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Cenni sulle novità principali del codice del consumo

E’ entrato in vigore il 23 ottobre 2005 il nuovo Codice del consumo, che consta di 146 articoli e che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 14 Decreti Legislativi e un regolamento di attuazione). Il Codice del consumo è un provvedimento in gran parte compilativo nel senso che ha raccolto norme già conosciute dal nostro ordinamento.

Il Codice abroga in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 (prodotti difettosi), il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (contratti a distanza); il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (pubblicità ingannevole e comparativa), il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 (sicurezza generale dei prodotti); gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile (vendita di beni di consumo).

In via generale, ai consumatori ed agli utenti (definiti seguendo la nozione da tempo recepita, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”) sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Segnaliamo in particolare le seguenti disposizioni:

gli articoli 19-27 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

gli articoli 33-38 in materia di contratti dei consumatori in generale, disciplina che rinvia a quella del Codice Civile, solo “per quanto non previsto dal codice del consumo”. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono a loro volta sostituiti dal seguente: “Art. 1469-bis (Contratti del consumatore) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”;

gli articoli 40-43 in materia di credito al consumo con rinvio al Testo Unico bancario;

gli articoli 50-61 in materia di contratti a distanza;

gli articoli 64-67 in materia di diritto al recesso;

gli articoli 69-81 in materia di contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili;

gli articoli 82-100 in materia di servizi turistici;

gli articoli 102-113 in materia di sicurezza dei prodotti;

gli articoli 114-127 in materia di responsabilità da prodotti difettosi;

gli articoli 128-135 in materia di vendita dei beni di consumo.

Ricordiamo che, in base all’articolo 143 (Irrinunciabilità dei diritti): “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice”.

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario).

E’ entrato in vigore il 23 ottobre 2005 il nuovo Codice del consumo, che consta di 146 articoli e che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 14 Decreti Legislativi e un regolamento di attuazione). Il Codice del consumo è un provvedimento in gran parte compilativo nel senso che ha raccolto norme già conosciute dal nostro ordinamento.

Il Codice abroga in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 (prodotti difettosi), il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (contratti a distanza); il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (pubblicità ingannevole e comparativa), il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 (sicurezza generale dei prodotti); gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile (vendita di beni di consumo).

In via generale, ai consumatori ed agli utenti (definiti seguendo la nozione da tempo recepita, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”) sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Segnaliamo in particolare le seguenti disposizioni:

gli articoli 19-27 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

gli articoli 33-38 in materia di contratti dei consumatori in generale, disciplina che rinvia a quella del Codice Civile, solo “per quanto non previsto dal codice del consumo”. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono a loro volta sostituiti dal seguente: “Art. 1469-bis (Contratti del consumatore) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”;

gli articoli 40-43 in materia di credito al consumo con rinvio al Testo Unico bancario;

gli articoli 50-61 in materia di contratti a distanza;

gli articoli 64-67 in materia di diritto al recesso;

gli articoli 69-81 in materia di contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili;

gli articoli 82-100 in materia di servizi turistici;

gli articoli 102-113 in materia di sicurezza dei prodotti;

gli articoli 114-127 in materia di responsabilità da prodotti difettosi;

gli articoli 128-135 in materia di vendita dei beni di consumo.

Ricordiamo che, in base all’articolo 143 (Irrinunciabilità dei diritti): “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice”.

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario).