Avvocati e normativa antiriciclaggio

Con la pubblicazione del Decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Provvedimento 24 febbraio 2006 dell’Ufficio Italiano dei Cambi (entrambi sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006, rispettivamente nel s.o. n. 86 e n. 87), è divenuta operativa – a decorrere dal 22 aprile 2006 - l’estensione della normativa antiriciclaggio ai liberi professionisti, operata dal d.lg. 20 febbraio 2004 n. 56 [1].

1. Il d.lg. 56/2004

Il decreto in questione estende ad alcune categorie di professionisti[2] gli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 (d’ora in avanti: legge antiriciclaggio).

In particolare, i soggetti considerati dovranno identificare il cliente e conservare le informazioni raccolte (art 3 comma 1).

Si tratta degli obblighi previsti dall’art 13 della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle c.d. operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo.

Più in dettaglio, tali obblighi riguardano gli avvocati (art 2 comma 1 lett. t) quando “in nome e per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe”.

In secondo luogo, i professionisti dovranno segnalare all’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) le operazioni sospette (art 2 comma 2).

Gli obblighi di segnalazione non si applicano, tuttavia, (art 2 comma 3) “per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente od ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente e dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Non vanno poi dimenticate le disposizioni di cui all’art 7 comma 4 del d.lg. che prevede, peraltro in maniera non brillante per chiarezza, per i soggetti di cui all’art 2 (e quindi anche per gli avvocati) la sanzione da 500 a 25 mila euro per la violazione degli obblighi “informativi” nei confronti dell’UIC[3], di cui agli artt 3 comma 4, e 5 comma 10 della legge antiriciclaggio e di quelli di cui all’art 8 comma 6 del medesimo d.lg.

Infine i professionisti vengono gravati dell’obbligo di istituire misure di controllo interno per assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo all’adozione di misure di formazione di collaboratori e dipendenti.

2. Il Regolamento

Sono importanti, innanzitutto, alcune definizioni, contenute nell’art 1:

g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

h) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico.

i) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

Il regolamento si applica agli avvocati nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

Il Provvedimento U.I.C. precisa che le disposizioni antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, membri del consiglio di gestione e del comitato di sorveglianza di società, enti o altre strutture associative[4].

2.1 Gli obblighi di identificazione e conservazione dei dati

L’avvocato identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500 (art 3)

L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate, come sopra definite.

L’obbligo di identificazione sussiste in ogni caso per le operazioni sospette per le quali vi è l’obbligo di segnalazione di cui all’art 3 della legge antiriciclaggio e tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile[5].

Il cliente che si avvale dell’attività dell’avvocato per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.

Qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, l’avvocato verifica l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

2.2 Le modalità dell’identificazione (art 4)

L’identificazione viene effettuata dall’avvocato, anche attraverso propri collaboratori in presenza del cliente, mediante un documento valido per l’identificazione, non scaduto, al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente[6].

Sul punto va rilevato che il Provvedimento U.I.C. si discosta dal Regolamento, laddove prevede che l’identificazione deve essere effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico, che, evidentemente, precede logicamente e cronologicamente l’inizio della prestazione professionale.

La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dall’avvocato in relazione ad altra attività professionale prestata.

b) atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’art 23 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenenti i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire riguardo al cliente e attribuibili con certezza allo stesso;

c) dichiarazione dell’autorità consolare italiana;

d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

La presenza del cliente non è altresì necessaria per l’identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:

a) intermediari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane);

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese[7].

2.3 La conservazione dei dati

L’avvocato, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio, i seguenti dati (art 5):

a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti) e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;

c) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

d) la data dell’avvenuta identificazione;

e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita.

f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell’archivio le informazioni contenute nei punti b), e) ed f) dell’art 5, in modo tale che possano essere riferite al cliente.

Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione precedente.

I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista che è responsabile della loro raccolta.

2.4 L’archivio unico (art 6)

I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

L’archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

L’archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici[8]; in sostituzione dell’archivio informatico, il libero professionista può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni[9].

Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione (art 7).

2.5 La protezione dei dati e delle informazioni (art 8)

Agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni contenute nell’art 11 d.lg. 196/2003 (Codice privacy) del quale si riporta il testo per comodità:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce “trattamento di dati personali”.

Pertanto, gli avvocati devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Provvedimento UIC precisa che l’informativa dovrà specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Nella tenuta dell’archivio, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza prescritti dal codice in materia di protezione dei dati personali (artt 31-36).

2.6 La segnalazione delle operazioni sospette

L’avvocato ha l’obbligo di segnalare all’UIC le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni e le utilità oggetto dell’operazione medesima o in relazione ai quali viene richiesta l’attività professionale possano provenire dai delitti previsti dagli art 648-bis e 648-ter del codice penale[10].

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro.

Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla legge antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, disciplinare) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Il Regolamento e il Provvedimento UIC ribadiscono (conformemente alla Direttiva e al d.lg. 56/2004) che l’obbligo di segnalazione non si applica agli avvocati per le informazioni che essi ricevono dal cliente od ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell’esame della posizione giuridica;

- per l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo la difesa in giudizio.

L’esenzione de qua si applica anche nei giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

2.7 I criteri per l’individuazione delle operazioni sospette (art 11)

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l’avvocato adopera le informazioni in proprio possesso, nei limiti delle possibilità offerte dalla collaborazione professionale prestata, per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la capacità economica e le finalità perseguite.

In particolare devono essere valutati con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti, al fine di rilevare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio[11].

Nell’ individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nel Provvedimento UIC.

Tra i criteri generali l’U.I.C. indica i seguenti:

a) coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;

b) operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. Nella determinazione dei valori di mercato si può avere riguardo, tra l’altro, ai valori indicati nei sistemi tabellari previsti dalla legge;

c) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

d) esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

f) ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;

h) comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C del Provvedimento UIC si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. Di conseguenza, il Provvedimento UIC precisa che:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette.

2.8 Le modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell’allegato D e compilata seguendo le istruzioni di cui all’allegato E del Provvedimento UIC.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione e previsti negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.

In particolare, l’avvocato non può comunicare le segnalazioni effettuate al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

Gi avvocati che ricevono dallo stesso cliente un incarico professionale in forma congiunta, possono segnalare congiuntamente l’operazione all’UIC.

2.9 La tutela dell’identità dell’avvocato segnalante

Il Provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi competenti delle segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, verrà omessa l’indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata.

Tale identità può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

2.10 Le disposizioni finali

Gli obblighi esaminati, che sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero, non si applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Per i rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, l’avvocato dovrà provvedere entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

3. Le sanzioni

L’omessa istituzione dell’archivio unico è punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da 5164 a 25320 euro.

La violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è punita con sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato[12], dal 5% alla metà del valore dell’operazione.

La comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione all’UIC è punita con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda da 5164 a 51640 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato

La mancanza di “collaborazione informativa” tra professionista e UIC trova ulteriori sanzioni nell’art 7 d.lg. 56/2004, che prevede la sanzione da 500 a 25000 euro in relazione alla violazione dell’art 3 comma 4 e dell’art 5 comma 10 della legge antiriciclaggio, e dell’art 8 comma 6 del medesimo d.lg. 56.

L’UIC e la Guardia di Finanza accertano le violazioni della normativa antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981.

L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; nei confronti del decreto sanzionatorio è proponibile opposizione dinanzi al giudice civile ai sensi della legge n. 689/1981.



[1] Il d.lg. 56/2004 attua la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

Va rilevato che la Direttiva è stata oggetto di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee da parte della Cour d’arbitrage belga (ordinanza del 13 luglio 2005). In particolare si chiede al Giudice europeo se l’inclusione degli avvocati tra i soggetti obbligati a segnalare le c.d. operazioni sospette leda il diritto ad un “procès équitable”, quale garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

[2] Precisamente: ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi" (i soggetti indicati tra virgolette sono stati aggiunti dall’art 21 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (Comunitaria 2005).

[3] Obblighi indicati anche nel Provvedimento UIC, par. 8

[4] fermi restando gli obblighi gravanti sul collegio sindacale ai sensi dell’art 10 della legge antiriciclaggio

[5] Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.

Il Provvedimento UIC specifica che per determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si tiene conto del compenso del professionista. La percezione del compenso per l’attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l’obbligo di identificazione.

[6] Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli art 1 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[7] Per “insediamento fisico” s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.

[8] L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standard tecnici di cui all’allegato B del Provvedimento UIC

[9] E’ possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell’archivio informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e purché sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.

[10] art 648-bis c.p. (Riciclaggio):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

art 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’art 648.

[11] Il Provvedimento UIC chiarisce che per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio

[12] In particolare: commissione del reato presupposto, ovvero concorso nei delitti previsti dagli artt 648 bis e 648 ter c.p. ovvero ancora favoreggiamento personale da parte dell’avvocato.

Con la pubblicazione del Decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Provvedimento 24 febbraio 2006 dell’Ufficio Italiano dei Cambi (entrambi sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006, rispettivamente nel s.o. n. 86 e n. 87), è divenuta operativa – a decorrere dal 22 aprile 2006 - l’estensione della normativa antiriciclaggio ai liberi professionisti, operata dal d.lg. 20 febbraio 2004 n. 56 [1].

1. Il d.lg. 56/2004

Il decreto in questione estende ad alcune categorie di professionisti[2] gli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 (d’ora in avanti: legge antiriciclaggio).

In particolare, i soggetti considerati dovranno identificare il cliente e conservare le informazioni raccolte (art 3 comma 1).

Si tratta degli obblighi previsti dall’art 13 della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle c.d. operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo.

Più in dettaglio, tali obblighi riguardano gli avvocati (art 2 comma 1 lett. t) quando “in nome e per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe”.

In secondo luogo, i professionisti dovranno segnalare all’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) le operazioni sospette (art 2 comma 2).

Gli obblighi di segnalazione non si applicano, tuttavia, (art 2 comma 3) “per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente od ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente e dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

Non vanno poi dimenticate le disposizioni di cui all’art 7 comma 4 del d.lg. che prevede, peraltro in maniera non brillante per chiarezza, per i soggetti di cui all’art 2 (e quindi anche per gli avvocati) la sanzione da 500 a 25 mila euro per la violazione degli obblighi “informativi” nei confronti dell’UIC[3], di cui agli artt 3 comma 4, e 5 comma 10 della legge antiriciclaggio e di quelli di cui all’art 8 comma 6 del medesimo d.lg.

Infine i professionisti vengono gravati dell’obbligo di istituire misure di controllo interno per assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo all’adozione di misure di formazione di collaboratori e dipendenti.

2. Il Regolamento

Sono importanti, innanzitutto, alcune definizioni, contenute nell’art 1:

g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

h) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico.

i) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

Il regolamento si applica agli avvocati nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

Il Provvedimento U.I.C. precisa che le disposizioni antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, membri del consiglio di gestione e del comitato di sorveglianza di società, enti o altre strutture associative[4].

2.1 Gli obblighi di identificazione e conservazione dei dati

L’avvocato identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500 (art 3)

L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate, come sopra definite.

L’obbligo di identificazione sussiste in ogni caso per le operazioni sospette per le quali vi è l’obbligo di segnalazione di cui all’art 3 della legge antiriciclaggio e tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile[5].

Il cliente che si avvale dell’attività dell’avvocato per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.

Qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, l’avvocato verifica l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

2.2 Le modalità dell’identificazione (art 4)

L’identificazione viene effettuata dall’avvocato, anche attraverso propri collaboratori in presenza del cliente, mediante un documento valido per l’identificazione, non scaduto, al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente[6].

Sul punto va rilevato che il Provvedimento U.I.C. si discosta dal Regolamento, laddove prevede che l’identificazione deve essere effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico, che, evidentemente, precede logicamente e cronologicamente l’inizio della prestazione professionale.

La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dall’avvocato in relazione ad altra attività professionale prestata.

b) atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’art 23 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenenti i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire riguardo al cliente e attribuibili con certezza allo stesso;

c) dichiarazione dell’autorità consolare italiana;

d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

La presenza del cliente non è altresì necessaria per l’identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:

a) intermediari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane);

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese[7].

2.3 La conservazione dei dati

L’avvocato, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio, i seguenti dati (art 5):

a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti) e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;

c) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

d) la data dell’avvenuta identificazione;

e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita.

f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell’archivio le informazioni contenute nei punti b), e) ed f) dell’art 5, in modo tale che possano essere riferite al cliente.

Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione precedente.

I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista che è responsabile della loro raccolta.

2.4 L’archivio unico (art 6)

I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

L’archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

L’archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici[8]; in sostituzione dell’archivio informatico, il libero professionista può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni[9].

Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione (art 7).

2.5 La protezione dei dati e delle informazioni (art 8)

Agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni contenute nell’art 11 d.lg. 196/2003 (Codice privacy) del quale si riporta il testo per comodità:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce “trattamento di dati personali”.

Pertanto, gli avvocati devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Provvedimento UIC precisa che l’informativa dovrà specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Nella tenuta dell’archivio, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza prescritti dal codice in materia di protezione dei dati personali (artt 31-36).

2.6 La segnalazione delle operazioni sospette

L’avvocato ha l’obbligo di segnalare all’UIC le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni e le utilità oggetto dell’operazione medesima o in relazione ai quali viene richiesta l’attività professionale possano provenire dai delitti previsti dagli art 648-bis e 648-ter del codice penale[10].

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro.

Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla legge antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, disciplinare) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Il Regolamento e il Provvedimento UIC ribadiscono (conformemente alla Direttiva e al d.lg. 56/2004) che l’obbligo di segnalazione non si applica agli avvocati per le informazioni che essi ricevono dal cliente od ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell’esame della posizione giuridica;

- per l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo la difesa in giudizio.

L’esenzione de qua si applica anche nei giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

2.7 I criteri per l’individuazione delle operazioni sospette (art 11)

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l’avvocato adopera le informazioni in proprio possesso, nei limiti delle possibilità offerte dalla collaborazione professionale prestata, per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la capacità economica e le finalità perseguite.

In particolare devono essere valutati con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti, al fine di rilevare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio[11].

Nell’ individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nel Provvedimento UIC.

Tra i criteri generali l’U.I.C. indica i seguenti:

a) coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;

b) operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. Nella determinazione dei valori di mercato si può avere riguardo, tra l’altro, ai valori indicati nei sistemi tabellari previsti dalla legge;

c) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

d) esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

f) ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;

h) comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C del Provvedimento UIC si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. Di conseguenza, il Provvedimento UIC precisa che:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più di uno degli indicatori, specie se questi sono caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette.

2.8 Le modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell’allegato D e compilata seguendo le istruzioni di cui all’allegato E del Provvedimento UIC.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione e previsti negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.

In particolare, l’avvocato non può comunicare le segnalazioni effettuate al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

Gi avvocati che ricevono dallo stesso cliente un incarico professionale in forma congiunta, possono segnalare congiuntamente l’operazione all’UIC.

2.9 La tutela dell’identità dell’avvocato segnalante

Il Provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi competenti delle segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, verrà omessa l’indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata.

Tale identità può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

2.10 Le disposizioni finali

Gli obblighi esaminati, che sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero, non si applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Per i rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, l’avvocato dovrà provvedere entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

3. Le sanzioni

L’omessa istituzione dell’archivio unico è punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da 5164 a 25320 euro.

La violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è punita con sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato[12], dal 5% alla metà del valore dell’operazione.

La comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione all’UIC è punita con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda da 5164 a 51640 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato

La mancanza di “collaborazione informativa” tra professionista e UIC trova ulteriori sanzioni nell’art 7 d.lg. 56/2004, che prevede la sanzione da 500 a 25000 euro in relazione alla violazione dell’art 3 comma 4 e dell’art 5 comma 10 della legge antiriciclaggio, e dell’art 8 comma 6 del medesimo d.lg. 56.

L’UIC e la Guardia di Finanza accertano le violazioni della normativa antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 689/1981.

L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; nei confronti del decreto sanzionatorio è proponibile opposizione dinanzi al giudice civile ai sensi della legge n. 689/1981.



[1] Il d.lg. 56/2004 attua la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

Va rilevato che la Direttiva è stata oggetto di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee da parte della Cour d’arbitrage belga (ordinanza del 13 luglio 2005). In particolare si chiede al Giudice europeo se l’inclusione degli avvocati tra i soggetti obbligati a segnalare le c.d. operazioni sospette leda il diritto ad un “procès équitable”, quale garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

[2] Precisamente: ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi" (i soggetti indicati tra virgolette sono stati aggiunti dall’art 21 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (Comunitaria 2005).

[3] Obblighi indicati anche nel Provvedimento UIC, par. 8

[4] fermi restando gli obblighi gravanti sul collegio sindacale ai sensi dell’art 10 della legge antiriciclaggio

[5] Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.

Il Provvedimento UIC specifica che per determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si tiene conto del compenso del professionista. La percezione del compenso per l’attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l’obbligo di identificazione.

[6] Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli art 1 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[7] Per “insediamento fisico” s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.

[8] L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standard tecnici di cui all’allegato B del Provvedimento UIC

[9] E’ possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell’archivio informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e purché sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.

[10] art 648-bis c.p. (Riciclaggio):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

art 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’art 648.

[11] Il Provvedimento UIC chiarisce che per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio

[12] In particolare: commissione del reato presupposto, ovvero concorso nei delitti previsti dagli artt 648 bis e 648 ter c.p. ovvero ancora favoreggiamento personale da parte dell’avvocato.