Antitrust: sospensione della Circolare ABI sul Decreto Legge Bersani
Gli articoli 14 bis e 14 ter, introdotti dal Decreto Legge Bersani nel corpo della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, prevedono:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
Tornando al citato Provvedimento, l’Antitrust ha rilevato che la Circolare dell’ABI può costituire un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, con il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Sempre secondo l’Antitrust, la Circolare dell’ABI fornisce una chiave interpretativa in grado di orientare in modo uniforme l’attività delle imprese associate, fornendo altresì indicazioni che, da un lato, incidono sull’incentivo reale e potenziale a competere tra le imprese, dall’altro, agevolano il mantenimento di elevati costi di uscita per la clientela.
(Autorità garante della concorrenza del mercato, Provvedimento 14 settembre 2006, n.1675: ABI: modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
Gli articoli 14 bis e 14 ter, introdotti dal Decreto Legge Bersani nel corpo della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, prevedono:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
Tornando al citato Provvedimento, l’Antitrust ha rilevato che la Circolare dell’ABI può costituire un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, con il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Sempre secondo l’Antitrust, la Circolare dell’ABI fornisce una chiave interpretativa in grado di orientare in modo uniforme l’attività delle imprese associate, fornendo altresì indicazioni che, da un lato, incidono sull’incentivo reale e potenziale a competere tra le imprese, dall’altro, agevolano il mantenimento di elevati costi di uscita per la clientela.
(Autorità garante della concorrenza del mercato, Provvedimento 14 settembre 2006, n.1675: ABI: modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).