Antitrust: affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha in conclusione rilevato "che - salva la specifica rilevanza dei casi in cui sussista una diretta violazione della legge n. 109/1994 in relazione al superamento dei livelli massimi di attribuzione di lavori a imprese controllate e/o partecipate - anche quando gli affidamenti di lavori avvengano in conformità ai limiti normativamente stabiliti, gli effetti verificabili sul mercato corrispondono a un’oggettiva limitazione del numero e dell’importo dei lavori messi a gara, con conseguenti restrizioni alla libera concorrenza. Tali restrizioni risultano aggravate dal fatto che, tenuto conto del numero assai limitato di imprese regolarmente coinvolte nella realizzazione di tali lavori, si registrano obiettivi squilibri sul piano concorrenziale, non immediatamente stigmatizzabili dalle competenti autorità, ma ai quali si ritiene che il legislatore debba porre opportuno rimedio, eventualmente modificando la precitata disposizione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 109/1994. Tale opportuna revisione del dato normativo dovrebbe avvenire quantomeno nel senso di imporre per qualsiasi fattispecie (ovvero tanto in relazione a concessioni assentite prima che dopo il 30 giugno 2002, con particolare rilievo al primo caso) una percentuale minima di lavori da affidare a terzi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, ben più alta di quelle attuali. Indipendentemente da tale auspicata modifica normativa, le Autorità raccomandano in ogni caso e sin d’ora ai soggetti concessionari di ricorrere nella più alta misura possibile a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, al fine di garantire un più ampio confronto concorrenziale. In conclusione, le Autorità auspicano che il Parlamento ed il Governo, nel riesaminare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e procedere agli adeguamenti resi necessari dalla produzione normativa comunitaria, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello in discussione, di primaria rilevanza per l’economia nazionale".
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 28 marzo 2006: Modalità di affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche).
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha in conclusione rilevato "che - salva la specifica rilevanza dei casi in cui sussista una diretta violazione della legge n. 109/1994 in relazione al superamento dei livelli massimi di attribuzione di lavori a imprese controllate e/o partecipate - anche quando gli affidamenti di lavori avvengano in conformità ai limiti normativamente stabiliti, gli effetti verificabili sul mercato corrispondono a un’oggettiva limitazione del numero e dell’importo dei lavori messi a gara, con conseguenti restrizioni alla libera concorrenza. Tali restrizioni risultano aggravate dal fatto che, tenuto conto del numero assai limitato di imprese regolarmente coinvolte nella realizzazione di tali lavori, si registrano obiettivi squilibri sul piano concorrenziale, non immediatamente stigmatizzabili dalle competenti autorità, ma ai quali si ritiene che il legislatore debba porre opportuno rimedio, eventualmente modificando la precitata disposizione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 109/1994. Tale opportuna revisione del dato normativo dovrebbe avvenire quantomeno nel senso di imporre per qualsiasi fattispecie (ovvero tanto in relazione a concessioni assentite prima che dopo il 30 giugno 2002, con particolare rilievo al primo caso) una percentuale minima di lavori da affidare a terzi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, ben più alta di quelle attuali. Indipendentemente da tale auspicata modifica normativa, le Autorità raccomandano in ogni caso e sin d’ora ai soggetti concessionari di ricorrere nella più alta misura possibile a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, al fine di garantire un più ampio confronto concorrenziale. In conclusione, le Autorità auspicano che il Parlamento ed il Governo, nel riesaminare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e procedere agli adeguamenti resi necessari dalla produzione normativa comunitaria, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello in discussione, di primaria rilevanza per l’economia nazionale".
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 28 marzo 2006: Modalità di affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche).