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Attualità - Cassazione Penale: la riforma sulla responsabilità medica si applica ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa

Attualità - Cassazione Penale: la riforma sulla responsabilità medica si applica ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa
Attualità - Cassazione Penale: la riforma sulla responsabilità medica si applica ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione della nuova disposizione del Codice Penale (articolo 590-sexies), introdotta dalla legge n. 24/2017.

La questione esaminata dai Giudici di Legittimità, per la quale è stata pubblicata ad oggi la sola informazione provvisoria, è la seguente:

La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’articolo 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ai sensi dell’articolo 590-sexies del codice penale introdotto dall’art. 6 della medesima legge, tale nuovo quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale; e, per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella”.

La Cassazione ha così stabilito: “Per i fatti anteriori può ancora trovare applicazione, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale, la disposizione di cui all’abrogato articolo 3 comma 1 Legge 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

Pertanto, la nuova disciplina sulla responsabilità medica, in quanto meno favorevole rispetto a quella contenuta nel decreto Balduzzi, può trovare applicazione solo con riferimento ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Udienza 20 aprile 2017, Notizia di decisione penale n. 3)

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione della nuova disposizione del Codice Penale (articolo 590-sexies), introdotta dalla legge n. 24/2017.

La questione esaminata dai Giudici di Legittimità, per la quale è stata pubblicata ad oggi la sola informazione provvisoria, è la seguente:

La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’articolo 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ai sensi dell’articolo 590-sexies del codice penale introdotto dall’art. 6 della medesima legge, tale nuovo quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale; e, per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella”.

La Cassazione ha così stabilito: “Per i fatti anteriori può ancora trovare applicazione, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale, la disposizione di cui all’abrogato articolo 3 comma 1 Legge 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

Pertanto, la nuova disciplina sulla responsabilità medica, in quanto meno favorevole rispetto a quella contenuta nel decreto Balduzzi, può trovare applicazione solo con riferimento ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Udienza 20 aprile 2017, Notizia di decisione penale n. 3)