Antitrust: oscuramento cautelare sito ecommerce per segnalazioni pratiche scorrette

Per la prima volta, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della

collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l’Antitrust, in via cautelare, (i) ha intimato alla società titolare la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) ha disposto ai provider che impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

Le condotte contestato alla società sono così sintetizzate nel provvedimento: "nella maggior parte dei casi il professionista non avrebbe consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet della società e, nei casi di avvenuta consegna, non avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto o avrebbe consegnato merce diversa da quella ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente, altresì che il professionista a fronte di proteste e reclami per il mancato invio dei prodotti ordinati avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione del corriere Bartolini risultato alle verifiche effettuate inesistente. Nelle segnalazioni si lamenta anche che, nei casi di mancata consegna, il professionista non avrebbe mai restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai reclami inoltrati via e-mail, limitando altresì l’operatività del numero telefonico dedicato al servizio clienti. Infine, il professionista avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di prodotti risultati difformi da quelli ordinati, nonostante gli stessi fossero coperti dalla garanzia legale ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo".

- Sul piano del fumus: "Tali condotte appaiono, già ad un primo esame, suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

a) attraverso il sito web del professionista sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Nella fase di conclusione dei singoli contratti, sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in ordine ai tempi di consegna della merce;

b) verrebbe ritardata, o di fatto negata, la restituzione degli importi corrisposti per l’acquisto delle merci offerte in vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell’omessa consegna. Verrebbero ostacolati i diritti contrattuali riconosciuti agli acquirenti attraverso l’omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata al servizio clienti;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime della garanzia legale di conformità, di cui alle disposizioni del Codice del Consumo, sarebbe ostacolata la restituzione dei prodotti difformi da quelli ordinati".

- Sul piano del periculum in mora (pericolo nel ritardo): "l’attualità delle condotte sopra descritte, testimoniata dal perdurante flusso di segnalazioni, e la perdurante accessibilità del sito web del professionista appaiono idonee, nelle more del procedimento, a raggiungere una molteplicità di consumatori, potendoli indurre ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti di prodotti di cui non sono certi la disponibilità, l’effettiva consegna, né i tempi della stessa".

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 6 marzo 2012, n. 23349)

Per la prima volta, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della

collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l’Antitrust, in via cautelare, (i) ha intimato alla società titolare la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) ha disposto ai provider che impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

Le condotte contestato alla società sono così sintetizzate nel provvedimento: "nella maggior parte dei casi il professionista non avrebbe consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet della società e, nei casi di avvenuta consegna, non avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto o avrebbe consegnato merce diversa da quella ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente, altresì che il professionista a fronte di proteste e reclami per il mancato invio dei prodotti ordinati avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione del corriere Bartolini risultato alle verifiche effettuate inesistente. Nelle segnalazioni si lamenta anche che, nei casi di mancata consegna, il professionista non avrebbe mai restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai reclami inoltrati via e-mail, limitando altresì l’operatività del numero telefonico dedicato al servizio clienti. Infine, il professionista avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di prodotti risultati difformi da quelli ordinati, nonostante gli stessi fossero coperti dalla garanzia legale ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo".

- Sul piano del fumus: "Tali condotte appaiono, già ad un primo esame, suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

a) attraverso il sito web del professionista sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Nella fase di conclusione dei singoli contratti, sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in ordine ai tempi di consegna della merce;

b) verrebbe ritardata, o di fatto negata, la restituzione degli importi corrisposti per l’acquisto delle merci offerte in vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell’omessa consegna. Verrebbero ostacolati i diritti contrattuali riconosciuti agli acquirenti attraverso l’omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata al servizio clienti;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime della garanzia legale di conformità, di cui alle disposizioni del Codice del Consumo, sarebbe ostacolata la restituzione dei prodotti difformi da quelli ordinati".

- Sul piano del periculum in mora (pericolo nel ritardo): "l’attualità delle condotte sopra descritte, testimoniata dal perdurante flusso di segnalazioni, e la perdurante accessibilità del sito web del professionista appaiono idonee, nelle more del procedimento, a raggiungere una molteplicità di consumatori, potendoli indurre ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti di prodotti di cui non sono certi la disponibilità, l’effettiva consegna, né i tempi della stessa".

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 6 marzo 2012, n. 23349)