttore o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti; b) il fatto che per effetto della cessazione del rapporto – voluta dal concedente – il concessionario venga a perdere i guadagni che gli sarebbero invece derivati in caso di continuazione del rapporto; c) infine, il fatto che il pagamento dell’indennità risulti equo.

Quanto all’ammontare dell’indennità spettante all’ex concessionario, essa viene parametrata al guadagno realizzato con la rivendita dei prodotti nel territorio, nel corso dell’anno precedente alla cessazione del rapporto. Si tratta evidentemente di importi non di poco conto.

Non è allora da escludere che i produttori italiani che si servono di una rete di concessionari di vendita per la distribuzione dei propri prodotti in Germania, in caso di cessazione del rapporto, si trovino davanti ad una richiesta di indennità di fine rapporto da parte degli ex concessionari come accade con gli ex agenti.

In via preliminare e senza alcuna pretesa di esaustività, si anticipa fin da ora che per cercare di contrastare una tale richiesta si potrebbe validamente stipulare un contratto scritto di concessione di vendita che, oltre a prevedere tutti quegli obblighi che sono tipici di un concessionario di vendita e che come abbiamo visto sono suscettibili di rendere lo stesso “parte integrante della rete organizzativa del concedente”, disciplini il rapporto secondo la legge italiana e preveda la competenza esclusiva del giudice italiano a decidere su ogni controversia relativa o derivante dal rapporto medesimo.

In questo modo si potrà evitare l’applicazione della disciplina tedesca in materia e della qui brevemente illustrata interpretazione giurisprudenziale. Quanto alla legge italiana applicabile in materia di concessione di vendita, anch’essa è rinvenibile solo per analogia, non esistendo ad oggi una disciplina espressa di questo contratto. Ma ciò sarà argomento di una diversa nota informativa.