x

x

Amministrazione di sostegno al vaglio della Corte Costituzionale

Nota a Corte Costituzionale, Ordinanza 19 gennaio 2007, n. 4
L’amministrazione di sostegno, introdotta con la Legge n° 6 del 9 gennaio 2004, è un istituto che si pone in via alternativa alle altre misure a tutela dell’incapace: l’interdizione e l’inabilitazione.

E’ volto a tutelare l’incapace di intendere e di volere senza che lo stesso venga privato totalmente e/o parzialmente della capacità di agire. Il beneficiario, infatti, a seguito della nomina di un amministratore di sostegno, conserva la capacità d’agire e viene solamente coadiuvato o rappresentato, in determinati atti, dall’amministratore secondo le direttive specifiche stabilite dal giudice nel decreto di nomina. E’ un istituto, si potrebbe dire, ’su misura’, in quanto viene adattato alle esigenze personali e patrimoniali della persona beneficiaria.

L’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentata dai parenti più prossimi, dai servizi di assistenza sociale, dalla persona stabilmente convivente e anche dall’interessato in persona.  Ciascuno poi può disporre per testamento pubblico da chi vorrebbe essere amministrato nella eventualità ne avesse necessità. La qualità di amministratore, invece, che di solito è assunta da un parente, può essere attribuita dal giudice tutelare, soprattutto in caso di conflitti tra i familiari , ad una persona estranea al beneficiario, come ad un avvocato. Chi presenta l’istanza di nomina può anche indicare il nominativo di una persona di fiducia disponibile a ricoprire l’incarico in questione.

Il decreto di nomina deve essere emesso dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e deve fissare quali sono i poteri ed i doveri dell’amministratore; in tal modo si rende l’operato di quest’ultimo il più rispondente e aderente possibile alle esigenze economiche e personali della persona incapace.

Il giudice tutelare può, a seguito di istanza di nomina di un amministratore, qualora ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, dichiarare invece l’interdizione e/o l’inabilitazione dell’incapace e viceversa, a seguito di istanza per l’interdizione, può disporre la nomina di un amministratore. Alla sua discrezionalità viene rimessa la scelta in ordine alla migliore tutela dell’incapace anche se quella specifica misura di protezione non era stata richiesta dai soggetti istanti.

Il giudice, infine, può anche addivenire ad un provvedimento negativo in cui cioè non dispone alcuna forma di tutela: ad esempio nel caso in cui il soggetto interessato esprima il proprio dissenso in ordine all’adozione dell’ amministrazione di sostegno. La Corte Costituzionale, infatti, nella recente ordinanza n° 4 del 2007 afferma che l’interessato ha il diritto di essere sentito e di esprimere anche il proprio dissenso in ordine all’amministrazione: "l’art. 407 del c.p.c., come modificato a seguito della legge n° 6 del 2004, prevede espressamente che il giudice tutelare "senta" la persona cui il procedimento di amministrazione si riferisce...... e che tale dato normativo non esclude, ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina di amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato ove lo stesso giudice tutelare, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, ritenga detto dissenso giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione.

La Corte di legittimità mentre, pertanto, da un lato ribadisce la facoltà dell’interessato ad essere sentito, e ad esprimere, quindi, eventualmente un dissenso in ordine alla tutela de qua, d’altro canto però sancisce che tale eventuale dissenso non è vincolante per il giudice tutelare.

Il giudice tutelare, concludendo, gode di un ampia discrezionalità in ordine alla decisione sia di quale misura protettiva disporre a protezione dell’incapace e  sia sul se disporre o meno una qualsivoglia forma di tutela: la sua decisione si basa sulla condizione psico-fisica del soggetto e può anche disattendere quelle che sono le richieste dei parenti o la volontà dell’interessato stesso.

[Avv. Michele Mirante]

L’amministrazione di sostegno, introdotta con la Legge n° 6 del 9 gennaio 2004, è un istituto che si pone in via alternativa alle altre misure a tutela dell’incapace: l’interdizione e l’inabilitazione.

E’ volto a tutelare l’incapace di intendere e di volere senza che lo stesso venga privato totalmente e/o parzialmente della capacità di agire. Il beneficiario, infatti, a seguito della nomina di un amministratore di sostegno, conserva la capacità d’agire e viene solamente coadiuvato o rappresentato, in determinati atti, dall’amministratore secondo le direttive specifiche stabilite dal giudice nel decreto di nomina. E’ un istituto, si potrebbe dire, ’su misura’, in quanto viene adattato alle esigenze personali e patrimoniali della persona beneficiaria.

L’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentata dai parenti più prossimi, dai servizi di assistenza sociale, dalla persona stabilmente convivente e anche dall’interessato in persona.  Ciascuno poi può disporre per testamento pubblico da chi vorrebbe essere amministrato nella eventualità ne avesse necessità. La qualità di amministratore, invece, che di solito è assunta da un parente, può essere attribuita dal giudice tutelare, soprattutto in caso di conflitti tra i familiari , ad una persona estranea al beneficiario, come ad un avvocato. Chi presenta l’istanza di nomina può anche indicare il nominativo di una persona di fiducia disponibile a ricoprire l’incarico in questione.

Il decreto di nomina deve essere emesso dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e deve fissare quali sono i poteri ed i doveri dell’amministratore; in tal modo si rende l’operato di quest’ultimo il più rispondente e aderente possibile alle esigenze economiche e personali della persona incapace.

Il giudice tutelare può, a seguito di istanza di nomina di un amministratore, qualora ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, dichiarare invece l’interdizione e/o l’inabilitazione dell’incapace e viceversa, a seguito di istanza per l’interdizione, può disporre la nomina di un amministratore. Alla sua discrezionalità viene rimessa la scelta in ordine alla migliore tutela dell’incapace anche se quella specifica misura di protezione non era stata richiesta dai soggetti istanti.

Il giudice, infine, può anche addivenire ad un provvedimento negativo in cui cioè non dispone alcuna forma di tutela: ad esempio nel caso in cui il soggetto interessato esprima il proprio dissenso in ordine all’adozione dell’ amministrazione di sostegno. La Corte Costituzionale, infatti, nella recente ordinanza n° 4 del 2007 afferma che l’interessato ha il diritto di essere sentito e di esprimere anche il proprio dissenso in ordine all’amministrazione: "l’art. 407 del c.p.c., come modificato a seguito della legge n° 6 del 2004, prevede espressamente che il giudice tutelare "senta" la persona cui il procedimento di amministrazione si riferisce...... e che tale dato normativo non esclude, ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina di amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato ove lo stesso giudice tutelare, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, ritenga detto dissenso giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione.

La Corte di legittimità mentre, pertanto, da un lato ribadisce la facoltà dell’interessato ad essere sentito, e ad esprimere, quindi, eventualmente un dissenso in ordine alla tutela de qua, d’altro canto però sancisce che tale eventuale dissenso non è vincolante per il giudice tutelare.

Il giudice tutelare, concludendo, gode di un ampia discrezionalità in ordine alla decisione sia di quale misura protettiva disporre a protezione dell’incapace e  sia sul se disporre o meno una qualsivoglia forma di tutela: la sua decisione si basa sulla condizione psico-fisica del soggetto e può anche disattendere quelle che sono le richieste dei parenti o la volontà dell’interessato stesso.

[Avv. Michele Mirante]