Antitrust: messaggio ingannevole se fa credere che autocarro è ok anche per tempo libero
Alla luce della disciplina del Codice della Strada e del Codice del Consumo, l’Antitrust ha giudicato che la pratica commerciale posta in essere dalla società è ingannevole in quanto
- integra una violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto il messaggio diffuso dal professionista induce i consumatori a ritenere che il veicolo oggetto della pubblicità possa essere utilizzato anche per il trasporto delle persone, spingendo quindi gli stessi all’acquisto in considerazione di tale possibilità e inducendoli perciò ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Tale pratica risulta inoltre omissiva, in quanto non viene indicata l’avvertenza relativa alla classificazione del veicolo come “autocarro”.
- viola altresì l’art. 20 del Codice del Consumo, in quanto un operatore attivo nella vendita di veicoli, tanto più se attivo da tempo in Italia e titolare di un marchio assai noto anche a livello internazionale, è tenuto ad uno standard di diligenza professionale che include anche la preventiva e scrupolosa verifica della non contrarietà alle norme nazionali sulla circolazione stradale di quanto contenuto nei messaggi pubblicitari dallo stesso diffusi.
La sanzione comminata alla società è di 70.000 euro.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 16 marzo 2011, n.22208 - pubblicato nel Bollettino anno XXI n.12)
Alla luce della disciplina del Codice della Strada e del Codice del Consumo, l’Antitrust ha giudicato che la pratica commerciale posta in essere dalla società è ingannevole in quanto
- integra una violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto il messaggio diffuso dal professionista induce i consumatori a ritenere che il veicolo oggetto della pubblicità possa essere utilizzato anche per il trasporto delle persone, spingendo quindi gli stessi all’acquisto in considerazione di tale possibilità e inducendoli perciò ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Tale pratica risulta inoltre omissiva, in quanto non viene indicata l’avvertenza relativa alla classificazione del veicolo come “autocarro”.
- viola altresì l’art. 20 del Codice del Consumo, in quanto un operatore attivo nella vendita di veicoli, tanto più se attivo da tempo in Italia e titolare di un marchio assai noto anche a livello internazionale, è tenuto ad uno standard di diligenza professionale che include anche la preventiva e scrupolosa verifica della non contrarietà alle norme nazionali sulla circolazione stradale di quanto contenuto nei messaggi pubblicitari dallo stesso diffusi.
La sanzione comminata alla società è di 70.000 euro.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 16 marzo 2011, n.22208 - pubblicato nel Bollettino anno XXI n.12)