Antitrust: segnalazione su modifiche unilaterali ai contratti di conti correnti bancari

L’Autorità della concorrenza e del mercato in persona del proprio Presidente Antonio Catricalà ha inviato una segnalazione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Banca d’Italia e al Comitato interministeriale del credito e del risparmio per indicare le distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalla normativa costituita in particolare dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dalla parte attuativa del suddetto articolo contenuta nella delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) del 4 marzo 2003, recante Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

In particolare, l’Antitrust ha individuato due profili meritevoli di interesse:

- per effetto della disposizione che consente lo ius variandi senza ancorarlo alla sussistenza di un giustificato motivo, e di quella che prevede la pubblicazione delle variazioni sfavorevoli generalizzate in G.U. con possibilità di recesso da esercitarsi nel ristretto limite temporale di quindici giorni, il cliente bancario viene posto nella condizione di non poter scegliere il proprio fornitore con la piena conoscenza delle caratteristiche e dei costi del servizio, anche in confronto con la corrispondente offerta di altri operatori del mercato. Tale fenomeno accresce gli ostacoli alla mobilità della clientela tra i diversi soggetti, contribuendo ad ingessare il mercato e a ridurre lo stimolo competitivo. La presenza di ostacoli alla mobilità della clientela attenua infatti il grado di sostituibilità tra i prodotti offerti da operatori concorrenti, riducendo per tal verso l’elasticità della domanda dei consumatori al prezzo ed innalzando le barriere all’ingresso per i potenziali entranti.

- la maggioranza delle imprese bancarie, attraverso il ricorso allo strumento della comunicazione impersonale in GU, risultano sfruttare strategicamente le suddette difficoltà di comparazione da parte del correntista, al fine di ridurre il confronto competitivo; ciò anche in un contesto in cui questa modalità non risulta strettamente necessitata, come appare dimostrato dal riscontro di casi, sia pure eccezionali, in cui le banche ricorrono a comunicazioni solo individuali.

concludendo che la disciplina nazionale dello ius variandi, incentrata sull’istituto della pubblicazione della variazione contrattuale nella G. U. e conseguente decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso dalla data della suddetta pubblicazione, configura un sistema fortemente limitativo della competizione tra banche e alquanto gravoso per la clientela bancaria. Le disposizioni in esame, dunque, producono l’effetto di favorire il mantenimento di una situazione di mercato nella quale le banche detengono un potere di mercato tale da poter praticare condizioni di offerta peggiori di quelle che si realizzerebbero in presenza di una dinamica competitiva.

Indipendentemente da alcune proposte modifiche, l’Antitrust ha individuato una serie di elementi problematici che riguardano le politiche di offerta dei servizi in questione e che andrebbero rimossi, al fine di creare le condizioni per un contesto più competitivo di mercato.

(i) Difficoltà di conoscere le variazioni contrattuali e di comprenderne concretamente la portata economica: la comunicazione oggetto del documento di sintesi (la quale contiene tutti i valori attuali, tra cui quelli variati) nella sua struttura non permette di individuare immediatamente le voci modificate al correntista, il quale si deve inoltre attivare per valutarne l’entità e l’impatto sulla spesa complessiva di tenuta del conto corrente.

(ii) Impedimento alla ricerca di condizioni di offerta alternative in tempi rapidi e con costi contenuti: le condizioni contrattuali di conto corrente presentano una elevata eterogeneità nelle voci di costo tali da rendere di difficile lettura il contenuto dei singoli contratti offerti dalle banche, limitando quindi la possibilità di comparare le diverse proposte contrattuali.

(iii) Impossibilità di fare affidamento su un contratto avente condizioni contrattuali con durata minima nota, fatta eccezione per i casi di variazione con giustificato motivo: la molteplicità delle variazioni unilaterali comunicate dalle banche crea uno stato di incertezza sulla permanenza delle condizioni contrattuali prescelte tale da disincentivare la ricerca e il passaggio a migliori offerte alternative, che potrebbero anch’esse non essere durature.

(iv) Disincentivo al trasferimento verso altra banca a causa della difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti: i tempi e i costi di trasferimento del rapporto di conto corrente risultano strettamente dipendenti da numerosi altri servizi offerti al correntista dalla medesima banca (domiciliazione delle utenze, carta di credito, eventuali finanziamenti e mutui, conto titoli, ecc..), ognuno dei quali, pur basandosi su un singolo rapporto contrattuale, cessa di regola di essere erogato in caso di recesso dal contratto di conto corrente. Il derivante ulteriore incremento dei tempi e dei costi di uscita risulta spesso il frutto di una scelta strategica delle banche che mina alla radice la stessa possibilità di mobilità dal lato della domanda.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 26 maggio 2006: Disciplina dello "ius variandi" nei contratti bancari").

L’Autorità della concorrenza e del mercato in persona del proprio Presidente Antonio Catricalà ha inviato una segnalazione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Banca d’Italia e al Comitato interministeriale del credito e del risparmio per indicare le distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalla normativa costituita in particolare dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dalla parte attuativa del suddetto articolo contenuta nella delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) del 4 marzo 2003, recante Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

In particolare, l’Antitrust ha individuato due profili meritevoli di interesse:

- per effetto della disposizione che consente lo ius variandi senza ancorarlo alla sussistenza di un giustificato motivo, e di quella che prevede la pubblicazione delle variazioni sfavorevoli generalizzate in G.U. con possibilità di recesso da esercitarsi nel ristretto limite temporale di quindici giorni, il cliente bancario viene posto nella condizione di non poter scegliere il proprio fornitore con la piena conoscenza delle caratteristiche e dei costi del servizio, anche in confronto con la corrispondente offerta di altri operatori del mercato. Tale fenomeno accresce gli ostacoli alla mobilità della clientela tra i diversi soggetti, contribuendo ad ingessare il mercato e a ridurre lo stimolo competitivo. La presenza di ostacoli alla mobilità della clientela attenua infatti il grado di sostituibilità tra i prodotti offerti da operatori concorrenti, riducendo per tal verso l’elasticità della domanda dei consumatori al prezzo ed innalzando le barriere all’ingresso per i potenziali entranti.

- la maggioranza delle imprese bancarie, attraverso il ricorso allo strumento della comunicazione impersonale in GU, risultano sfruttare strategicamente le suddette difficoltà di comparazione da parte del correntista, al fine di ridurre il confronto competitivo; ciò anche in un contesto in cui questa modalità non risulta strettamente necessitata, come appare dimostrato dal riscontro di casi, sia pure eccezionali, in cui le banche ricorrono a comunicazioni solo individuali.

concludendo che la disciplina nazionale dello ius variandi, incentrata sull’istituto della pubblicazione della variazione contrattuale nella G. U. e conseguente decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso dalla data della suddetta pubblicazione, configura un sistema fortemente limitativo della competizione tra banche e alquanto gravoso per la clientela bancaria. Le disposizioni in esame, dunque, producono l’effetto di favorire il mantenimento di una situazione di mercato nella quale le banche detengono un potere di mercato tale da poter praticare condizioni di offerta peggiori di quelle che si realizzerebbero in presenza di una dinamica competitiva.

Indipendentemente da alcune proposte modifiche, l’Antitrust ha individuato una serie di elementi problematici che riguardano le politiche di offerta dei servizi in questione e che andrebbero rimossi, al fine di creare le condizioni per un contesto più competitivo di mercato.

(i) Difficoltà di conoscere le variazioni contrattuali e di comprenderne concretamente la portata economica: la comunicazione oggetto del documento di sintesi (la quale contiene tutti i valori attuali, tra cui quelli variati) nella sua struttura non permette di individuare immediatamente le voci modificate al correntista, il quale si deve inoltre attivare per valutarne l’entità e l’impatto sulla spesa complessiva di tenuta del conto corrente.

(ii) Impedimento alla ricerca di condizioni di offerta alternative in tempi rapidi e con costi contenuti: le condizioni contrattuali di conto corrente presentano una elevata eterogeneità nelle voci di costo tali da rendere di difficile lettura il contenuto dei singoli contratti offerti dalle banche, limitando quindi la possibilità di comparare le diverse proposte contrattuali.

(iii) Impossibilità di fare affidamento su un contratto avente condizioni contrattuali con durata minima nota, fatta eccezione per i casi di variazione con giustificato motivo: la molteplicità delle variazioni unilaterali comunicate dalle banche crea uno stato di incertezza sulla permanenza delle condizioni contrattuali prescelte tale da disincentivare la ricerca e il passaggio a migliori offerte alternative, che potrebbero anch’esse non essere durature.

(iv) Disincentivo al trasferimento verso altra banca a causa della difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti: i tempi e i costi di trasferimento del rapporto di conto corrente risultano strettamente dipendenti da numerosi altri servizi offerti al correntista dalla medesima banca (domiciliazione delle utenze, carta di credito, eventuali finanziamenti e mutui, conto titoli, ecc..), ognuno dei quali, pur basandosi su un singolo rapporto contrattuale, cessa di regola di essere erogato in caso di recesso dal contratto di conto corrente. Il derivante ulteriore incremento dei tempi e dei costi di uscita risulta spesso il frutto di una scelta strategica delle banche che mina alla radice la stessa possibilità di mobilità dal lato della domanda.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 26 maggio 2006: Disciplina dello "ius variandi" nei contratti bancari").