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Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità

Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità
Il nuovo pignoramento del Decreto Legge 132 del 2014: possibili profili di incostituzionalità

Abstract

Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro.

Si opta per l’avvertenza n. 2:

Avvertenza 2:

L’Autore ha deciso di sottoporre il presente documento di dottrina pubblicato su Filodiritto al regime delle cosiddette Creative Commons Public Licences (CCPL), ed in particolare alla licenza Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

 Sommario: 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata; 3. Conclusioni.

1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014

L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo.

Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli).

L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che:

  1. l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»;
  2. l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»;
  3. l’articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). - Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore».

Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario.

Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo - si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

È chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione.

La ratio della novella è facilmente intuibile.

In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis».

Ebbene, detto comma 2 in sostanza impone che siano depositati telematicamente dal 30.06.2014 gli atti successivi all’atto con cui si inizia l’esecuzione (normalmente il pignoramento), cosa che tutt’oggi già accade. A decorrere dal 31.03.2015, a ciò si aggiungerà l’obbligo di depositare telematicamente anche gli atti con cui si introduce l’esecuzione, rendendo, pertanto, completamente telematico il procedimento esecutivo.

Posto che l’intenzione del Legislatore è stata quella di telematizzare del tutto il fascicolo dell’esecuzione a partire dal marzo 2015, è lampante che ciò sarebbe stato impossibile, ove il deposito del pignoramento fosse avvenuto ancora ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, provvisto necessariamente di soli originali cartacei, fintanto che non sarà pienamente attuato l’articolo 149bis del Codice di Rito.

Dunque, ha assunto la determinazione di traslare sul creditore, mediante il suo avvocato, l’obbligo di iscrivere a ruolo il pignoramento, consapevole che alla data del 31.03.2015 sarà ormai abituato al deposito telematico degli atti.

2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata

La richiamata normativa suscita forti perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale, insorte nello scrivente allorché si è trovato a difendere un debitore incorso nella nuova forma di pignoramento presso terzi.

Come noto, in forza dell’articolo 615, comma 2, del Codice di Procedura Civile, una volta iniziata l’esecuzione, l’eventuale opposizione deve essere proposta necessariamente mediante ricorso al Giudice dell’Esecuzione, da depositarsi, dunque, nel fascicolo dell’esecuzione medesima.

Quid iuris, pertanto, laddove non esista un fascicolo dell’esecuzione, come in questo caso, finché il creditore non iscriva a ruolo il pignoramento?

Infatti, la normativa citata non prevede ulteriori obblighi in capo al creditore procedente: in particolare non impone quelli di ritirare il pignoramento, non già in qualsiasi momento, senza termine ultimo, come la censurata disciplina postula, bensì entro un congruo periodo di tempo dal momento della notifica e “messa a disposizione” presso l’Ufficio Notificazioni prima dell’udienza fissata.

Conseguenza negativa di tale mancata previsione è che il debitore esecutato si trova impossibilitato ad esercitare la propria difesa.

Notoriamente, la prassi di cancelleria prevede, infatti, che detto ricorso ingeneri un sub procedimento, inserito nel fascicolo dell’esecuzione già esistente, collegando i due procedimenti. È evidente, invece, che tale nuovo sistema impedisce al debitore di depositare il ricorso sino all’iscrizione - si ripete, sine tempore - del pignoramento da parte del creditore, cui è, dunque, arbitrariamente rimessa la decisione di consentire al debitore o meno l’opposizione e persino di determinarne la tempistica. Il diritto di difesa non può essere ovviamente rimesso alla discrezionalità di un soggetto privato, peraltro interessato alla causa, pena la lesione di un canone costituzionale fondamentale.

Semmai, la nuova disciplina avrebbe dovuto prevedere l’obbligo per il creditore procedente di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento entro un congruo numero di giorni dalla notifica dello stesso, imponendogli di ritirarlo quindi il prima possibile presso l’Ufficio Notificazioni, come già previsto nell’ambito del processo di cognizione, non invece senza alcun termine.

Invero, prevedere l’inefficacia del pignoramento se non iscritto a ruolo entro trenta giorni dal ritiro presso l’Ufficio Notificazioni, senza tuttavia fissare alcun termine perentorio per il ritiro stesso, frustra la ratio stessa della nuova disciplina, perché assoggetta la procedura all’arbitrio di una parte - ed anzi del suo difensore.

A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione. Ove, per avventura o disguido, il creditore procedente iscriva il pignoramento in data successiva all’udienza fissata, venga presentato il fascicolo ad una nuova udienza utile successiva ed il giudice non se ne avveda, ben potrebbe accadere che in detta nuova udienza il giudicante stesso assegni le somme richieste, senza che il debitore abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento. La conseguenza è quanto mai grave, poiché non solo il debitore esecutato non avrebbe avuto modo di esercitare le proprie difese, ma verrebbe eventualmente costretto ad un recupero incerto delle somme ingiustamente assegnate e magari incassate dal creditore procedente.

La mancata imposizione al creditore dell’obbligo di ritirare ed iscrivere immediatamente il pignoramento in netto anticipo rispetto all’udienza fissata, inoltre, comporta un altro grave pregiudizio. Allo stato attuale, come esattamente è accaduto per la controversia occorsa allo scrivente, è possibile provvedere all’iscrizione il giorno stesso dell’udienza. Si dirà di più, è possibile - come è prassi nel Tribunale aquilano - effettuare l’iscrizione a ruolo del pignoramento in modalità telematica, anche la mattina stessa dell’udienza.

Lo stesso funzionamento del processo telematico, tuttavia, impedisce in tale ipotesi l’attività difensiva del debitore. Il sistema attualmente prevede che l’avvocato depositante inoltri la cosiddetta busta telematica al Tribunale di destinazione: dovrà poi attendere che il cancelliere “apra” detta busta ed inserisca gli atti depositati nel fascicolo telematico. Per ogni deposito si rende sempre necessaria un’accettazione materiale del cancelliere.  Ove, quindi, il difensore del debitore voglia accedere al fascicolo telematico iscritto pochissime ore, se non minuti, prima dell’udienza, non avrebbe il tempo - tra la “scoperta” che è avvenuta l’iscrizione telematica e l’ora dell’udienza - di farsi rilasciare la procura, recarsi in studio dinanzi al proprio PC e depositare telematicamente la cosiddetta “istanza di visibilità” del fascicolo informatico, prendere cognizione del fascicolo, scrivere un ricorso in opposizione e depositarlo. Invero, anche in questo caso - pur ammettendo che si faccia in tempo, cosa impossibile - occorrerebbe attendere l’accettazione manuale da parte del cancelliere della busta telematica recante l’istanza di visibilità e poi quella recante il ricorso - considerando che, in quel frangente, il cancelliere preposto a tale incombente potrebbe essere in udienza o impegnato nell’attività di servizio al pubblico presso la propria postazione.

A partire dal 31.03.2015, il deposito telematico delle iscrizioni a ruolo nel processo esecutivo diverrà obbligatorio per legge: è chiaro che quanto appena esposto testimonia una problematica seria ed una lesione del diritto di difesa che saranno ancor più incisive alla data predetta. 

Il Legislatore del 2014, infine, ha omesso un’ulteriore attività obbligatoria, in capo questa volta all’Ufficiale Giudiziario. La nuova normativa, infatti, non impone agli Uffici Notificazioni di esibire al debitore esecutato l’attestazione della data in cui il creditore procedente ha ritirato il pignoramento, né impone a quest’ultimo di depositare detta attestazione. Sul punto, manca, peraltro, omogeneità normativa e pratica, posto che ogni Foro italiano conosce modalità operative diverse da parte degli Ufficiali Giudiziari. Presso alcuni circondari, l’Ufficio Notificazioni richiede all’avvocato del creditore di sottoscrivere un registro, in cui viene indicata la data di effettiva consegna degli atti al creditore istante: registro di cui, tuttavia, non viene concessa ostensione al debitore esecutato. In altri Fori, l’Ufficiale appone sugli atti stessi il timbro attestante il ritiro e la data in cui esso avviene, di talché è ictu oculi verificabile il rispetto dei termini sia da parte del debitore, sia da parte del giudice.

È agevole intuire, invece, che l’impossibilità per il debitore di accedere al registro dei pignoramenti presso l’Ufficio Notificazioni comporta l’impossibilità di verificare se il creditore abbia provveduto all’iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile, come riformulato dal Decreto Legge n. 132/2014: ancora una volta con evidente lesione del diritto di difesa, posto che il creditore non è obbligato dalla norma a depositare la prova di aver iscritto a ruolo nel termine prescritto.

3. Conclusioni

Può concludersi che la disciplina appena analizzata non effettua un adeguato contemperamento degli interessi contrapposti: quello del creditore al celere conseguimento di quanto dovutogli e quello del debitore all’esercizio del proprio diritto di difesa. Appare, invero, sbilanciata eccessivamente a favore del creditore procedente: appare, pertanto, necessario un intervento legislativo ovvero un’interpretazione adeguatrice da parte della giurisprudenza.

In attesa di tale correttivo, lo scrivente ha dunque richiesto al Giudice dell’Opposizione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 543 del Codice di Rito, in rapporto agli articolo 24 e 111 della Costituzione, ancora sotto riserva.

In attesa che sia sciolta la riserva, si opera con l’auspicio che le novelle involgenti il Processo Telematico e Civile in genere vedano una maggiore partecipazione degli attori che quotidianamente si confrontano con esso nelle aule di Giustizia.

Abstract

Il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162, ha fortemente innovato la disciplina del Codice di Procedura Civile, in tema di processo esecutivo. In particolare, la novità di maggior rilievo è costituita dall’onere per il creditore di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento, secondo nuove modalità, elidendolo in capo agli Ufficiali Giudiziari. Ciò comporta una grave conseguenza: fino a che non interviene la ridetta iscrizione a ruolo, non esiste un fascicolo dell’esecuzione entro cui depositare il ricorso in opposizione di cui all’art. 615, comma 2, del “Codice di Rito”. Tale struttura procedimentale appare lesiva del diritto di difesa del debitore, integrando una violazione del canone costituzionale postulato all’articolo 24, di cui si intende dar conto nel presente lavoro.

Si opta per l’avvertenza n. 2:

Avvertenza 2:

L’Autore ha deciso di sottoporre il presente documento di dottrina pubblicato su Filodiritto al regime delle cosiddette Creative Commons Public Licences (CCPL), ed in particolare alla licenza Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

 Sommario: 1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014; 2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata; 3. Conclusioni.

1. Le novità introdotte dal Decreto Legge 132/2014

L’Esecutivo ha adottato il Decreto Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Come enuncia il curioso neologismo coniato dal Legislatore, è un provvedimento volto a delocalizzare il contenzioso civile, favorendone il trasferimento dalla sede tribunalizia a quella della giustizia privata, intervenendo, tuttavia, anche sul Codice di Rito, in particolare novellando le disposizioni inerenti il Processo Esecutivo.

Nello specifico, gli articoli 18 e 19 del predetto Decreto apportano significative modificazioni a taluni articoli del Codice di Procedura, rinnovando in maniera consistente lo svolgimento del’iter procedimentale dei pignoramenti già previsti ed introducendone uno nuovo (quello degli autoveicoli).

L’articolo 18, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, infatti, dispone al comma 1 che:

  1. l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore»;
  2. l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»;
  3. l’articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). - Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore».

Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo di legge, le tre disposizioni sono molto simili e postulano uno schema procedimentale unitario.

Il creditore (rectius: il suo difensore) consegna il pignoramento presso l’Ufficio Notificazioni e Protesti affinché sia notificato: dovrà poi ivi recarsi dopo la notifica per ritirarlo - si badi bene, senza alcun termine perentorio entro cui ritirare. Successivamente, il creditore deve depositare, a pena d’inefficacia, il pignoramento, il titolo e il precetto, in copie conformi, entro quindici o trenta giorni dalla consegna, a seconda del tipo di pignoramento. Si prevede, invero, che sia il difensore del creditore ad iscrivere a ruolo la procedura e solo in tale evenienza il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

È chiara la differenza rispetto alla formulazione previgente delle norme in questione. In precedenza, l’Ufficiale Giudiziario stesso, eseguita l’ultima notificazione, recava seco il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto in originale presso la Cancelleria, provvedendo ad una sorta di “preiscrizione” a ruolo del pignoramento ed in tale momento veniva formato il fascicolo dell’esecuzione.

La ratio della novella è facilmente intuibile.

In virtù dell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012. n. 221, come noto, è stato introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e documenti di causa. In particolare, il comma 2 dispone che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis».

Ebbene, detto comma 2 in sostanza impone che siano depositati telematicamente dal 30.06.2014 gli atti successivi all’atto con cui si inizia l’esecuzione (normalmente il pignoramento), cosa che tutt’oggi già accade. A decorrere dal 31.03.2015, a ciò si aggiungerà l’obbligo di depositare telematicamente anche gli atti con cui si introduce l’esecuzione, rendendo, pertanto, completamente telematico il procedimento esecutivo.

Posto che l’intenzione del Legislatore è stata quella di telematizzare del tutto il fascicolo dell’esecuzione a partire dal marzo 2015, è lampante che ciò sarebbe stato impossibile, ove il deposito del pignoramento fosse avvenuto ancora ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, provvisto necessariamente di soli originali cartacei, fintanto che non sarà pienamente attuato l’articolo 149bis del Codice di Rito.

Dunque, ha assunto la determinazione di traslare sul creditore, mediante il suo avvocato, l’obbligo di iscrivere a ruolo il pignoramento, consapevole che alla data del 31.03.2015 sarà ormai abituato al deposito telematico degli atti.

2. Possibili profili di incostituzionalità della normativa novellata

La richiamata normativa suscita forti perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale, insorte nello scrivente allorché si è trovato a difendere un debitore incorso nella nuova forma di pignoramento presso terzi.

Come noto, in forza dell’articolo 615, comma 2, del Codice di Procedura Civile, una volta iniziata l’esecuzione, l’eventuale opposizione deve essere proposta necessariamente mediante ricorso al Giudice dell’Esecuzione, da depositarsi, dunque, nel fascicolo dell’esecuzione medesima.

Quid iuris, pertanto, laddove non esista un fascicolo dell’esecuzione, come in questo caso, finché il creditore non iscriva a ruolo il pignoramento?

Infatti, la normativa citata non prevede ulteriori obblighi in capo al creditore procedente: in particolare non impone quelli di ritirare il pignoramento, non già in qualsiasi momento, senza termine ultimo, come la censurata disciplina postula, bensì entro un congruo periodo di tempo dal momento della notifica e “messa a disposizione” presso l’Ufficio Notificazioni prima dell’udienza fissata.

Conseguenza negativa di tale mancata previsione è che il debitore esecutato si trova impossibilitato ad esercitare la propria difesa.

Notoriamente, la prassi di cancelleria prevede, infatti, che detto ricorso ingeneri un sub procedimento, inserito nel fascicolo dell’esecuzione già esistente, collegando i due procedimenti. È evidente, invece, che tale nuovo sistema impedisce al debitore di depositare il ricorso sino all’iscrizione - si ripete, sine tempore - del pignoramento da parte del creditore, cui è, dunque, arbitrariamente rimessa la decisione di consentire al debitore o meno l’opposizione e persino di determinarne la tempistica. Il diritto di difesa non può essere ovviamente rimesso alla discrezionalità di un soggetto privato, peraltro interessato alla causa, pena la lesione di un canone costituzionale fondamentale.

Semmai, la nuova disciplina avrebbe dovuto prevedere l’obbligo per il creditore procedente di procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento entro un congruo numero di giorni dalla notifica dello stesso, imponendogli di ritirarlo quindi il prima possibile presso l’Ufficio Notificazioni, come già previsto nell’ambito del processo di cognizione, non invece senza alcun termine.

Invero, prevedere l’inefficacia del pignoramento se non iscritto a ruolo entro trenta giorni dal ritiro presso l’Ufficio Notificazioni, senza tuttavia fissare alcun termine perentorio per il ritiro stesso, frustra la ratio stessa della nuova disciplina, perché assoggetta la procedura all’arbitrio di una parte - ed anzi del suo difensore.

A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione. Ove, per avventura o disguido, il creditore procedente iscriva il pignoramento in data successiva all’udienza fissata, venga presentato il fascicolo ad una nuova udienza utile successiva ed il giudice non se ne avveda, ben potrebbe accadere che in detta nuova udienza il giudicante stesso assegni le somme richieste, senza che il debitore abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento. La conseguenza è quanto mai grave, poiché non solo il debitore esecutato non avrebbe avuto modo di esercitare le proprie difese, ma verrebbe eventualmente costretto ad un recupero incerto delle somme ingiustamente assegnate e magari incassate dal creditore procedente.

La mancata imposizione al creditore dell’obbligo di ritirare ed iscrivere immediatamente il pignoramento in netto anticipo rispetto all’udienza fissata, inoltre, comporta un altro grave pregiudizio. Allo stato attuale, come esattamente è accaduto per la controversia occorsa allo scrivente, è possibile provvedere all’iscrizione il giorno stesso dell’udienza. Si dirà di più, è possibile - come è prassi nel Tribunale aquilano - effettuare l’iscrizione a ruolo del pignoramento in modalità telematica, anche la mattina stessa dell’udienza.

Lo stesso funzionamento del processo telematico, tuttavia, impedisce in tale ipotesi l’attività difensiva del debitore. Il sistema attualmente prevede che l’avvocato depositante inoltri la cosiddetta busta telematica al Tribunale di destinazione: dovrà poi attendere che il cancelliere “apra” detta busta ed inserisca gli atti depositati nel fascicolo telematico. Per ogni deposito si rende sempre necessaria un’accettazione materiale del cancelliere.  Ove, quindi, il difensore del debitore voglia accedere al fascicolo telematico iscritto pochissime ore, se non minuti, prima dell’udienza, non avrebbe il tempo - tra la “scoperta” che è avvenuta l’iscrizione telematica e l’ora dell’udienza - di farsi rilasciare la procura, recarsi in studio dinanzi al proprio PC e depositare telematicamente la cosiddetta “istanza di visibilità” del fascicolo informatico, prendere cognizione del fascicolo, scrivere un ricorso in opposizione e depositarlo. Invero, anche in questo caso - pur ammettendo che si faccia in tempo, cosa impossibile - occorrerebbe attendere l’accettazione manuale da parte del cancelliere della busta telematica recante l’istanza di visibilità e poi quella recante il ricorso - considerando che, in quel frangente, il cancelliere preposto a tale incombente potrebbe essere in udienza o impegnato nell’attività di servizio al pubblico presso la propria postazione.

A partire dal 31.03.2015, il deposito telematico delle iscrizioni a ruolo nel processo esecutivo diverrà obbligatorio per legge: è chiaro che quanto appena esposto testimonia una problematica seria ed una lesione del diritto di difesa che saranno ancor più incisive alla data predetta. 

Il Legislatore del 2014, infine, ha omesso un’ulteriore attività obbligatoria, in capo questa volta all’Ufficiale Giudiziario. La nuova normativa, infatti, non impone agli Uffici Notificazioni di esibire al debitore esecutato l’attestazione della data in cui il creditore procedente ha ritirato il pignoramento, né impone a quest’ultimo di depositare detta attestazione. Sul punto, manca, peraltro, omogeneità normativa e pratica, posto che ogni Foro italiano conosce modalità operative diverse da parte degli Ufficiali Giudiziari. Presso alcuni circondari, l’Ufficio Notificazioni richiede all’avvocato del creditore di sottoscrivere un registro, in cui viene indicata la data di effettiva consegna degli atti al creditore istante: registro di cui, tuttavia, non viene concessa ostensione al debitore esecutato. In altri Fori, l’Ufficiale appone sugli atti stessi il timbro attestante il ritiro e la data in cui esso avviene, di talché è ictu oculi verificabile il rispetto dei termini sia da parte del debitore, sia da parte del giudice.

È agevole intuire, invece, che l’impossibilità per il debitore di accedere al registro dei pignoramenti presso l’Ufficio Notificazioni comporta l’impossibilità di verificare se il creditore abbia provveduto all’iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile, come riformulato dal Decreto Legge n. 132/2014: ancora una volta con evidente lesione del diritto di difesa, posto che il creditore non è obbligato dalla norma a depositare la prova di aver iscritto a ruolo nel termine prescritto.

3. Conclusioni

Può concludersi che la disciplina appena analizzata non effettua un adeguato contemperamento degli interessi contrapposti: quello del creditore al celere conseguimento di quanto dovutogli e quello del debitore all’esercizio del proprio diritto di difesa. Appare, invero, sbilanciata eccessivamente a favore del creditore procedente: appare, pertanto, necessario un intervento legislativo ovvero un’interpretazione adeguatrice da parte della giurisprudenza.

In attesa di tale correttivo, lo scrivente ha dunque richiesto al Giudice dell’Opposizione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 543 del Codice di Rito, in rapporto agli articolo 24 e 111 della Costituzione, ancora sotto riserva.

In attesa che sia sciolta la riserva, si opera con l’auspicio che le novelle involgenti il Processo Telematico e Civile in genere vedano una maggiore partecipazione degli attori che quotidianamente si confrontano con esso nelle aule di Giustizia.