x

x

Le conseguenze per il socio a seguito dell’estinzione della società

Portovenere, agosto 2019
Ph. Francesca Russo / Portovenere, agosto 2019

 

Indice:

1. Premessa

2. L’articolo 2495 del codice civile

 3. Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – T - ordinanza 20 settembre 2019, n. 23534

 

1. Premessa

Nell’ipotesi di estinzione della società occorre comprendere cosa accade successivamente e quali siano le conseguenze nei confronti dei soci, in relazione ad eventuali debiti che la società può vantare nei confronti di terzi creditori.

A tal fine, è necessario prendere in considerazione sia le norme del codice civile, che disciplinano l’estinzione della società, sia l’orientamento della Corte di Cassazione che sull’argomento ha avuto modo di pronunciarsi più volte, da ultimo con l’ordinanza n. 23534 del 20 settembre 2019.

 

2. L’articolo 2495 del codice civile

Ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile, rubricato “Cancellazione della società”, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, la società si estingue.

Tale disposizione si applica sia alle società di capitali sia alle società di persone, al fine di tutelare in misura uguale i terzi creditori.

Con la cessazione della società avviene che:

  • la società non può agire né contraddire in giudizio;
  • i creditori della società possono rivalersi o, a seguito della liquidazione, richiedendo quanto dovuto ai liquidatori oppure nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi percepite in base al bilancio finale di liquidazione.

Al riguardo si osserva che, prima della riforma del diritto societario, introdotta con il Decreto Legislativo n. 6/2003, la dottrina prevalente attribuiva alla cancellazione una vera e propria efficacia costitutiva dell'estinzione della società; al contrario, la giurisprudenza maggioritaria attribuiva alla pubblicità della cancellazione una funzione dichiarativa, ritenendo che l’estinzione si avesse solo con la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti.

In particolare, si adottava questo orientamento al fine di offrire una maggiore tutela ai creditori sociali in balia di possibili e quanto mai probabili azioni liquidatorie poste in frode dei creditori.

Con il Decreto legislativo n. 6/2003 il legislatore è intervenuto introducendo una modifica al secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile mediante l’inciso "ferma restando l'estinzione della società..", collegando conseguentemente l'effetto estintivo della società all'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, così da potersi attualmente ritenere che  proprio tale iscrizione costituisce il presupposto non solo indispensabile ma anche sufficiente per dichiarare l'estinzione, fatto salvo quanto previsto:

  • dall'articolo 10 della L.F. (R.D. n. 267/1942) che consente la declaratoria di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società;
  • dall'articolo 28, 4° comma, del Decreto legislativo n. 175/2014 che prevede espressamente che "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese".

 

3. Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – T - ordinanza 20 settembre 2019, n. 23534

Con ordinanza n. 23534 del 20 settembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare l’orientamento, ormai consolidato, in relazione ai debiti societari di una società estinta e ai riflessi che tale estinzione produce nei confronti dei soci.

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento da parte di un socio di una società cancellata dal registro delle imprese il quale, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole dai giudici di primo grado e sfavorevole dai giudici di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione ritenendo che, a seguito dell’estinzione della società, nella sua qualità di socio accomandante della società non operasse alcuna responsabilità solidale.

Orbene, i giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno innanzitutto ricordato come, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, nell’ipotesi in cui all’estinzione della società, di capitali o di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

1. l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

2. i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).

Nel caso di specie, infine, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del socio contribuente esprimendo il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, a seguito di infruttuosa notifica di pregresso avviso di accertamento a società estinta, non è affetto da nullità derivata in conseguenza della asserita deduzione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.”