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Antiriciclaggio: senza tutela il professionista che segnala la violazione sui contanti

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO

3. GLI OBBLIGHI DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

3.1 LA SEGNALAZIONE AL MEF E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3.2 LA MANCATA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

4. PROSPETTIVE.

1. Premessa

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore dei decreti che hanno regolamentato gli obblighi per i professionisti ed in attesa dell’emanazione del decreto legislativo attuativo della Direttiva 2006/60/CE, cd. Terza Direttiva antiriciclaggio, può essere d’interesse, nel più ampio quadro della disciplina antiriciclaggio, un quadro di situazione sulla complessa materia della riservatezza delle segnalazioni delle violazioni alla normativa sull’utilizzo del contante.

2. Quadro normativo

Com’è notorio, l’articolo 2[1] del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56[2] ha esteso ai professionisti gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, fino a quel momento destinati agli intermediari abilitati[3] ed alle attività elencate nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374[4].

La costruzione della norma è articolata e prevede, come si vedrà ultra, in primo luogo l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 2) e l’obbligo di identificazione e conservazione delle informazioni (articolo 3), con espliciti rimandi alla legge 197/1991 e alla legge 15/1980. In secondo luogo (articolo 6), c’è una lista delle disposizioni di legge che vengono abrogate con l’introduzione del decreto, per poi essere enunciato (articolo 7) l’obbligo di segnalare le violazioni di cui all’articolo 1 della 197/91 e l’elencazione delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi informativi, di comunicazione, e di segnalazione, parimenti previsti nella legge 197 e nel decreto 374[5].

Tali obblighi consistono hanno trovato una più puntuale applicazione nel d. m. 141/2006, emanato ai sensi degli articolo 3, comma 2 ed articolo 8, comma 4 del richiamato decreto 56/2004.

3. Gli obblighi di segnalare le violazioni all’utilizzo del contante

Come detto, il d. lgs. 56/2004 ha previsto un ulteriore adempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7, nella parte relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi previsti tanto nel decreto quanto nella legge 197/1991 e, a tal proposito, deve essere letto in parallelo al precedente articolo 6, comma 11 che ha abrogato l’articolo 5, commi 2 e 3 della legge 197/1991.

Il menzionato articolo 7, al comma primo, prevede infatti che i soggetti indicati al precedente articolo 2, e quindi anche i professionisti, comunichino, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 197/1991 di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. La violazione di tale obbligo prevede, al secondo comma, una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione.

In sede di prima approssimazione, bisogna correttamente evidenziare, sulla scorta della letteratura specializzata,[6] che tale obbligo deve essere tenuto distinto da quelli evidenziati al punto 2 ed in particolare dalla segnalazione di operazioni sospette. La ragione di tale differenza risiede, fondamentalmente, nella valutazione, riguardo le caratteristiche oggettive e soggettive della transazione finanziaria, che deve essere compiuta dal soggetto obbligato. In altri termini, nel caso di segnalazione per operazioni sospette, il professionista, analogamente agli altri soggetti indicati, assume una determinazione, che si concretizza nell’inoltro della segnalazione, sulla base della conoscenza del soggetto e sulla scorta di considerazioni sulle caratteristiche dell’operazione.

All’opposto, la comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante concerne la mera cognizione di infrazioni al dettato di cui all’articolo 1 della legge 197/1991 e la conseguente informazione al Ministero. Non c’è, in tal caso, quella richiamata valutazione prodromica della tipologia dell’operazione e delle peculiarità, in primo luogo economiche, di chi la pone in essere.

Quanto rappresentato evidenzia dunque elementi di criticità, il cui esame non può prescindere da un analisi, per quanto sommaria, degli obblighi previsti dal citato articolo 1 della legge 197/1191[7], legge che ha dato una sistemazione normativa, organica e riuscita alla disciplina del riciclaggio[8].

L’articolo in esame ha la finalità di limitare l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, limite che, di fatto, era già stato introdotto con il richiamato articolo 13 della legge 15/1980, laddove era previsto l’obbligo di identificare e registrare chiunque ponesse in essere operazioni superiori a 12.500 euro[9].

L’importanza di tale limitazione, significativamente posta all’inizio della richiamata 197/1991, è data dal fatto che il denaro contante conserva un ruolo fondamentale nei mezzi di pagamento e, conseguentemente, dal fatto che una così alta propensione all’utilizzo del denaro contante renda più facile, almeno in linea teorica, la realizzazione di operazione riciclaggio, almeno nella fase del relativo processo denominata collocamento[10]. Questo accade perché è più agevole occultare in una notevole massa di denaro contante la provenienza illecita di quantitativi anche illeciti di denaro sporco, dall’altro perché si rende necessario un minor numero di operazioni di frazionamento, nella fase denominata layering (stratificazione), per rendere meno sospetta l’immissione del denaro sporco nel circuito legale[11].

A tal fine, al comma 1, viene fatto divieto del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12 mila 500 euro[12]. Per completezza di trattazione, si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 2 della legge 197/1991 prevede che vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari di importo superiore a 12 mila 500 euro indichino il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La medesima cifra è il limite del saldo dei libretti di deposito bancario o postale al portatore.

3.1 La segnalazione della violazione. Il procedimento amministrativo e la ripartizione delle competenze.

Il professionista che, analogamente agli altri soggetti obbligati, venga a conoscenza di una violazione ai citati obblighi previsti dall’articolo 1 della legge 197/1991 è tenuto a riferirne entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli adempimenti previsti dall’articolo 14 del legge 24 novembre 1981, n. 689. L’inosservanza di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della violazione.

A tal proposito, si ricorda che, con decreto del 21 aprile 2006, il capo della Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura del Dipartimento del Tesoro ha delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari l’esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, della 197/1991 che siano di importo non superiore a 250 mila euro. Tale delega ha trovato una puntuale esplicazione nella successiva circolare del 3 maggio 2006, che ha illustrato come il professionista, nell’individuare l’ufficio cui inoltrare la segnalazione, debba tenere conto di tre criteri ed in particolare:

a) della tipologia di infrazione, per cui le violazioni amministrative che non rientrino nella previsione dei richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio rimangono di competenza della Direzione antiriciclaggio, indipendentemente dall’entità delle violazioni stesse;

b) dell’entità della violazione, per cui quelle superiori a 250 mila euro sono di competenza della Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura. Nella circolare si precisa che, ai fini della determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi di più violazioni segnalate con un unico atto non si effettua il cumulo degli importi delle violazioni;

c) della territorialità, di modo che, una volta esclusa la competenza della Direzione antiriciclaggio, i professionisti inoltreranno la segnalazione alla Direzione Provinciale competente per territorio, individuata con riferimento al luogo dove è stata compiuta la violazione.

Per quanto concerne il procedimento amministrativo, bisogna aggiungere che, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, del d. lgs. 54/2004, si applica anche alle violazioni della specie il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, al verificarsi della duplice condizione che la violazione contestata non sia superiore ai 250 mila euro e che il trasgressore non si sia avvalso di tale facoltà, per altra analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni prima la ricezione dell’atto di contestazione per cui si procede.

Infine, si ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di segnalare la violazione alla normativa sull’uso del contante e le altre villanzoni all’articolo 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della violazione.

3.2 La mancata clausola di riservatezza

Nell’osservanza di tale obbligo, però, i professionisti non sono assistiti da quanto previsto dall’articolo 3bis della legge 197/1991[13], che in sintesi, prevede un obbligo di riservatezza in ordine all’autore della segnalazione per operazioni sospette.

La necessità di tale adempimento, inizialmente non previsto dalla legge antiriciclaggio, è stato avvertito dal legislatore all’atto del recepimento della Direttiva CEE 91/308[14], avendo considerazione, in merito alle conseguenze giuridiche che derivavano dalle predette segnalazioni, del vulnus che si riteneva arrecato dall’istituto del “segreto bancario”[15] e della preoccupazione degli operatori che il soggetto segnalato potesse rintracciare l’autore della segnalazione e rivalersi nei suoi confronti.

Per venire pertanto incontro a tali esigenze, l’articolo 3 del decreto legislativo 153/1991 ha aggiunto l’articolo 3 bis alla citata legge 197/1991, con la finalità di tutelare l’identità del segnalante onde garantirne la sfera giuridica e anche la sicurezza di fronte a possibili reazioni, non solo legali, del segnalato. La norma prevede che l’identità del segnalante non vada rivelata neanche in caso di segnalazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria, che può ottenere i dati identificativi del segnalante solo con decreto motivato, qualora ritenga tale informazione indispensabile ai fini all’accertamento dei reati per cui si procede.

Si tratta di una disposizione che agisce non solo in negativo, ma anche in positivo, nel senso che grava sull’intermediario l’obbligo di adottare tutte le misure, gli strumenti tecnici e i provvedimenti atti ad assicurare la massima riservatezza sull’identità delle persone che effettuano le segnalazioni.

Analoga previsione, come detto, non è contemplata per la segnalazione delle violazioni del contante, fatto che ha determinato alcune problematiche, come riportato dalla stampa specializzata, che ha dato notizia[16] di problematiche inerenti il segreto dell’autore della segnalazione al Ministero per la constatazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Può essere d’interesse notare, sulla scorta di un dibattito dottrinale[17] sorto in merito all’obbligo di riservatezza sull’autore delle segnalazioni per operazioni sospette e che può almeno in parte essere riproposto anche per la tematica de qua, come la letteratura giuridica avesse accolto tale modifica alla legge antiriciclaggio.

Secondo una prima linea di pensiero, con l’introduzione dell’articolo 3bis (che andrebbe esteso anche alle comunicazioni per la violazioni sul contante) la riservatezza sull’autore delle segnalazioni sarebbe allo stato piena e tale da incoraggiare i soggetti obbligati ad inviare le segnalazioni (e, se fosse introdotta un’eventuale modifica, le comunicazioni per le violazioni di cui all’articolo 1) alle Autorità di vigilanza[18].

Da altra parte si sostiene invece che il legislatore si sia limitato a scaricare la soluzione di un problema noto ed annoso sugli intermediari finanziari, ai quali, nonostante la riforma, continua ad incombere l’onere di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire la massima riservatezza delle persone che effettuano le segnalazioni. A ben poco nell’ottica della riservatezza sembra servire la possibilità di omettere nelle segnalazioni i nominativi dei segnalanti: infatti, siccome la segnalazione si riferisce necessariamente ad operazioni determinate effettuate da un soggetto, cui è noto l’intermediario (o il professionista) non dovrebbero insorgere particolari problematiche nell’individuazione del punto d’origine della comunicazione.

4. Prospettive

Novità al menzionato quadro normativo potrebbero essere apportate dal recepimento della Direttiva 2006/60/CE, atteso entro la fine del 2007 parimenti al Testi unico antiriciclaggio[19].

In particolar modo, la bozza di decreto legislativo, licenziata dal Ministero dell’economia e posto all’attenzione degli altri dicasteri e degli ordini professionali[20], prevede una serie di modifiche al disposto dell’articolo 1 della legge 197/1991, con particolare riferimento alla disciplina degli assegni al portatore[21] e all’utilizzo del contante[22].

Per quanto riguarda gli assegni, lo schema prevede che Banche e Poste rilascino moduli non trasferibili. Gli assegni liberi, cioè quelli che prevedono la girata, potranno essere concessi solo su richiesta scritta del cliente. In ogni caso, gli assegni bancari e postali staccati per importi superiori a 5 mila euro dovranno recare il nome o la ragione sociale del destinatario e la clausola di non trasferibilità. La bozza di decreto prevede un’imposta di bollo di 1,5 euro per i moduli girabili chiesti: ogni girata dovrebbe contenere il codice fiscale del girante e i dati dei richiedenti, dei giratari e di coloro che hanno incassato i moduli liberi confluiranno nell’anagrafe dei conti.

Novità importante anche per ciò che riguarda i trasferimenti di contante, la cui soglia viene abbassata da 12 mila 500 euro a 5 mila euro, anche in caso di frazionamento dell’operazione. La stessa somma rappresenta il limite massimo per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali, con estinzione di tali rapporti entro il 2008. Ulteriori limiti per le transazioni tramite money transfer, che non potrebbero porre in essere operazioni oltre il limite dei due mila euro, elevato a 5 mila in caso di dimostrata congruità dell’operazione.



[1] Articolo 2 decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, come integrata dall’articolo 21, comma 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) – 1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano: [omissis] s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

[2] Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

[3] Articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modifiche, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, così come modificato prima dall’ articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente dall’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, convertito nella legge dall’articolo 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) società di intermediazione mobiliare; d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) società fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) società Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e la modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi o in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.

[4] Articolo 1 del d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374 - 1. Le disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d’ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S."; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all’articolo 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, all’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all’articolo 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, alla licenza di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all’articolo 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, all’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attività finanziaria prevista dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all’iscrizione all’elenco previsto dall’articolo 3.

[5]Articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 - 1. I soggetti indicati nell’articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione. 2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione. 3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all’UIC che fornisce un parere al Ministero dell’economia e delle finanze; 4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000. 6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16. 7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

[6] Luigi Ferrajoli, Guida all’antiriciclaggio. I nuovi obblighi per i professionisti, Il Sole -24 Ore, 2006

[7] Articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, convertito nella legge dall’articolo 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificato dall’articolo 15 della legge 1996, n. 52 (Legge comunitaria 1994) e successivamente dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 – 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a EURO 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1-bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a Euro 12.500 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio. 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile. 5-6. (Soppressi dalla Legge di conversione). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 8. (Soppresso dalla legge di conversione).

[8] Ranieri Razzante, La normativa antiriciclaggio in Italia, Giappichelli Editore, Torino 1999.

[9] Una prima limitazione era stata prevista da un accordo interbancario del 1978. Ne da notizia Rosario Massino, in Il riciclaggio, Annali della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Lido di Ostia, Giugno 2002 - Volume I – Capitolo IV – Strumenti operativi di contrasto al fenomeno.

[10] Claudio di Gregorio e Giovanni Mainolfi, in Le transazioni finanziarie sospette: controlli ed adempimenti, ri, Bancaria editrice, Roma 2004, riportano la definizione, tratta dall’ UN ODCCP Glossary of Money – laundering terms, di placement (collocamento) che, quale prima fase del processo di riciclaggio, “consiste nella dissimulazione dell’illecita provenienza del denaro, realizzata spesso attraverso una complessa serie di transazioni finanziarie”.

[11] L’ UN ODCCP Glossary of Money – laundering terms definisce “layering”, quale seconda fase del processo di riciclaggio, l’attività dei riciclatori volta a rimuovere ogni contatto diretto collegamento tra i fondi riciclati e l’attività criminale, e ciò mediante una serie di transazioni finanziarie volte a rendere più difficile collegare i fondi stessi con la loro origine. In tale fase vengono previste più vie di flusso per ogni passaggio di proventi illeciti, in modo da diversificare quantitativamente il rischio relativo a ciascuno di essi, garantendo sempre una via alternativa di flusso in caso di scoperta di un canale o di un rapporto, e predisponendo, quindi, più canali paralleli. L’immagine che ne risulta è quella di una stratificazione dei flussi finanziari.

[12] Il limite, già fissato a lire 20 milioni, è stato così elevato per effetto del d. int. Economia e finanze, Interno, Giustizia e Attività produttive in data 17 ottobre 2002.

[13]Articolo 3bis della legge 5 luglio 1991, n. 197, così come aggiunto dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e modificato dall’articolo 6 del d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata 2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni. 4. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze 5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

[14] Al fine di dare completa attuazione alla Direttiva CE 91/308, cd. prima Direttiva antiriciclaggio, la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ha conferito al Governo una delega per riordinare il sistema, anche alla luce della vigente legge 197/1991, secondo una serie di criteri che hanno trovato applicazione con il decreto legislativo 26 maggio 1991, n. 153.

[15] Rosario Massino, in Il riciclaggio, cit. Per una puntuale ricostruzione del segreto bancario può essere d’interesse consultare Giancarlo Pezzato, Stefano Screpanti, La verifica fiscale, Il Sole24Ore, in particolar modo capitolo 5 - Gli accertamenti bancari.

[16] Luigi Ferrajoli, Senza tutele chi segnala violazioni sui contanti, Il Sole-24 Ore, 27 febbraio 2007

[17] La Gala, Il riciclaggio di denaro – strumenti di contrasto e misure patrimoniali, Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2/2002

[18] Luise, Il patrimonio informativo delle banche e degli intermediari finanziari, in Banche e banchieri, n. 3/97, menzionato in Rosario Massino, Il riciclaggio, cit.

[19] Al lavoro per realizzare il testo unico, Il Sole24Ore, 24 giugno 2007, pag. 25

[20] Giovanni Bruno, No all’uso a fini fiscali dei dati antiriciclaggio, Il Sole24Ore, 28 maggio 2007, pag. 43, con commento di Lucia Starola.

[21] Luigi Ferrajoli, Assegni in libertà vigilata, Il Sole24Ore, 16 luglio 2007, pagina 28

[22] Giampaolo Conforti, Valentina Maglione, Il contante si ferma a 5mila euro, Il Sole24Ore, 24 giugno 2007, pagina 25. Vedere anche Cristina Bartelli, Antiriciclaggio, pronto il restyling, Italia oggi, 24 luglio 2007, pag. 32

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO

3. GLI OBBLIGHI DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

3.1 LA SEGNALAZIONE AL MEF E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3.2 LA MANCATA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

4. PROSPETTIVE.

1. Premessa

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore dei decreti che hanno regolamentato gli obblighi per i professionisti ed in attesa dell’emanazione del decreto legislativo attuativo della Direttiva 2006/60/CE, cd. Terza Direttiva antiriciclaggio, può essere d’interesse, nel più ampio quadro della disciplina antiriciclaggio, un quadro di situazione sulla complessa materia della riservatezza delle segnalazioni delle violazioni alla normativa sull’utilizzo del contante.

2. Quadro normativo

Com’è notorio, l’articolo 2[1] del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56[2] ha esteso ai professionisti gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, fino a quel momento destinati agli intermediari abilitati[3] ed alle attività elencate nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374[4].

La costruzione della norma è articolata e prevede, come si vedrà ultra, in primo luogo l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 2) e l’obbligo di identificazione e conservazione delle informazioni (articolo 3), con espliciti rimandi alla legge 197/1991 e alla legge 15/1980. In secondo luogo (articolo 6), c’è una lista delle disposizioni di legge che vengono abrogate con l’introduzione del decreto, per poi essere enunciato (articolo 7) l’obbligo di segnalare le violazioni di cui all’articolo 1 della 197/91 e l’elencazione delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi informativi, di comunicazione, e di segnalazione, parimenti previsti nella legge 197 e nel decreto 374[5].

Tali obblighi consistono hanno trovato una più puntuale applicazione nel d. m. 141/2006, emanato ai sensi degli articolo 3, comma 2 ed articolo 8, comma 4 del richiamato decreto 56/2004.

3. Gli obblighi di segnalare le violazioni all’utilizzo del contante

Come detto, il d. lgs. 56/2004 ha previsto un ulteriore adempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7, nella parte relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi previsti tanto nel decreto quanto nella legge 197/1991 e, a tal proposito, deve essere letto in parallelo al precedente articolo 6, comma 11 che ha abrogato l’articolo 5, commi 2 e 3 della legge 197/1991.

Il menzionato articolo 7, al comma primo, prevede infatti che i soggetti indicati al precedente articolo 2, e quindi anche i professionisti, comunichino, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 197/1991 di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. La violazione di tale obbligo prevede, al secondo comma, una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione.

In sede di prima approssimazione, bisogna correttamente evidenziare, sulla scorta della letteratura specializzata,[6] che tale obbligo deve essere tenuto distinto da quelli evidenziati al punto 2 ed in particolare dalla segnalazione di operazioni sospette. La ragione di tale differenza risiede, fondamentalmente, nella valutazione, riguardo le caratteristiche oggettive e soggettive della transazione finanziaria, che deve essere compiuta dal soggetto obbligato. In altri termini, nel caso di segnalazione per operazioni sospette, il professionista, analogamente agli altri soggetti indicati, assume una determinazione, che si concretizza nell’inoltro della segnalazione, sulla base della conoscenza del soggetto e sulla scorta di considerazioni sulle caratteristiche dell’operazione.

All’opposto, la comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante concerne la mera cognizione di infrazioni al dettato di cui all’articolo 1 della legge 197/1991 e la conseguente informazione al Ministero. Non c’è, in tal caso, quella richiamata valutazione prodromica della tipologia dell’operazione e delle peculiarità, in primo luogo economiche, di chi la pone in essere.

Quanto rappresentato evidenzia dunque elementi di criticità, il cui esame non può prescindere da un analisi, per quanto sommaria, degli obblighi previsti dal citato articolo 1 della legge 197/1191[7], legge che ha dato una sistemazione normativa, organica e riuscita alla disciplina del riciclaggio[8].

L’articolo in esame ha la finalità di limitare l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, limite che, di fatto, era già stato introdotto con il richiamato articolo 13 della legge 15/1980, laddove era previsto l’obbligo di identificare e registrare chiunque ponesse in essere operazioni superiori a 12.500 euro[9].

L’importanza di tale limitazione, significativamente posta all’inizio della richiamata 197/1991, è data dal fatto che il denaro contante conserva un ruolo fondamentale nei mezzi di pagamento e, conseguentemente, dal fatto che una così alta propensione all’utilizzo del denaro contante renda più facile, almeno in linea teorica, la realizzazione di operazione riciclaggio, almeno nella fase del relativo processo denominata collocamento[10]. Questo accade perché è più agevole occultare in una notevole massa di denaro contante la provenienza illecita di quantitativi anche illeciti di denaro sporco, dall’altro perché si rende necessario un minor numero di operazioni di frazionamento, nella fase denominata layering (stratificazione), per rendere meno sospetta l’immissione del denaro sporco nel circuito legale[11].

A tal fine, al comma 1, viene fatto divieto del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12 mila 500 euro[12]. Per completezza di trattazione, si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 2 della legge 197/1991 prevede che vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari di importo superiore a 12 mila 500 euro indichino il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La medesima cifra è il limite del saldo dei libretti di deposito bancario o postale al portatore.

3.1 La segnalazione della violazione. Il procedimento amministrativo e la ripartizione delle competenze.

Il professionista che, analogamente agli altri soggetti obbligati, venga a conoscenza di una violazione ai citati obblighi previsti dall’articolo 1 della legge 197/1991 è tenuto a riferirne entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli adempimenti previsti dall’articolo 14 del legge 24 novembre 1981, n. 689. L’inosservanza di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della violazione.

A tal proposito, si ricorda che, con decreto del 21 aprile 2006, il capo della Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura del Dipartimento del Tesoro ha delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari l’esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, della 197/1991 che siano di importo non superiore a 250 mila euro. Tale delega ha trovato una puntuale esplicazione nella successiva circolare del 3 maggio 2006, che ha illustrato come il professionista, nell’individuare l’ufficio cui inoltrare la segnalazione, debba tenere conto di tre criteri ed in particolare:

a) della tipologia di infrazione, per cui le violazioni amministrative che non rientrino nella previsione dei richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio rimangono di competenza della Direzione antiriciclaggio, indipendentemente dall’entità delle violazioni stesse;

b) dell’entità della violazione, per cui quelle superiori a 250 mila euro sono di competenza della Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura. Nella circolare si precisa che, ai fini della determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi di più violazioni segnalate con un unico atto non si effettua il cumulo degli importi delle violazioni;

c) della territorialità, di modo che, una volta esclusa la competenza della Direzione antiriciclaggio, i professionisti inoltreranno la segnalazione alla Direzione Provinciale competente per territorio, individuata con riferimento al luogo dove è stata compiuta la violazione.

Per quanto concerne il procedimento amministrativo, bisogna aggiungere che, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, del d. lgs. 54/2004, si applica anche alle violazioni della specie il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, al verificarsi della duplice condizione che la violazione contestata non sia superiore ai 250 mila euro e che il trasgressore non si sia avvalso di tale facoltà, per altra analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni prima la ricezione dell’atto di contestazione per cui si procede.

Infine, si ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di segnalare la violazione alla normativa sull’uso del contante e le altre villanzoni all’articolo 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo della violazione.

3.2 La mancata clausola di riservatezza

Nell’osservanza di tale obbligo, però, i professionisti non sono assistiti da quanto previsto dall’articolo 3bis della legge 197/1991[13], che in sintesi, prevede un obbligo di riservatezza in ordine all’autore della segnalazione per operazioni sospette.

La necessità di tale adempimento, inizialmente non previsto dalla legge antiriciclaggio, è stato avvertito dal legislatore all’atto del recepimento della Direttiva CEE 91/308[14], avendo considerazione, in merito alle conseguenze giuridiche che derivavano dalle predette segnalazioni, del vulnus che si riteneva arrecato dall’istituto del “segreto bancario”[15] e della preoccupazione degli operatori che il soggetto segnalato potesse rintracciare l’autore della segnalazione e rivalersi nei suoi confronti.

Per venire pertanto incontro a tali esigenze, l’articolo 3 del decreto legislativo 153/1991 ha aggiunto l’articolo 3 bis alla citata legge 197/1991, con la finalità di tutelare l’identità del segnalante onde garantirne la sfera giuridica e anche la sicurezza di fronte a possibili reazioni, non solo legali, del segnalato. La norma prevede che l’identità del segnalante non vada rivelata neanche in caso di segnalazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria, che può ottenere i dati identificativi del segnalante solo con decreto motivato, qualora ritenga tale informazione indispensabile ai fini all’accertamento dei reati per cui si procede.

Si tratta di una disposizione che agisce non solo in negativo, ma anche in positivo, nel senso che grava sull’intermediario l’obbligo di adottare tutte le misure, gli strumenti tecnici e i provvedimenti atti ad assicurare la massima riservatezza sull’identità delle persone che effettuano le segnalazioni.

Analoga previsione, come detto, non è contemplata per la segnalazione delle violazioni del contante, fatto che ha determinato alcune problematiche, come riportato dalla stampa specializzata, che ha dato notizia[16] di problematiche inerenti il segreto dell’autore della segnalazione al Ministero per la constatazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Può essere d’interesse notare, sulla scorta di un dibattito dottrinale[17] sorto in merito all’obbligo di riservatezza sull’autore delle segnalazioni per operazioni sospette e che può almeno in parte essere riproposto anche per la tematica de qua, come la letteratura giuridica avesse accolto tale modifica alla legge antiriciclaggio.

Secondo una prima linea di pensiero, con l’introduzione dell’articolo 3bis (che andrebbe esteso anche alle comunicazioni per la violazioni sul contante) la riservatezza sull’autore delle segnalazioni sarebbe allo stato piena e tale da incoraggiare i soggetti obbligati ad inviare le segnalazioni (e, se fosse introdotta un’eventuale modifica, le comunicazioni per le violazioni di cui all’articolo 1) alle Autorità di vigilanza[18].

Da altra parte si sostiene invece che il legislatore si sia limitato a scaricare la soluzione di un problema noto ed annoso sugli intermediari finanziari, ai quali, nonostante la riforma, continua ad incombere l’onere di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire la massima riservatezza delle persone che effettuano le segnalazioni. A ben poco nell’ottica della riservatezza sembra servire la possibilità di omettere nelle segnalazioni i nominativi dei segnalanti: infatti, siccome la segnalazione si riferisce necessariamente ad operazioni determinate effettuate da un soggetto, cui è noto l’intermediario (o il professionista) non dovrebbero insorgere particolari problematiche nell’individuazione del punto d’origine della comunicazione.

4. Prospettive

Novità al menzionato quadro normativo potrebbero essere apportate dal recepimento della Direttiva 2006/60/CE, atteso entro la fine del 2007 parimenti al Testi unico antiriciclaggio[19].

In particolar modo, la bozza di decreto legislativo, licenziata dal Ministero dell’economia e posto all’attenzione degli altri dicasteri e degli ordini professionali[20], prevede una serie di modifiche al disposto dell’articolo 1 della legge 197/1991, con particolare riferimento alla disciplina degli assegni al portatore[21] e all’utilizzo del contante[22].

Per quanto riguarda gli assegni, lo schema prevede che Banche e Poste rilascino moduli non trasferibili. Gli assegni liberi, cioè quelli che prevedono la girata, potranno essere concessi solo su richiesta scritta del cliente. In ogni caso, gli assegni bancari e postali staccati per importi superiori a 5 mila euro dovranno recare il nome o la ragione sociale del destinatario e la clausola di non trasferibilità. La bozza di decreto prevede un’imposta di bollo di 1,5 euro per i moduli girabili chiesti: ogni girata dovrebbe contenere il codice fiscale del girante e i dati dei richiedenti, dei giratari e di coloro che hanno incassato i moduli liberi confluiranno nell’anagrafe dei conti.

Novità importante anche per ciò che riguarda i trasferimenti di contante, la cui soglia viene abbassata da 12 mila 500 euro a 5 mila euro, anche in caso di frazionamento dell’operazione. La stessa somma rappresenta il limite massimo per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali, con estinzione di tali rapporti entro il 2008. Ulteriori limiti per le transazioni tramite money transfer, che non potrebbero porre in essere operazioni oltre il limite dei due mila euro, elevato a 5 mila in caso di dimostrata congruità dell’operazione.



[1] Articolo 2 decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, come integrata dall’articolo 21, comma 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) – 1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano: [omissis] s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

[2] Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

[3] Articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modifiche, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, così come modificato prima dall’ articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente dall’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, convertito nella legge dall’articolo 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) società di intermediazione mobiliare; d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) società fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) società Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e la modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi o in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.

[4] Articolo 1 del d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374 - 1. Le disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d’ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S."; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all’articolo 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, all’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all’articolo 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, alla licenza di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all’articolo 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, all’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attività finanziaria prevista dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all’iscrizione all’elenco previsto dall’articolo 3.

[5]Articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 - 1. I soggetti indicati nell’articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione. 2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione. 3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all’UIC che fornisce un parere al Ministero dell’economia e delle finanze; 4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000. 6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16. 7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

[6] Luigi Ferrajoli, Guida all’antiriciclaggio. I nuovi obblighi per i professionisti, Il Sole -24 Ore, 2006

[7] Articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, convertito nella legge dall’articolo 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificato dall’articolo 15 della legge 1996, n. 52 (Legge comunitaria 1994) e successivamente dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 – 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a EURO 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1-bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a Euro 12.500 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio. 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile. 5-6. (Soppressi dalla Legge di conversione). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 8. (Soppresso dalla legge di conversione).

[8] Ranieri Razzante, La normativa antiriciclaggio in Italia, Giappichelli Editore, Torino 1999.

[9] Una prima limitazione era stata prevista da un accordo interbancario del 1978. Ne da notizia Rosario Massino, in Il riciclaggio, Annali della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Lido di Ostia, Giugno 2002 - Volume I – Capitolo IV – Strumenti operativi di contrasto al fenomeno.

[10] Claudio di Gregorio e Giovanni Mainolfi, in Le transazioni finanziarie sospette: controlli ed adempimenti, ri, Bancaria editrice, Roma 2004, riportano la definizione, tratta dall’ UN ODCCP Glossary of Money – laundering terms, di placement (collocamento) che, quale prima fase del processo di riciclaggio, “consiste nella dissimulazione dell’illecita provenienza del denaro, realizzata spesso attraverso una complessa serie di transazioni finanziarie”.

[11] L’ UN ODCCP Glossary of Money – laundering terms definisce “layering”, quale seconda fase del processo di riciclaggio, l’attività dei riciclatori volta a rimuovere ogni contatto diretto collegamento tra i fondi riciclati e l’attività criminale, e ciò mediante una serie di transazioni finanziarie volte a rendere più difficile collegare i fondi stessi con la loro origine. In tale fase vengono previste più vie di flusso per ogni passaggio di proventi illeciti, in modo da diversificare quantitativamente il rischio relativo a ciascuno di essi, garantendo sempre una via alternativa di flusso in caso di scoperta di un canale o di un rapporto, e predisponendo, quindi, più canali paralleli. L’immagine che ne risulta è quella di una stratificazione dei flussi finanziari.

[12] Il limite, già fissato a lire 20 milioni, è stato così elevato per effetto del d. int. Economia e finanze, Interno, Giustizia e Attività produttive in data 17 ottobre 2002.

[13]Articolo 3bis della legge 5 luglio 1991, n. 197, così come aggiunto dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e modificato dall’articolo 6 del d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata 2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni. 4. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze 5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

[14] Al fine di dare completa attuazione alla Direttiva CE 91/308, cd. prima Direttiva antiriciclaggio, la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ha conferito al Governo una delega per riordinare il sistema, anche alla luce della vigente legge 197/1991, secondo una serie di criteri che hanno trovato applicazione con il decreto legislativo 26 maggio 1991, n. 153.

[15] Rosario Massino, in Il riciclaggio, cit. Per una puntuale ricostruzione del segreto bancario può essere d’interesse consultare Giancarlo Pezzato, Stefano Screpanti, La verifica fiscale, Il Sole24Ore, in particolar modo capitolo 5 - Gli accertamenti bancari.

[16] Luigi Ferrajoli, Senza tutele chi segnala violazioni sui contanti, Il Sole-24 Ore, 27 febbraio 2007

[17] La Gala, Il riciclaggio di denaro – strumenti di contrasto e misure patrimoniali, Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2/2002

[18] Luise, Il patrimonio informativo delle banche e degli intermediari finanziari, in Banche e banchieri, n. 3/97, menzionato in Rosario Massino, Il riciclaggio, cit.

[19] Al lavoro per realizzare il testo unico, Il Sole24Ore, 24 giugno 2007, pag. 25

[20] Giovanni Bruno, No all’uso a fini fiscali dei dati antiriciclaggio, Il Sole24Ore, 28 maggio 2007, pag. 43, con commento di Lucia Starola.

[21] Luigi Ferrajoli, Assegni in libertà vigilata, Il Sole24Ore, 16 luglio 2007, pagina 28

[22] Giampaolo Conforti, Valentina Maglione, Il contante si ferma a 5mila euro, Il Sole24Ore, 24 giugno 2007, pagina 25. Vedere anche Cristina Bartelli, Antiriciclaggio, pronto il restyling, Italia oggi, 24 luglio 2007, pag. 32