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Esecuzione di sentenza straniera, conversione di sequestro conservativo in pignoramento

Nota a Tribunale di Bologna, Ordinanza 8 giugno 2006
Il sequestro effettuato ai sensi dell’art.47 Regolamento Ce 44/2001 conserva la sua efficacia anche in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado.In evidenza, un esempio di coraggiosa trasposizione del diritto comunitario in diritto interno da parte del G.E. di Bologna.

Nell’autunno 2002, un creditore tedesco attivava davanti alla Corte di Appello di Bologna il procedimento del Regolamento Ce 44/2001 per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera (LG München) nei confronti di un debitore italiano.

Si innescava così quel sistema comunitario di “delibazione” delle sentenze straniere, che (nelle intenzioni del legislatore comunitario) avrebbe dovuto introdurre negli ordinamenti degli Stati Membri un “celere” meccanismo di esecuzione delle sentenze commerciali, basato sul loro riconoscimento automatico.

La vicenda processuale che verrà descritta evidenzia come, invece, le lungaggini del nostro sistema giudiziale riescano ad inficiare anche il procedimento comunitario disciplinato dal Reg. 44/2001 che, in altri Stati Membri, è connotato da reale efficacia. Si vedrà altresì come l’ordinanza in esame costituisca un fulgido esempio di applicazione del diritto comunitario nel diritto interno e di adattamento di quest’ultimo alla superiore esigenza comunitaria della libera circolazione delle sentenze. Al fine di rendere lettera vigente nel nostro ordinamento la disposizione comunitaria, il G.E. di Bologna è riuscito infatti a dotare le disposizioni di diritto interno di quella massima flessibilità invocata nelle premesse al Regolamento 44/2001.

Un breve riassunto delle vicende processuali prodromiche agevolerà l’analisi e la comprensione della pronuncia del G.E. di Bologna.

Il decreto di esecutività della sentenza tedesca veniva emesso inaudita altera parte dalla Corte di Appello di Bologna e contro di esso il debitore italiano reagiva presentando un’opposizione, che sarebbe stata rigettata dopo oltre un anno di giudizio. I lunghi tempi dell’exequatur confliggono con la previsione dell’art. 45 del Regolamento - secondo il quale “il giudice si pronuncia senza indugio” - e sono in palese contrasto con i tempi della giustizia degli altri Stati Membri, ove si rifletta che, nel medesimo lasso di tempo, in Germania si perveniva alla sentenza di merito di secondo grado.

Nelle more dell’exequatur della sentenza tedesca, il creditore procedeva all’esecuzione di un provvedimento conservativo ex art. 47 del Regolamento 44/2001, nelle forme del sequestro su beni mobili del debitore, ed iscriveva ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito. Il debitore reagiva proponendo opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., dichiarata inammissibile, ed opponendosi all’iscrizione di ipoteca con ricorso ex art.700 c.p.c. e successivo reclamo ex art.669 terdercies c.p.c., entrambi rigettati.

La sentenza nel frattempo pronunciata in secondo grado dalla Corte di Appello di Monaco di Baviera (OLG München) riformava parzialmente la sentenza di primo grado, modificandola nel solo quantum debeatur e confermando la fondatezza delle ragioni creditorie.

Ancora pendente il procedimento di opposizione al riconoscimento della sentenza di primo grado, il creditore tedesco richiedeva ed otteneva dalla Corte di Appello di Bologna un secondo decreto di esecutività, anch’esso puntualmente opposto dal debitore. La Corte d’Appello, proprio in considerazione del secondo decreto nel frattempo intervenuto, revocava il decreto di esecutività della prima pronuncia tedesca.

Dopo un ulteriore anno e mezzo di procedimento, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’opposizione del debitore al riconoscimento della pronuncia dell’OLG München ed emetteva relativa sentenza. Ed è sulla base di tale sentenza di condanna esecutiva che il creditore poteva finalmente procedere alla conversione in pignoramento del sequestro a suo tempo esperito.

L’ordinanza in commento si colloca all’esito dell’ennesima opposizione, questa volta alla conversione del sequestro, che il debitore proponeva ex art. 615 c.p.c. invocando l’inefficacia degli atti conservativi posti in essere dal creditore ed assumendo che la revoca del primo decreto di esecutività li avesse privati di efficacia ex tunc.

Il creditore chiedeva il rigetto del ricorso e della tesi avversaria per la contrarietà della stessa alla ratio del Reg. Ce 44/2001 e, in particolare, al principio del favor creditoris ivi espresso, al principio di economia processuale ed a quello di non discriminazione (fra creditore italiano e creditore straniero), nonché ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte secondo la quale il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo, modificato solo quantitativamente, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti riconosciuti in sede di gravame (Cass. 1997 n. 7111).

Il G.E., all’esito di una breve riserva, pronunciava l’ordinanza in epigrafe che, per chiarezza ed ampiezza delle motivazioni, merita di essere pubblicata nella sua interezza. Riconoscendo la necessità di coordinare, attraverso un’interpretazione sistematica, la normativa comunitaria con i principi generali che presiedono la normativa interna in materia di titolo esecutivo e di diritti del creditore e richiamandosi ai criteri di semplicità e di rapidità invocati dal Reg. 44/2001, il G.E. riconosceva ed affermava i) la persistente efficacia degli atti conservativi attuati sulla base di un decreto di esecutività di una sentenza straniera poi riformata in appello solo quantitativamente, anche se il decreto sia stato successivamente revocato perché sostituito da un altro afferente alla sentenza di secondo grado e ii) l’efficacia della procedura esecutiva intrapresa sulla base della misura conservativa come sopra attuata. In conclusione, il G.E. affermava la piena validità del pignoramento sorto ex art. 686 c.p.c. a seguito della conversione del sequestro conservativo nonché della relativa procedura esecutiva intrapresa dalla società creditrice.

Come è evidente, l’ordinanza in commento rappresenta un mirabile esempio di fusione del diritto comunitario nel diritto interno, o ancor meglio, di apertura delle maglie del diritto interno ai principi nuovi espressi dal diritto comunitario e ci auguriamo che un tale sforzo interpretativo ed un tale modo di operare vengano seguiti da altre corti italiane, in modo da permettere una piena armonizzazione del nostro sistema alle regole, ai principi, ed ai tempi giudiziari comunitari.

[Avv. Gloria Bongiovanni - Dott.ssa Veronica Locatelli]

Il sequestro effettuato ai sensi dell’art.47 Regolamento Ce 44/2001 conserva la sua efficacia anche in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado.In evidenza, un esempio di coraggiosa trasposizione del diritto comunitario in diritto interno da parte del G.E. di Bologna.

Nell’autunno 2002, un creditore tedesco attivava davanti alla Corte di Appello di Bologna il procedimento del Regolamento Ce 44/2001 per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera (LG München) nei confronti di un debitore italiano.

Si innescava così quel sistema comunitario di “delibazione” delle sentenze straniere, che (nelle intenzioni del legislatore comunitario) avrebbe dovuto introdurre negli ordinamenti degli Stati Membri un “celere” meccanismo di esecuzione delle sentenze commerciali, basato sul loro riconoscimento automatico.

La vicenda processuale che verrà descritta evidenzia come, invece, le lungaggini del nostro sistema giudiziale riescano ad inficiare anche il procedimento comunitario disciplinato dal Reg. 44/2001 che, in altri Stati Membri, è connotato da reale efficacia. Si vedrà altresì come l’ordinanza in esame costituisca un fulgido esempio di applicazione del diritto comunitario nel diritto interno e di adattamento di quest’ultimo alla superiore esigenza comunitaria della libera circolazione delle sentenze. Al fine di rendere lettera vigente nel nostro ordinamento la disposizione comunitaria, il G.E. di Bologna è riuscito infatti a dotare le disposizioni di diritto interno di quella massima flessibilità invocata nelle premesse al Regolamento 44/2001.

Un breve riassunto delle vicende processuali prodromiche agevolerà l’analisi e la comprensione della pronuncia del G.E. di Bologna.

Il decreto di esecutività della sentenza tedesca veniva emesso inaudita altera parte dalla Corte di Appello di Bologna e contro di esso il debitore italiano reagiva presentando un’opposizione, che sarebbe stata rigettata dopo oltre un anno di giudizio. I lunghi tempi dell’exequatur confliggono con la previsione dell’art. 45 del Regolamento - secondo il quale “il giudice si pronuncia senza indugio” - e sono in palese contrasto con i tempi della giustizia degli altri Stati Membri, ove si rifletta che, nel medesimo lasso di tempo, in Germania si perveniva alla sentenza di merito di secondo grado.

Nelle more dell’exequatur della sentenza tedesca, il creditore procedeva all’esecuzione di un provvedimento conservativo ex art. 47 del Regolamento 44/2001, nelle forme del sequestro su beni mobili del debitore, ed iscriveva ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito. Il debitore reagiva proponendo opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., dichiarata inammissibile, ed opponendosi all’iscrizione di ipoteca con ricorso ex art.700 c.p.c. e successivo reclamo ex art.669 terdercies c.p.c., entrambi rigettati.

La sentenza nel frattempo pronunciata in secondo grado dalla Corte di Appello di Monaco di Baviera (OLG München) riformava parzialmente la sentenza di primo grado, modificandola nel solo quantum debeatur e confermando la fondatezza delle ragioni creditorie.

Ancora pendente il procedimento di opposizione al riconoscimento della sentenza di primo grado, il creditore tedesco richiedeva ed otteneva dalla Corte di Appello di Bologna un secondo decreto di esecutività, anch’esso puntualmente opposto dal debitore. La Corte d’Appello, proprio in considerazione del secondo decreto nel frattempo intervenuto, revocava il decreto di esecutività della prima pronuncia tedesca.

Dopo un ulteriore anno e mezzo di procedimento, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’opposizione del debitore al riconoscimento della pronuncia dell’OLG München ed emetteva relativa sentenza. Ed è sulla base di tale sentenza di condanna esecutiva che il creditore poteva finalmente procedere alla conversione in pignoramento del sequestro a suo tempo esperito.

L’ordinanza in commento si colloca all’esito dell’ennesima opposizione, questa volta alla conversione del sequestro, che il debitore proponeva ex art. 615 c.p.c. invocando l’inefficacia degli atti conservativi posti in essere dal creditore ed assumendo che la revoca del primo decreto di esecutività li avesse privati di efficacia ex tunc.

Il creditore chiedeva il rigetto del ricorso e della tesi avversaria per la contrarietà della stessa alla ratio del Reg. Ce 44/2001 e, in particolare, al principio del favor creditoris ivi espresso, al principio di economia processuale ed a quello di non discriminazione (fra creditore italiano e creditore straniero), nonché ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte secondo la quale il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo, modificato solo quantitativamente, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti riconosciuti in sede di gravame (Cass. 1997 n. 7111).

Il G.E., all’esito di una breve riserva, pronunciava l’ordinanza in epigrafe che, per chiarezza ed ampiezza delle motivazioni, merita di essere pubblicata nella sua interezza. Riconoscendo la necessità di coordinare, attraverso un’interpretazione sistematica, la normativa comunitaria con i principi generali che presiedono la normativa interna in materia di titolo esecutivo e di diritti del creditore e richiamandosi ai criteri di semplicità e di rapidità invocati dal Reg. 44/2001, il G.E. riconosceva ed affermava i) la persistente efficacia degli atti conservativi attuati sulla base di un decreto di esecutività di una sentenza straniera poi riformata in appello solo quantitativamente, anche se il decreto sia stato successivamente revocato perché sostituito da un altro afferente alla sentenza di secondo grado e ii) l’efficacia della procedura esecutiva intrapresa sulla base della misura conservativa come sopra attuata. In conclusione, il G.E. affermava la piena validità del pignoramento sorto ex art. 686 c.p.c. a seguito della conversione del sequestro conservativo nonché della relativa procedura esecutiva intrapresa dalla società creditrice.

Come è evidente, l’ordinanza in commento rappresenta un mirabile esempio di fusione del diritto comunitario nel diritto interno, o ancor meglio, di apertura delle maglie del diritto interno ai principi nuovi espressi dal diritto comunitario e ci auguriamo che un tale sforzo interpretativo ed un tale modo di operare vengano seguiti da altre corti italiane, in modo da permettere una piena armonizzazione del nostro sistema alle regole, ai principi, ed ai tempi giudiziari comunitari.

[Avv. Gloria Bongiovanni - Dott.ssa Veronica Locatelli]