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Attenzione ai crediti del fornitore della s.n.c.: l’inerzia dei soci è rischiosa

responsabilità solidale
responsabilità solidale

Abstract

Verrà descritta la coesistenza tra il principio di responsabilità sussidiaria e il principio di responsabilità solidale tra i soci e la società in nome collettivo, a proposito dei debiti contratti in nome e per conto di quest’ultima.

The coexistence between the principle of subsidiary liability and the principle of joint and several liability between the shareholders and the company in a collective name will be described, with regard to the debts contracted by the latter.

 

Indice:

1. Premessa

2. Un contrasto tra norme solo apparente?

3. Le linee guida della Cassazione

 

1. Premessa

Il creditore di una società in nome collettivo (di seguito S.N.C.) può esigere l’adempimento del proprio credito direttamente dai soci, oppure deve preventivamente agire contro la società?

In relazione allo stesso credito, il creditore sociale può ottenere l’emanazione di decreto ingiuntivo sia nei confronti della S.N.C. che dei singoli soci?

Infine, se avverso il decreto ingiuntivo, emesso sia contro la società che contro i soci, solo la società e alcuni soci propongono opposizione, questa si estende anche ai soci rimasti inerti?

Questi quesiti sono stati sciolti dalla sentenza n. 15376/16, emessa dalla Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, prima di procedere alla disamina del suesposto orientamento giurisprudenziale, occorre soffermarsi preliminarmente sulla vicenda giuridica a proposito della quale lo scrivente ha fornito un parere legale, e che manifesta molti punti di contatto con la vicenda affrontata dalla giurisprudenza in discorso.

In merito, si rileva che vi è una S.N.C. che ha intrattenuto rapporti commerciali con un’impresa fornitrice, onorando sempre i pagamenti per le forniture ricevute. Nondimeno, la fornitrice, un giorno, lamenta il mancato pagamento di alcune fatture che invero sono state regolarmente solute dalla S.N.C.

A tal proposito, la fornitrice propone ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere, come di fatto ottiene, l’emissione di un decreto ingiuntivo, sia nei confronti dei singoli soci che della S.N.C., notificandolo ad ognuno separatamente.

Avverso tale decreto, però, il legale della S.N.C. propone opposizione solo per conto della società, ritenendo superfluo opporsi anche a nome dei singoli soci i quali, a suo dire, possono ripararsi dietro al principio del beneficio di preventiva escussione qualora il creditore avrebbe preteso da loro il pagamento. Principio, quest’ultimo, cristallizzato all’articolo 2304 Codice Civile e prevede che in caso di pretesa di pagamento diretta del creditore della S.N.C. contro il socio, quest’ultimo può opporgli di aggredire dapprima il patrimonio sociale e solo quando tale azione risulti infruttuosa, poter allora rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

Pertanto, il legale della S.N.C. ritiene che, stante l’opposizione a provvedimento monitorio della società, non vi sono neppure i presupposti perché il creditore sociale possa aggredire il patrimonio di quest’ultima sino ad una eventuale sentenza esecutiva che rigetta l’opposizione e conferma del monitorio opposto.  

Dopo qualche mese, però, l’avvocato dell’impresa fornitrice notifica ai soci della S.N.C. opponente atto di precetto con allegato decreto ingiuntivo proposto e notificato nei loro confronti, munito di formula esecutiva.

A questo punto, è lecito dubitare sull’operato del legale della S.N.C. e chiedersi quid iuris a proposito della vicenda in esame?

 

2. Un contrasto tra norme solo apparente?

Le cause che hanno indotto il difensore della fornitrice ad agire in via esecutiva contro i soci sono così sintetizzabili. Scorrendo la disciplina riservata nel codice civile alla S.N.C., non può farsi a meno di scorgere il principio di solidarietà tra soci e società nei rapporti giuridici instaurati in nome e per conto di quest’ultima.

Il suddetto principio, dunque, postula che ancorché la S.N.C. sia autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, invero tra soci e società vigono le norme inerenti le obbligazioni solidali. Di guisa che, il creditore sociale può ottenere il pagamento dell’intero suo credito direttamente dal singolo socio, dovendo poi quest’ultimo agire in rivalsa verso gli altri soci e la società per ottenere la quota di debito che ognuno avrebbe dovuto pagare per sé.

Ma se così fosse, ciò dischiuderebbe ad almeno due dubbi.

Il primo: il principio di solidarietà tra soci e società come si concilia con il principio del beneficio di preventiva escussione, sopra richiamato, che tutela il socio dall’azione diretta del creditore sociale nei suoi confronti?

Il secondo: ammesso che l’interpretazione dell’avvocato della fornitrice sia corretta, accade che il decreto ingiuntivo non opposto dai soci è divenuto esecutivo nei confronti di questi ultimi. Ma ipotizziamo anche che l’opposizione proposta dalla società sia accolta e il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato infondato. In questo frangente si verrebbe a creare una sorta di contrasto di giudicati, perché in relazione allo stesso credito si vengono a formare due giudicati completamente opposti e confliggenti tra loro.

L’ordinamento italiano ammetterebbe mai una situazione del genere? 

 

3. Le linee guida della cassazione

È in un contesto del genere che si incunea il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza in epigrafe.

Principio secondo cui: “il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto sia nei confronti della S.N.C. che dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del singolo socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da altro socio”.

Il periodare di questa giurisprudenza, tra l’altro, trova un valido presupposto in due precedenti orientamenti che hanno espresso il seguente principio: “il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della S.N.C. rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l’abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l’inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l’articolo 332 e non l’articolo 331 c.p.c.” (in merito si vedano Cass. n. 19985/13; e Cass. n. 20891/08).

Ergo, l’inefficacia dell’opposizione proposta solo dalla società nei confronti dei soci non opponenti deriva dal fatto che la controversia instaurata con la società è autonoma e distinta da quella instaurata contro i soci.

Infine, resta da dire che la giurisprudenza in parola ha avuto modo di puntualizzare un altro dato rilevante. O meglio, essa ha sancito soprattutto che il principio di beneficio di preventiva escussione può essere invocato dal singolo socio allorché il creditore sociale sia munito di un titolo esecutivo nei soli confronti della società.

Di contro, quando il creditore sociale non è munito di un titolo esecutivo né contro la società, né contro i soci, ma il suo credito è certo, liquido ed esigibile, allora accade che il principio di preventiva escussione cede il passo al principio della responsabilità solidale tra soci e società, per i rapporti obbligatori contratti in nome e per conto della società. Con la conseguenza, scontata, che il creditore potrà esigere l’adempimento del suo credito anche agendo direttamente contro i soci. 

Alla luce di quanto sin qui esposto e tornando agli iniziali interrogativi, non resta che dare una risposta positiva al primo e al secondo quesito, mentre sarà negativa la risposta che scioglierà il terzo quesito.

Letture consigliate:

sentenza Cass. civ. Sez. III, n. 15376/16;

commento all’articolo 2291 Codice Civile, codice commentato “Breviaria Iuris”, Cian- Trabucchi, Cedam 2019;

commento all’articolo 2304 Codice Civile, codice commentato “Breviaria Iuris”, Cian- Trabucchi, Cedam 2019.