Antitrust: parere disciplina risarcimento diretto danni derivanti dalla circolazione stradale
Secondo l’Antitrust occorre stabilire regole che evitino un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e relativi all’autonomia dei singoli operatori e andrebbe altresì escluso che possano essere definiti o condivisi dalle imprese parametri tecnici o economici relativi all’attività di risarcimento dei danni o individuati meccanismi di regolazione economica che non stimolino adeguatamente le imprese a contenere i costi di riparazione.
L’Autorità richiama inoltre l’attenzione del Governo su alcune norme del decreto che sembrano limitare la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative: "Va ricordato che la procedura di risarcimento diretto prevista dall’articolo 149 del codice assume valenza obbligatoria, da assolvere puntualmente prima di poter proporre l’azione civile, e, quindi, pone degli specifici oneri procedurali sui danneggiati come sulle imprese di assicurazione. Si tratta pertanto di una fase delicata, nella quale è necessario garantire una situazione di equilibrio fra le parti per assicurare sia la piena efficacia della procedura che la più ampia tutela dei danneggiati. Sotto questo profilo, alcune disposizioni dello schema di decreto non paiono del tutto rispettose di tale equilibrio, ponendo i danneggiati in una posizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese assicurative".
Infine, prosegue l’Autorità: "Si osserva che il decreto non detta una specifica disciplina delle ipotesi in cui un sinistro non ricada nella procedura di risarcimento diretto (articolo 11, comma 1), o dei motivi che possono impedire di formulare l’offerta di risarcimento del danno (articolo 8, comma 1), aspetti che restano indeterminati e quindi lasciati alla possibile discrezionalità delle imprese, così come non è prevista alcuna "sanzione" nel caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato. A fronte dell’obbligatorietà di tale procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che essa comporta per la proponibilità dell’azione di risarcimento da parte dei danneggiati, appare opportuno circoscrivere in modo puntuale e preciso le ipotesi in cui il sinistro non ricada nella procedura diretta, così come vigilare e sanzionare la corretta e tempestiva applicazione della procedura da parte delle imprese".
Così ha concluso l’Antitrust: "Alla luce delle precedenti osservazioni l’Autorità auspica, pertanto, un’ampia riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in attuazione dell’articolo 150 del codice, nel senso di prevedere esplicitamente regole che non permettano un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e attinenti l’autonomia dei singoli operatori, di modo che l’introduzione di una procedura obbligatoria di risarcimento diretto determini gli auspicati effetti di contenimento tariffario".
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere 1 febbraio 2006: Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale).
Secondo l’Antitrust occorre stabilire regole che evitino un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e relativi all’autonomia dei singoli operatori e andrebbe altresì escluso che possano essere definiti o condivisi dalle imprese parametri tecnici o economici relativi all’attività di risarcimento dei danni o individuati meccanismi di regolazione economica che non stimolino adeguatamente le imprese a contenere i costi di riparazione.
L’Autorità richiama inoltre l’attenzione del Governo su alcune norme del decreto che sembrano limitare la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative: "Va ricordato che la procedura di risarcimento diretto prevista dall’articolo 149 del codice assume valenza obbligatoria, da assolvere puntualmente prima di poter proporre l’azione civile, e, quindi, pone degli specifici oneri procedurali sui danneggiati come sulle imprese di assicurazione. Si tratta pertanto di una fase delicata, nella quale è necessario garantire una situazione di equilibrio fra le parti per assicurare sia la piena efficacia della procedura che la più ampia tutela dei danneggiati. Sotto questo profilo, alcune disposizioni dello schema di decreto non paiono del tutto rispettose di tale equilibrio, ponendo i danneggiati in una posizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese assicurative".
Infine, prosegue l’Autorità: "Si osserva che il decreto non detta una specifica disciplina delle ipotesi in cui un sinistro non ricada nella procedura di risarcimento diretto (articolo 11, comma 1), o dei motivi che possono impedire di formulare l’offerta di risarcimento del danno (articolo 8, comma 1), aspetti che restano indeterminati e quindi lasciati alla possibile discrezionalità delle imprese, così come non è prevista alcuna "sanzione" nel caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato. A fronte dell’obbligatorietà di tale procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che essa comporta per la proponibilità dell’azione di risarcimento da parte dei danneggiati, appare opportuno circoscrivere in modo puntuale e preciso le ipotesi in cui il sinistro non ricada nella procedura diretta, così come vigilare e sanzionare la corretta e tempestiva applicazione della procedura da parte delle imprese".
Così ha concluso l’Antitrust: "Alla luce delle precedenti osservazioni l’Autorità auspica, pertanto, un’ampia riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in attuazione dell’articolo 150 del codice, nel senso di prevedere esplicitamente regole che non permettano un coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e attinenti l’autonomia dei singoli operatori, di modo che l’introduzione di una procedura obbligatoria di risarcimento diretto determini gli auspicati effetti di contenimento tariffario".
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere 1 febbraio 2006: Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale).