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Arms Trade Treaty: la IV Conferenza di Tokyo

Arms Trade Treaty: la IV Conferenza di Tokyo
Arms Trade Treaty: la IV Conferenza di Tokyo

Di Giovanni Pagani

 

Da pochi giorni si è conclusa la quarta Conferenza ONU sul regime giuridico del commercio delle armi convenzionali. Durante questa sessione, tenutasi a Tokio dal 20 al 24 agosto, i rappresentanti degli Stati firmatari, di altri Stati osservatori – e con loro le organizzazioni internazionali e regionali, nonché i rappresentanti della società civile e dell’industria – oltre ad avere rilasciato le rituali dichiarazioni di carattere generale, hanno affrontato le questioni inerenti lo stato di attuazione di questo importante accordo internazionale. A questo avvio dell’ordine del giorno si è aggiunto naturalmente un articolato dettaglio di notevole rilievo.

Questa comunità internazionale riunita nel del Trattato ATT (d’ora in avanti Stati Parte) ha discusso su argomenti molto impegnativi, come i sistemi di controllo nazionali, la cooperazione tra le agenzie e i divieti previsti dal Trattato stesso.

In queste disposizioni, sancite dagli articoli 6 e 7, rientrano ad esempio le violazioni degli obblighi assunti dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU in tema di embarghi; si aggiunge inoltre il divieto, per ogni Stato Parte, di autorizzare il trasferimento di armi convenzionali in violazione di obblighi che esso ha assunto sul piano internazionale e in particolare la fattispecie del trasferimento o del traffico illecito di armi convenzionali­; in tema di illecito non di minore importanza riveste la consapevolezza che le armi o gli oggetti  possano essere utilizzati per atti di genocidio, per crimini contro l’umanità, oppure per le violazioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, e via di seguito nell’ambito dell’ampio panorama delle condotte internazionali riconosciute come giuridicamente illecite.

Anche la valutazione delle esportazioni, delle importazioni, la diversione, hanno fatto parte delle analisi dell’appuntamento giapponese. Quest’ultima poi, tradotta nel significato dell’articolo 11 del Trattato, vieta gli scopi che sono manifestamente contrari ai suoi principi e ai suoi contenuti, come, ad esempio, una volontaria deviazione di un trasferimento di armi convenzionali verso un circuito illegale rispetto a una destinazione (legale) dichiarata.

Le fattispecie in esame si chiudono con il transito (cioè l’attraversamento di un Paese terzo rispetto al Paese destinatario), il trasbordo delle armi convenzionali e la tenuta dei registri. Su quest’ultimo punto le disposizioni del Trattato (si veda perciò l’articolo 12) prescrivono agli Stati Parte l’istituzione di registri nazionali nei quali vi sia traccia delle esportazioni effettuate e traccia dell’ingresso sul proprio territorio nazionale delle cosiddette conventional arms. Questo documento, tuttavia, non va confuso con il registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite (UNOCA), che con l’aggiornamento fornito dai governi si rivela uno strumento importante ai fini di una maggiore trasparenza riguardo ai  ovimenti di questo tipo di ‘merce’.

Nell’ambito di questo consesso agostano il Presidente del gruppo di lavoro che vigila sulla effettiva attuazione del Trattato (Working on Effective Treaty), ha presentato ai partecipanti una relazione sui lavori svolti durante il periodo che è intercorso tra questa Conferenza di Tokio e la precedente che si era tenuta a Ginevra nel settembre dello scorso anno. In questo ambito i partecipanti hanno assistito anche alla presentazione delle misure che sono state adottate per dare attuazione al Trattato: i cosiddetti Rapporti (da presentare al Segretariato ONU entro il 31 maggio di ogni anno), incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative che ciascun Stato Parte ha messo a disposizione allo scopo di accrescere il livello di trasparenza e di interazione informativa richiesta dall’articolo 13 di questa fonte internazionale.

L’obiettivo di rendere ancora più efficace il Trattato è stato misurato dal compito che il paragrafo 4 dell’articolo 17 affida agli Stati Parte e che ha trovato la propria trattazione tramite il contributo dei delegati presenti e dell’apposito Gruppo di lavoro. Quest’ultimo ha spiegato lo stato di avanzamento delle attività di funzionamento e di attuazione, aggiungendo proposte di universalizzazione del Trattato da destinare al calendario delle riunioni di approfondimento nei mesi post conferenza.

Tuttavia la fase determinante di questo accordo internazionale è stata quella che si occupa dell’assistenza internazionale. Questa fattispecie, che ogni Stato parte può offrire o richiedere, è intesa non solo riguardo a quanto indicato dall’articolo 15 sui contenuti della cooperazione (in tema di indagini, di azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi alla violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del Trattato), ma soprattutto, a norma del successivo articolo, l’assistenza è specificatamente intesa come supporto al miglioramento delle capacità giuridico legislative di ogni Stato (supporto, quindi, di natura istituzionale) non meno che  sotto un profilo più propriamente tecnico e finanziario.

A questo riguardo il presidente dell’apposito Fondo fiduciario (voluntary trust fund), istituito per questa importante azione interstatale, ha illustrato il grado di avanzamento dei lavori in modo da fornire alla conferenza giapponese la misura dei progressi o delle difficoltà che il Trattato incontra in questo segmento della sua attuazione.

Ulteriore dibattito di natura amministrativa è poi seguito sul tema più generale di sponsorizzazione del Trattato dopo che lo United Nations Development Programme (UNDP) ha fornito ai delegati un aggiornamento del programma di cooperazione.

L’autorevole consesso si è chiuso con la predisposizione delle misure organizzative e finanziarie per la tenuta della Conferenza successiva e con la presentazione del Rapporto finale di rito sui lavori appena tenuti. L’adozione di questo documento avverrà nel periodo post conferenza dopo che gli Stati Parte lo avranno esaminato.

Ma sarà la pubblicazione dei documenti ufficiali dei lavori il miglior termometro per constatare la condizione di salute del Trattato; per gli osservatori internazionali, nondimeno, quella pubblicazione favorirà la dovuta riflessione sul tema ATT, mentre, della diplomazia itinerante, ne svelerà l’impegnativo programma di lavoro.