Antitrust: prima esenzione per impresa collaborante nella scoperta di cartelli
A norma del citato comma: “L’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario”.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha condannato otto imprese al pagamento di multe per un totale di oltre 31 milioni di euro, avendo ravvisato gravi infrazioni consistite nel contingentamento della produzione, nella ripartizione della clientela, nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni commerciali, nonché nella concertazione delle politiche di approvvigionamento della materia prima nel mercato dei pannelli truciolari grezzi e nobilitati.
Il Gruppo Trombini S.p.a. non è stato sanzionato, in applicazione della nuova normativa, in quanto le società del Gruppo, tra l’altro, “hanno fornito un’elencazione estremamente dettagliata degli incontri e delle riunioni tenutesi dal 20 gennaio 2004 fino al 7 aprile 2004, specificando la data della riunione, l’identità delle persone fisiche di volta in volta presenti e la qualifica rivestita all’interno dei gruppi o delle società coinvolte, l’oggetto delle discussioni e le concrete dinamiche in essere tra i diversi soggetti coinvolti”.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 17 maggio 2007).
A norma del citato comma: “L’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario”.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha condannato otto imprese al pagamento di multe per un totale di oltre 31 milioni di euro, avendo ravvisato gravi infrazioni consistite nel contingentamento della produzione, nella ripartizione della clientela, nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni commerciali, nonché nella concertazione delle politiche di approvvigionamento della materia prima nel mercato dei pannelli truciolari grezzi e nobilitati.
Il Gruppo Trombini S.p.a. non è stato sanzionato, in applicazione della nuova normativa, in quanto le società del Gruppo, tra l’altro, “hanno fornito un’elencazione estremamente dettagliata degli incontri e delle riunioni tenutesi dal 20 gennaio 2004 fino al 7 aprile 2004, specificando la data della riunione, l’identità delle persone fisiche di volta in volta presenti e la qualifica rivestita all’interno dei gruppi o delle società coinvolte, l’oggetto delle discussioni e le concrete dinamiche in essere tra i diversi soggetti coinvolti”.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 17 maggio 2007).