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I limiti di brevettabilità nelle innovazioni della rete

[Relazione tenuta dall'Ingegnere Luciano Bosotti al convegno “Fare e brevettare. Le innovazioni del nuovo web”]

Abstract

Un intenso dibattito protrattosi per vari decenni, soprattutto a livello dottrinario, ha talvolta portato a vedere le invenzioni suscettibili di trovare applicazione nella rete quali invenzioni per loro natura non brevettabili. Questo punto di vista può dirsi oggigiorno almeno in parte superato, vuoi per l’orientamento assunto dalle autorità di rilascio quali l’Ufficio Europeo dei Brevetti, vuoi perché di fatto assorbito dagli sviluppi tecnologici. Tali sviluppi hanno portato gli operatori del settore a considerare pressoché pacifico il fatto che invenzioni riconducibili alla nuova ed originale programmazione di dispositivi elaboratori sono da trattarsi alla stessa stregua delle invenzioni tipiche di altri settori tecnologici. La discussione, anche a livello di contenzioso giudiziale, verte ormai in via principale sui requisiti classici, fra cui assume rilievo particolare, in un quadro di sostanziale uniformità fra i vari ordinamenti, il requisito della attività inventiva. Particolarmente critico appare, per talune invenzioni suscettibili di trovare applicazione nella rete, l’aspetto della rilevazione e della prova della contraffazione, in situazioni in cui assumono particolare rilievo i temi legati agli standard ed all’impiego di componenti le cui caratteristiche tecniche possono risultare sconosciute a chi utilizza tali componenti per realizzare sistemi complessi. I più recenti sviluppi tecnologici, quali quelli legati alla stampa 3D o alla rilevazione automatica delle caratteristiche dimensionali degli oggetti, aggiungono ulteriori motivi di stimolo nel rileggere sia i dati normativi, sia le esperienze di contenzioso.

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[Relazione tenuta dall'Ingegnere Luciano Bosotti al convegno “Fare e brevettare. Le innovazioni del nuovo web”]

Abstract

Un intenso dibattito protrattosi per vari decenni, soprattutto a livello dottrinario, ha talvolta portato a vedere le invenzioni suscettibili di trovare applicazione nella rete quali invenzioni per loro natura non brevettabili. Questo punto di vista può dirsi oggigiorno almeno in parte superato, vuoi per l’orientamento assunto dalle autorità di rilascio quali l’Ufficio Europeo dei Brevetti, vuoi perché di fatto assorbito dagli sviluppi tecnologici. Tali sviluppi hanno portato gli operatori del settore a considerare pressoché pacifico il fatto che invenzioni riconducibili alla nuova ed originale programmazione di dispositivi elaboratori sono da trattarsi alla stessa stregua delle invenzioni tipiche di altri settori tecnologici. La discussione, anche a livello di contenzioso giudiziale, verte ormai in via principale sui requisiti classici, fra cui assume rilievo particolare, in un quadro di sostanziale uniformità fra i vari ordinamenti, il requisito della attività inventiva. Particolarmente critico appare, per talune invenzioni suscettibili di trovare applicazione nella rete, l’aspetto della rilevazione e della prova della contraffazione, in situazioni in cui assumono particolare rilievo i temi legati agli standard ed all’impiego di componenti le cui caratteristiche tecniche possono risultare sconosciute a chi utilizza tali componenti per realizzare sistemi complessi. I più recenti sviluppi tecnologici, quali quelli legati alla stampa 3D o alla rilevazione automatica delle caratteristiche dimensionali degli oggetti, aggiungono ulteriori motivi di stimolo nel rileggere sia i dati normativi, sia le esperienze di contenzioso.

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